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Sentenza

Sentenza n. 171/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Brescia, sez. Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto dei docenti alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati e ordinato al Ministero di consentire la generazione dei relativi buoni spesa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

Quarantatré docenti hanno proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. deducendo la persistente inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale ordinario di Brescia n. 219/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici specificamente individuati, nonché il diritto alla generazione dei buoni spesa di cui all’art. 6 d.p.c.m. 28 novembre 2016. Il Ministero si è costituito chiedendo anche la riunione con altri ricorsi in materia di carta docente proposti dal medesimo difensore, al fine di contenere la liquidazione delle spese. Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’ottemperanza: il giudicato risultava dall’attestazione della cancelleria del Tribunale di Brescia e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Nel merito, il Ministero non ha dedotto né dimostrato di avere dato esecuzione al giudicato.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza del Ministero di riunione dei ricorsi, ritenendo non sufficiente la richiesta genericamente formulata e rilevando, in particolare, che il ricorso in esame era già collettivo e riguardava 43 docenti. Ha poi accolto il ricorso per ottemperanza, accertando la persistente inottemperanza del Ministero alla sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente in favore dei ricorrenti, secondo quanto stabilito nella sentenza del giudice ordinario. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dal ricevimento della richiesta degli interessati successiva alla scadenza del termine concesso al Ministero. Il commissario dovrà agire quale organo ausiliario del giudice, in sostituzione dell’Amministrazione, adottando tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato, inclusi gli atti tecnici necessari per consentire ai ricorrenti di registrarsi sul sito della Carta del docente e conseguire il beneficio anche senza la qualifica di docente di ruolo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 5.000, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Individua la fattispecie di ottemperanza relativa all’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione statale.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto ai ricorrenti dal giudicato da eseguire.

  • art. 6 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Prevede i buoni spesa collegati alla Carta elettronica del docente, la cui generazione doveva essere consentita in attuazione del giudicato.

  • art. 70 c.p.a.

    È stato invocato dal Ministero per chiedere la riunione dei ricorsi; il TAR ha escluso che la richiesta, non adeguatamente specificata e riferita a un ricorso già collettivo, giustificasse la riunione.

  • art. 151 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla difesa ministeriale quale parametro interpretativo della disciplina della riunione delle cause connesse, ma non applicato dal TAR per accogliere l’istanza di riunione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione soccombente di adottare, entro un termine prefissato, tutti gli atti necessari a dare concreta attuazione al comando giudiziale, quando l’Amministrazione non dimostri di avervi adempiuto.
  • Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, costituisce presupposto per procedere esecutivamente nei confronti delle amministrazioni statali quando il titolo comporti obblighi suscettibili di esecuzione.
  • In caso di persistente inottemperanza, il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza agisce quale organo ausiliario del giudice e non quale organo dell’Amministrazione; egli può quindi sostituirsi all’Amministrazione nell’adozione degli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato.
  • Il commissario ad acta può adottare atti amministrativi di contenuto anche atipico o impartire ordini alle strutture tecniche dell’Amministrazione, quando tali attività siano strumentali e necessarie all’attuazione concreta del comando contenuto nella sentenza.
  • Una richiesta di riunione di giudizi connessi non può essere accolta quando sia formulata in modo generico, senza indicare i procedimenti interessati, e quando il ricorso già riunisca collettivamente un numero significativo di ricorrenti, tale da rendere non evidente l’utilità della riunione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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