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Ordinanza

Ordinanza n. 3462/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Ministero della Cultura del 23 febbraio 2026 pubblicato in G.U.R.I. del 21 marzo 2026, "Determinazione del compenso per la produzione privata di fonogrammi e di videogrammi";

Giustizia amministrativa202605893

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Ministero della Cultura del 23 febbraio 2026 sulla determinazione del compenso per la produzione privata di fonogrammi e videogrammi, nella parte in cui assoggetta le memorie in cloud o lo spazio di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare. Il provvedimento, adottato ai sensi della disciplina sul compenso per copia privata, assoggetta a tale compenso le memorie in cloud o lo spazio di memorizzazione in cloud, mediante il combinato disposto degli artt. 1, commi 2 e 3, sulle definizioni, e 2, comma 1, lettera q), dell'allegato tecnico. L'ordinanza non esamina nel merito le molteplici censure dedotte, ritenute tecniche e complesse, limitandosi a rilevare, ai fini cautelari, la consistenza del periculum in mora. La ricorrente ha rappresentato difficoltà immediate di adempimento degli obblighi di pagamento e la necessità di adattamenti tecnici, informatici e contrattuali. Il giudizio coinvolge anche la Fondazione Copia Privata Italia e, ad opponendum, la SIAE.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela cautelare, senza pregiudicare la valutazione delle questioni di merito. Ha sospeso parzialmente l'efficacia del decreto ministeriale, limitatamente alle previsioni che assoggettano le memorie in cloud o lo spazio di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata. La sospensione è stata disposta in considerazione soprattutto del periculum in mora: era già scaduto il termine del 15 giugno 2026 per il pagamento degli importi relativi al primo trimestre ed erano prossime le ulteriori scadenze del 15 settembre e 15 dicembre 2026. Il giudice ha quindi disposto il congelamento di tali scadenze sino alla definizione del ricorso, bilanciando gli interessi contrapposti e considerando le difficoltà tecniche, informatiche e contrattuali prospettate dalla ricorrente. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti e la decisione sulla domanda cautelare; il TAR lo richiama quale base processuale della sospensione parziale.

  • art. 71-septies l. 633/1941

    È la disposizione richiamata dal decreto impugnato quale fondamento del compenso per copia privata applicato alle memorie e agli spazi di memorizzazione in cloud.

  • artt. 1, commi 2 e 3, dell'Allegato tecnico al D.M. 23 febbraio 2026

    Contengono le definizioni utilizzate dal decreto e, insieme all'art. 2, comma 1, lettera q), determinano l'assoggettamento delle memorie in cloud o dello spazio di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata.

  • art. 2, comma 1, lett. q), dell'Allegato tecnico al D.M. 23 febbraio 2026

    Prevede, nel combinato disposto con le definizioni dell'art. 1, l'applicazione del compenso per copia privata alle memorie in cloud o allo spazio di memorizzazione in cloud; la sua efficacia è stata sospesa cautelarmente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le censure di merito presentano elevato tecnicismo e complessità e necessitano di approfondimento, il giudice può fondare la sospensione provvisoria essenzialmente sul periculum in mora, rinviando ogni valutazione sulle questioni di legittimità alla fase di merito.
  • La prossimità di scadenze per il pagamento di somme dovute in forza del provvedimento impugnato, unitamente alla necessità di immediati adeguamenti tecnici, informatici e contrattuali, può integrare un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione cautelare parziale dell'atto.
  • La tutela cautelare può essere limitata alle sole disposizioni del provvedimento amministrativo direttamente produttive del pregiudizio allegato, disponendo il congelamento delle relative scadenze fino alla definizione del giudizio di merito.
  • Nel bilanciamento cautelare, la novità e la complessità della controversia possono giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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