Cassazione Civile, Sentenza n. 27932/2021 del 13/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo favorevole ma con un errore materiale: il provvedimento intimava paradossalmente alla Dodaro il pagamento delle somme anziché disporre il pagamento da parte del Ministero. Sulla base di quel decreto la Dodaro aveva notificato un atto di precetto; il Ministero proponeva opposizione a precetto sostenendo che il decreto non costituiva titolo esecutivo nei suoi confronti. In appello il Ministero fu ritenuto fondato e l'opposizione accolta. In Cassazione la Dodaro contestava (i) la qualificazione e la decisione sull'opposizione a precetto (artt. 615, 617, 645 c.p.c.), (ii) la mancata considerazione della correzione dell'errore materiale del decreto ingiuntivo ex art. 287 c.p.c. come idonea a ricostruire il titolo fin dall'origine, e (iii) la valutazione sulla tempestività dell'opposizione del Ministero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo e, assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza di appello nella parte relativa, decidendo nel merito. Ha affermato che l'errore materiale del decreto ingiuntivo poteva essere ricostruito interpretativamente o mediante richiamo alla correzione ex art. 287 c.p.c., sicché il titolo esecutivo va inteso come idoneo ad esigere le somme fin dall'origine quando l'errore è immediatamente percepibile e riguarda la manifesta divergenza tra il contenuto formale e l'intenzione del giudice. Ne consegue che il diritto a procedere in executivis sussisteva ab origine e che l'opposizione a precetto del Ministero doveva essere rigettata. La Cassazione, decidendo direttamente nel merito (art. 384, co. 2 c.p.c.), ha rigettato l'opposizione proposta dal Ministero e lo ha condannato alle spese di tutti i gradi di giudizio, con liquidazione dei compensi e oneri come indicati in sentenza.
Norme richiamate
La correzione dell'errore materiale è di natura meramente amministrativa e può essere richiamata o il contenuto reale del provvedimento può essere accertato interpretativamente; tale correzione o interpretazione può far ritenere che il titolo esecutivo fosse valido ab origine quando l'errore è immediatamente percepibile
Regola l'opposizione sostanziale al precetto: l'oggetto è il diritto a procedere all'esecuzione forzata (diritto a procedere in executivis), che può essere valutato anche alla luce di eventi sopravvenuti che incidono sul titolo
Regola l'opposizione agli atti esecutivi, volta a censurare la validità del singolo atto esecutivo; la sua verifica riguarda la validità dell'atto al momento del compimento e può essere soggetta a termini specifici
Norme sul precetto e sulla procedura di esecuzione forzata; citata in relazione alla disciplina complessiva dell'opposizione a precetto
art. 360 c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 3)
Fondamento per il motivo di cassazione relativo alla violazione e falsa applicazione di norme processuali (violazione di legge) invocata dalla ricorrente
Richiamato per il coordinamento tra il singolo precetto e la specifica esecuzione da intraprendere in base ad esso; conferma che la legittimità dell'esecuzione può essere valutata rispetto al diritto fatto valere dal titolo
Consente alla Corte di Cassazione di decidere direttamente nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; applicata per rigettare l'opposizione e definire le spese
art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176
Norma processuale richiamata per la presentazione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero in sede di legittimità
Massime di principio
- Un errore materiale nel testo di un provvedimento che contraddice chiaramente l'intenzione del giudice (es. chi deve pagare) può essere corretto ex art. 287 c.p.c. o il contenuto reale può essere accertato interpretativamente; in tal caso il titolo può essere considerato efficace ab origine.
- L'opposizione sostanziale a precetto mira a contestare il diritto a procedere all'esecuzione forzata nel suo complesso e può tener conto di eventi sopravvenuti che incidono sul titolo; non è limitata a valutare la validità formale del singolo atto notificato.
- L'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) ha funzione diversa: censura la validità del singolo atto e richiede verifiche riferite al momento del compimento dell'atto stesso e al rispetto dei termini previsti.
- Quando l'errore materiale è immediatamente percepibile e non idoneo ad essere usato come strumento dilatorio, la correzione o l'interpretazione che ne riconosce il reale contenuto non crea un "nuovo" titolo ma ricostituisce il titolo originario valido per l'esecuzione.
- Se la questione riguarda solo diritti già documentati e non servono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione può decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.; ciò evita rimessione per istruttoria quando la soluzione è di diritto.
- Prassi consigliata: quando si rileva un errore materiale in un provvedimento favorevole, è preferibile attivare il procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c.; tuttavia la mancata utilizzazione di tale rimedio non preclude sempre l'accertamento interpretativo del contenuto reale del provvedimento in giudizio.
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