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Sentenza

Sentenza n. 10276/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202602523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sull'istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito in Spagna

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata sull'istanza del 21 febbraio 2025, avente a oggetto il riconoscimento in Italia, ai sensi del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, di un titolo conseguito in Spagna e ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno. Ha inoltre chiesto la condanna dell'amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 117, comma 2, c.p.a., nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per essere venuto meno l'interesse alla prosecuzione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La dichiarazione di rinuncia depositata dalla ricorrente non era stata notificata alle altre parti secondo quanto richiesto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. e, pertanto, non è stata dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto che tale dichiarazione costituisse un fatto univoco idoneo a dimostrare il venir meno dell'interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo e dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della valutazione globale della controversia e del suo esito.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della domanda di condanna dell'amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito dal giudice nell'azione avverso il silenzio.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    In presenza del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, il giudice dichiara l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle altre parti; in mancanza, la dichiarazione non produce l'estinzione del giudizio per rinuncia, ma può essere valutata come fatto univoco dimostrativo del sopravvenuto venir meno dell'interesse.

  • d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    È indicato quale disciplina applicabile alla domanda di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna.

  • d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15

    È richiamato quale atto modificativo della disciplina sul riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altro Stato membro.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a. non determina, di per sé, l'estinzione del giudizio per rinuncia.
  • La dichiarazione non notificata di rinuncia alla coltivazione del ricorso può comunque essere valutata dal giudice come fatto univoco idoneo a dimostrare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
  • Quando dagli atti emerga il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in applicazione del principio dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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