Cassazione Civile, Ordinanza n. 17355/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una condanna ottenuta in primo grado per la restituzione di somme versate a titolo di deposito cauzionale nei confronti di una banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Dopo che la Corte d'appello aveva ritenuto in una precedente fase che il credito fosse sorto nel corso della liquidazione e che l'art. 83 del t.u. bancario non ostasse alla pronuncia, la parte creditrice aveva intimato precetto. La banca aveva quindi proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. sostenendo l'inefficacia del precetto. In appello, la Corte territoriale aveva rigettato il motivo sul giudicato ma aveva accolto quello fondato sull'art. 83 d.lgs. n. 385 del 1993, dichiarando che contro la banca in liquidazione coatta amministrativa non sono esperibili azioni esecutive individuali, con conseguente inefficacia del precetto e condanna del creditore alla restituzione di quanto eventualmente riscosso. Il ricorrente per cassazione ha proposto due motivi avverso tale sentenza, ma la Corte di cassazione non li ha esaminati nel merito perché ha rilevato d'ufficio l'intempestività del ricorso, notificato oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.; il ricorso era infatti stato proposto in una materia sottratta alla sospensione feriale dei termini.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato il 26 febbraio 2024 contro una sentenza pubblicata il 25 luglio 2023, quindi oltre il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. La Corte ha ricordato che la sospensione feriale non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., né ai relativi gradi di impugnazione, sicché il termine per ricorrere decorreva senza sospensione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615, comma 1, c.p.c.
Richiamato come base dell'opposizione a precetto proposta dalla banca esecutata; la controversia rientra nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione.
art. 327 c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto tardivo perché notificato oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
art. 1, l. n. 742 del 1969
La sospensione feriale dei termini processuali non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione e ai relativi gradi di impugnazione.
art. 92 r.d. n. 12 del 1941
Norma che esclude la sospensione feriale per i procedimenti di opposizione all'esecuzione, richiamata per fondare la tardività del ricorso.
artt. 615, 617 e 619 c.p.c.
La giurisprudenza richiamata estende l'esclusione della sospensione feriale alle opposizioni all'esecuzione, agli atti esecutivi e di terzo all'esecuzione, nonché ai relativi gradi di impugnazione.
art. 548 c.p.c.
Richiamato nel medesimo elenco di procedimenti esclusi dalla sospensione feriale, in tema di accertamento dell'obbligo del terzo.
art. 83 d.lgs. n. 385 del 1993
Richiamato nel merito della lite per affermare che preclude azioni esecutive individuali nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma sul procedimento camerale in cassazione, richiamata per la trattazione della causa e il deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- La sospensione feriale dei termini processuali non opera nelle opposizioni all'esecuzione e si estende ai relativi giudizi di impugnazione; il termine per proporre ricorso per cassazione decorre quindi senza interruzione feriale.
- Quando il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c., il ricorso è inammissibile e la Corte può arrestarsi senza esaminare i motivi di merito.
- Nei procedimenti di opposizione all'esecuzione, la tempestività dell'impugnazione va verificata tenendo conto della specifica esclusione dalla sospensione feriale prevista dalla disciplina speciale e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
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