Sentenza n. 322/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio‑inadempimento serbato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara (e, per quanto di ragione, dal Ministero della Cultura), sull'istanza della ricorrente Family S.r.l. in data 11/09/2025 e sulla successiva diffida del 04/02/2026, volte a ottenere la riattivazione e/o il rinnovo dell'istruttoria relativa all'apposizione del vincolo di interesse storico‑culturale sull'immobile di proprietà di Gestioni Culturali S.r.l., sito in Pescara alla Via Cesare Battisti n. 136 (C.F. Fg. 15 part.33 sub. 1 e 2; C.T. Fg.15 part.15 sub.365), già oggetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 6980/2025 in data 08/08/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio asseritamente inadempiente sulla richiesta di riattivazione o rinnovo dell’istruttoria per l’apposizione del vincolo di interesse culturale su un immobile sede di un istituto di istruzione superiore
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare di un’autorizzazione per sala giochi VLT situata nelle vicinanze dell’immobile, sosteneva di avere un interesse qualificato alla riattivazione dell’istruttoria vincolistica perché la presenza dell’istituto scolastico nell’immobile aveva determinato la qualificazione dello stesso come luogo sensibile ai sensi della normativa regionale sul gioco d’azzardo e la conseguente revoca dell’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. Chiedeva quindi l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Soprintendenza sull’istanza dell’11 settembre 2025 e sulla diffida del 4 febbraio 2026, nonché l’ordine di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, nel rispetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 6980/2025. La controinteressata eccepiva il difetto di interesse, rilevando che l’eventuale apposizione del vincolo culturale non avrebbe impedito la prosecuzione dell’uso didattico dell’immobile; deduceva inoltre la violazione del ne bis in idem e l’improcedibilità. La Soprintendenza contestava l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso. La ricorrente aveva rinunciato alla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per difetto di interesse e comunque infondato nel merito. In via preliminare ha ritenuto che l’apposizione di un vincolo di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 42/2004 non impedisca di per sé la destinazione dell’immobile ad attività scolastica. Pertanto, anche qualora il vincolo fosse apposto, l’immobile potrebbe continuare a essere utilizzato dall’istituto di istruzione superiore e resterebbe un luogo sensibile ai fini della disciplina regionale sul gioco, senza procurare alla ricorrente un vantaggio concreto e attuale. L’interesse azionato è stato quindi ritenuto meramente ipotetico. Nel merito, il Collegio ha affermato che il rito avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. presuppone la scadenza del termine per concludere un procedimento già dovuto o avviato e mira a ottenere la conclusione del procedimento, non a imporre all’amministrazione l’apertura di un procedimento volto all’esercizio di un potere ampiamente discrezionale. L’istanza privata diretta a sollecitare l’apposizione di un vincolo culturale ha natura meramente sollecitatoria e non fa sorgere, di per sé, un obbligo giuridico di provvedere. La sentenza del Consiglio di Stato n. 6980/2025, che aveva annullato il precedente decreto di dichiarazione di interesse culturale, non aveva imposto la riedizione del potere, ma si era limitata a fare salvi eventuali ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Il riferimento alla possibilità per l’amministrazione di riesercitare il potere ex art. 12, comma 2, d.lgs. 42/2004 è stato interpretato come riconoscimento di una facoltà, rimessa alla discrezionalità amministrativa quanto all’an, al quomodo e al quando, e non come obbligo attuale e coercibile. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascuna delle due parti resistenti, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
L’obbligo di concludere il procedimento non deriva genericamente dalla presentazione di un’istanza privata, soprattutto quando essa sollecita l’esercizio di un potere discrezionale non necessariamente dovuto.
art. 10 d.lgs. 42/2004
L’apposizione del vincolo di interesse culturale sull’immobile non costituisce, di per sé, condizione ostativa alla destinazione dell’immobile ad attività scolastica.
art. 12, comma 2, d.lgs. 42/2004
La possibilità per l’amministrazione di riesercitare il potere vincolistico dopo l’annullamento del precedente provvedimento configura una facoltà discrezionale, non un obbligo coercibile su istanza del privato.
art. 31 c.p.a.
Il rito sul silenzio è esperibile quando siano decorsi i termini per la conclusione di un procedimento e mira a ottenere la conclusione del procedimento stesso; non può essere utilizzato per imporre l’apertura di un procedimento discrezionale.
art. 117 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio non è utilmente proponibile quando l’istanza ha mera funzione sollecitatoria rispetto a un potere amministrativo discrezionale e non esiste un obbligo giuridico di provvedere.
art. 76, comma 4, c.p.a.
Il giudice amministrativo applica, per quanto compatibili, le regole del processo civile sull’ordine logico di esame delle questioni.
art. 276, comma 2, c.p.c.
Le questioni processuali e i presupposti processuali sono esaminati secondo l’ordine logico che precede, di regola, le condizioni dell’azione e il merito.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio presuppone l’esistenza di un obbligo giuridico dell’amministrazione di concludere un procedimento già dovuto o avviato; non può essere utilizzata per imporre l’apertura di un procedimento diretto all’esercizio di un potere ampiamente discrezionale.
- Le istanze private volte a sollecitare l’esercizio di poteri amministrativi discrezionali hanno, di regola, funzione meramente sollecitatoria e non fanno sorgere automaticamente un obbligo di provvedere in senso sostanziale o di adottare il provvedimento richiesto.
- Quando una sentenza annulla un precedente provvedimento amministrativo facendo salvi eventuali ulteriori provvedimenti, il riferimento alla possibilità di riesercitare il potere non equivale, in assenza di un’espressa statuizione conformativa, all’imposizione di un obbligo attuale di riedizione del potere.
- L’interesse a ricorrere deve consistere in un’utilità concreta e attuale; manca quando l’accoglimento dell’azione non è idoneo a modificare favorevolmente la situazione giuridica del ricorrente.
- L’apposizione di un vincolo di interesse culturale su un immobile non esclude di per sé la prosecuzione dell’attività didattica svolta nell’immobile; pertanto, il vincolo non determina automaticamente la cessazione della destinazione scolastica.
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