Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-445/17

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 25 luglio 2018. — Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contro Pilato SpA. — Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voci 8703, 8704 e 8705 – Autofunebri. — Causa C-445/17

Giurisprudenza europea62017CJ0445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che le autofunebri non vanno classificate come veicoli per il trasporto di merci né come veicoli per usi speciali, ma nella voce 8703 della NC. Il dato decisivo è la loro destinazione principale, che resta il trasporto di persone, sebbene in una forma specializzata. La presenza di una paratia o di altre caratteristiche proprie dei mezzi adattati al trasporto di feretri non sposta la classificazione verso la voce 8704 o 8705.

Classificazione doganale delle autofunebri nella nomenclatura combinata: prevale la voce 8703 come veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone

La questione giuridica

Se le autofunebri debbano essere classificate nella voce 8704 della nomenclatura combinata come veicoli per il trasporto di merci; in subordine, se debbano rientrare nella voce 8705 come veicoli per usi speciali; ovvero se debbano essere classificate nella voce 8703 come veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone.

Principio di diritto

Le autofunebri appositamente costruite ed equipaggiate per il trasporto di bare e salme devono essere classificate nella voce 8703 della nomenclatura combinata, poiché la loro destinazione principale è il trasporto di persone; la menzione espressa delle autovetture funebri nelle note esplicative del SA relative alla voce 8703 conferma tale soluzione, mentre non rileva che esse presentino talune caratteristiche strutturali diverse da quelle tipiche dei veicoli per il trasporto di persone e non possono comunque essere ricondotte né alla voce 8704 né alla voce 8705.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2658/87
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012
  • Decisione 87/369/CEE
  • Nomenclatura combinata (voci 8703, 8704, 8705)
  • Regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata

Classificazione doganale delle autofunebri nella nomenclatura combinata

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Commissione tributaria regionale del Lazio in una controversia tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Pilato SpA sulla corretta classificazione doganale di un’autofunebre nella nomenclatura combinata (NC).

Fatti e procedimento principale

Pilato SpA aveva richiesto un’informazione tariffaria vincolante per classificare un’autofunebre a gasolio nella sottovoce 87049000 della NC, cioè tra i veicoli per il trasporto di merci. L’Agenzia aveva invece attribuito al veicolo la sottovoce 87033290, ricondotta ai veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone. Il giudice italiano, dopo aver rilevato che le caratteristiche strutturali dell’autofunebre sembravano più vicine a quelle dei veicoli destinati al trasporto di merci, ha sottoposto alla Corte il dubbio se tali veicoli dovessero rientrare nella voce 8704 o, in subordine, nella voce 8705 della NC.

Contesto normativo

La Corte richiama il regolamento (CEE) n. 2658/87, che istituisce la NC basata sul sistema armonizzato (SA), nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012, applicabile ai fatti del 2013. Vengono inoltre richiamate le regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della NC. Le voci rilevanti sono:

  • 8703: autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone;
  • 8704: autoveicoli per il trasporto di merci;
  • 8705: autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che la classificazione doganale deve basarsi, in linea generale, sulle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto, come risultanti dal testo della voce e dalle note di sezione o di capitolo; la destinazione del prodotto può essere rilevante solo se inerente al prodotto stesso. Le note esplicative del SA e i pareri dell’OMD, pur non vincolanti, costituiscono un ausilio interpretativo significativo.

Nel caso delle autofunebri, la Corte valorizza la circostanza che tali veicoli siano appositamente costruiti ed equipaggiati per il trasporto di bare contenenti salme. Tale funzione non li rende veicoli per il trasporto di merci, poiché un corpo umano senza vita non è assimilabile a una merce oggetto di commercio. Ne deriva che la loro destinazione principale resta il trasporto di persone.

La Corte osserva inoltre che la nota esplicativa del SA relativa alla voce 8703 menziona espressamente le autovetture funebri tra i veicoli di trasporto speciali compresi in tale voce. Questa indicazione è decisiva: la nota non richiede che i veicoli elencati presentino anche tutte le caratteristiche tecniche generali dei veicoli normalmente classificati nella voce 8703. Di conseguenza, la presenza di una barriera permanente tra cabina di guida e spazio posteriore non esclude la classificazione nella voce 8703.

Quanto alla voce 8704, la Corte rileva che le caratteristiche tipiche dei veicoli per il trasporto di merci descritte nella nota esplicativa non corrispondono alle autofunebri. Quanto alla voce 8705, essa riguarda veicoli per usi speciali la cui funzione principale non è il trasporto di persone o di merci; ciò esclude le autofunebri, che sono comunque destinate principalmente al trasporto di persone.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che la NC, contenuta nell’allegato I al regolamento n. 2658/87 come modificato dal regolamento di esecuzione n. 927/2012, deve essere interpretata nel senso che le autofunebri come quelle del procedimento principale devono essere classificate nella voce 8703.

Principio affermato

Ai fini della NC, le autofunebri appositamente allestite per il trasporto di feretri e salme rientrano nella voce 8703 come veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, anche se presentano una paratia fissa o altre caratteristiche strutturali non tipiche delle autovetture ordinarie; non possono invece essere classificate né nella voce 8704 né nella voce 8705.

Come è indicizzato

Materieclassificazione doganaletariffa doganale comunenomenclatura combinatatrasporto stradale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.