Cassazione Civile, Sentenza n. 18491/2020 del 04/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la restituzione di euro 4.400,00 versati in esecuzione della condanna al pagamento delle spese legali contenuta nella sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 342/2006, poi cassata. La Corte d'Appello di Palermo aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo che, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., la domanda di restituzione dovesse essere proposta necessariamente davanti al giudice di rinvio. Il ricorrente ha dedotto in Cassazione che la domanda di restituzione o di riduzione in pristino prevista dall'art. 389 c.p.c. è autonoma rispetto al giudizio di rinvio e può essere proposta separatamente avanti al giudice designato ai sensi dell'art. 383 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che la domanda di restituzione o di riduzione in pristino di cui all'art. 389 c.p.c. è autonoma rispetto al giudizio di rinvio e può essere promossa separatamente davanti al giudice designato ai sensi dell'art. 383 c.p.c.; non sussiste un divieto di promuovere separatamente i due giudizi, né ciò integra violazione dell'art. 273 o 274 c.p.c., in quanto le causae petendi sono diverse. Unico limite: se il giudice di rinvio, prima che si decida sulla domanda restitutoria, conferma la sentenza cassata ripristinando il titolo giustificativo del pagamento, il giudice delle restituzioni dovrà rigettare la domanda. Nel caso concreto tale ipotesi non sussisteva (il giudice di rinvio aveva compensato le spese), pertanto la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione, disponendo che questa regoli anche le spese del presente giudizio.
Norme richiamate
art. 389 c.p.c.
Dispone la possibilità di ottenere la restituzione o la riduzione in pristino delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi cassata; la Corte interpreta la norma come contemplante un giudizio autonomo, che può essere promosso anche separatamente rispetto al giudizio di rinvio.
art. 383 c.p.c.
Norma che disciplina la designazione del giudice di rinvio; la Corte rileva che il giudice designato ai sensi di tale articolo è competente anche per le azioni di restituzione autonomamente promosse ai sensi dell'art. 389 c.p.c.
art. 392 c.p.c.
Regola relativa al contenuto e agli effetti del giudizio di rinvio; richiamata per distinguere le domande oggetto del giudizio di rinvio dalle domande di restituzione autonome.
art. 273 c.p.c.
Norma che regola la litispendenza; la Corte esclude che la promozione separata delle due azioni integri violazione dell'art. 273, perché le causae petendi sono diverse.
art. 274 c.p.c.
Norma che regola l'identità del procedimento; la Corte ritiene che non si verifichi ne bis in idem se i procedimenti restano separati, per la diversa causa petendi.
Massime di principio
- La domanda di restituzione o di riduzione in pristino prevista dall'art. 389 c.p.c. è autonoma rispetto al giudizio di rinvio e può essere proposta separatamente davanti al giudice designato ai sensi dell'art. 383 c.p.c.
- Non è obbligatorio promuovere la domanda restitutoria nel medesimo procedimento del giudizio di rinvio; i due procedimenti possono essere distinti e non comportano, di per sé, violazione dell'art. 273 o 274 c.p.c., perché hanno causa petendi differente.
- Tale autonomia ha il fine di permettere la pronta restaurazione della situazione patrimoniale soppressa dalla sentenza poi cassata: pertanto è consigliabile proporre tempestivamente la domanda di restituzione se si è eseguito il pagamento.
- Limite all'autonomia: se il giudice di rinvio, prima della decisione sulla domanda restitutoria, conferma integralmente la sentenza cassata (ripristinando il titolo che giustificava il pagamento), il giudice delle restituzioni deve rigettare la domanda in quanto il titolo giustificativo è nuovamente esistente.
- Strategia pratica: valutare di promuovere separatamente l'azione restitutoria anche quando è pendente il giudizio di rinvio; monitorare l'esito del rinvio perché una conferma della sentenza cassata da parte del giudice di rinvio rende la domanda restitutoria priva di fondamento.
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