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Sentenza

Sentenza n. 1583/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, 5 maggio 2025, n. 1543, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro il metodo tariffario transitorio ARERA per il teleriscaldamento e i successivi provvedimenti di proroga e conferma

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha limitato il gravame alle censure riguardanti la soglia di esenzione dal metodo tariffario transitorio e il criterio del “costo evitato”. Quanto alla soglia, ha dedotto error in iudicando, travisamento dei fatti, contraddittorietà della motivazione, irragionevolezza, difetto di istruttoria, violazione del principio di uguaglianza e dell’art. 10, comma 17, lettera e), d.lgs. n. 102/2014, sostenendo che la soglia, calcolata sulla potenza convenzionale derivante dall’energia termica erogata e da un monte ore standard, producesse effetti discriminatori per gli impianti situati in alta montagna. In appello ha inoltre dedotto, per la prima volta, la violazione della direttiva 2012/27/UE. Quanto al costo evitato, ha censurato l’omessa inclusione dei costi di acquisto, installazione, ammortamento e gestione delle caldaie a gas, l’inadeguatezza della stima di euro 1.500 per la manutenzione e l’irragionevolezza del rendimento del 90% assunto per le caldaie a gas.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la censura fondata sulla direttiva 2012/27/UE, perché nuova e proposta per la prima volta in appello, in violazione dell’art. 104 c.p.a.; ha inoltre rilevato che il richiamo alla direttiva non costituiva comunque un parametro pertinente per sindacare la classificazione delle reti. Ha respinto le restanti censure. Quanto alla soglia di esenzione, ha riconosciuto ad ARERA un’ampia discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà, e ha ritenuto non irragionevole il rinvio alla classificazione dimensionale generale già prevista dal TUD. La maggiore energia erogata dagli impianti montani, traducendosi in maggiore fatturato, è stata considerata indice della capacità dell’impresa di sostenere gli adempimenti regolatori, non elemento dimostrativo di discriminazione. Quanto al costo evitato, il giudice ha ritenuto corretto il confronto tra il costo della fornitura di gas e quello dell’energia termica, escludendo i costi di installazione degli impianti perché comunque sostenuti dall’utente, sebbene in forme diverse. Ha ritenuto inoltre che ARERA avesse considerato i costi di manutenzione e che non fosse stata dimostrata l’irragionevolezza né del differenziale di euro 10/MWh né del rendimento del 90%. La sentenza del TAR è stata quindi confermata nella parte esaminata. L’appellante è stato condannato al pagamento di euro 7.000 oltre accessori in favore di ARERA.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 17, lettera e), d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102

    Attribuisce all’autorità di regolazione la funzione di regolazione delle tariffe del settore del teleriscaldamento.

  • art. 10, comma 18, d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102

    È richiamato quale parametro legislativo del criterio del costo evitato applicato nel metodo tariffario transitorio.

  • art. 104 c.p.a.

    Vieta la proposizione in appello di domande e motivi nuovi; la censura fondata sulla direttiva 2012/27/UE, non dedotta in primo grado, è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 3 Cost.

    È stato invocato dall’appellante in relazione al principio di uguaglianza sostanziale e alla dedotta natura discriminatoria della soglia di esenzione, ma la censura è stata respinta.

  • direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012

    Il riferimento al considerando relativo al sostegno alle piccole e medie imprese è stato ritenuto nuovo e comunque non pertinente rispetto alla classificazione dimensionale delle reti di teleriscaldamento.

Massime di principio

  • Le valutazioni tecniche dell’autorità indipendente di regolazione sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto quando risultino irragionevoli, illogiche o arbitrarie; non è sufficiente prospettare una diversa soluzione tecnica o economica.
  • Non è irragionevole individuare la soglia di applicazione di una regolazione tariffaria mediante rinvio a una classificazione dimensionale generale già adottata dall’autorità, quando il criterio utilizzato sia coerente con la capacità economica e organizzativa degli operatori regolati.
  • Nel giudizio d’appello è inammissibile una censura non proposta in primo grado, anche se formulata come violazione di una fonte dell’Unione europea, ai sensi del divieto di nova sancito dall’art. 104 c.p.a.
  • Nel calcolo del costo evitato tra teleriscaldamento e fornitura alternativa di gas, il confronto deve riguardare i costi della fornitura energetica; i costi di installazione degli impianti non devono essere computati nei corrispettivi del servizio se restano comunque a carico dell’utente, sebbene con modalità diverse.
  • La contestazione di parametri tecnici ed economici fissati dall’autorità di regolazione richiede la dimostrazione concreta della loro irragionevolezza; il mero dissenso rispetto alla stima del differenziale di costo o del rendimento degli impianti non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Reti e impianti energeticiAppello
RamiAutorità indipendenti e regolazioneEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di poterePrimato del diritto UE e disapplicazione

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