Regolamento (UE) 2024/2729
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 della Commissione, del 22 ottobre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati dispositivi di simulazione ambientale, apparecchiature da laboratorio per l'essiccazione a spruzzo o la liofilizzazione e centrifughe da laboratorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 autorizza, in via eccezionale e temporanea, una deroga al divieto di immissione sul mercato stabilito dal regolamento (UE) 2024/573 per alcune apparecchiature scientifiche e di simulazione. La Commissione riconosce che, per ragioni di sicurezza e di complessità tecnica, la transizione verso refrigeranti con GWP inferiore a 150 richiede più tempo. La deroga vale per un periodo determinato e solo per tre tipologie di apparecchiature, con obbligo di etichettatura conforme alla disciplina di base.
Deroga temporanea al divieto di immissione sul mercato di taluni dispositivi contenenti gas fluorurati a effetto serra, per specifiche apparecchiature di simulazione ambientale e di laboratorio.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che immettono sul mercato dell’Unione tre categorie di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150: dispositivi di simulazione ambientale per applicazioni inferiori a – 50 oC, apparecchiature da laboratorio per essiccazione a spruzzo o liofilizzazione, e centrifughe da laboratorio. La deroga opera in relazione al divieto previsto dall’allegato IV, punto 4, del regolamento (UE) 2024/573 e vale dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2028. È subordinata all’etichettatura conforme all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non disciplina altri settori né introduce un’esenzione generale oltre i casi indicati.
Deroga temporanea per alcune apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 della Commissione interviene nel quadro del regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra. Il provvedimento nasce dalla richiesta presentata dall’autorità competente tedesca il 29 maggio 2024 e mira a evitare perturbazioni del mercato per alcune apparecchiature scientifiche e di laboratorio considerate essenziali, per le quali la sostituzione dei refrigeranti richiede tempi tecnici e di certificazione più lunghi.
Contesto normativo e ragioni della misura
Il considerando principale richiama il divieto, previsto dall’allegato IV, punto 4, del regolamento (UE) 2024/573, di immettere sul mercato dal 1o gennaio 2025 apparecchiature di refrigerazione autonome, esclusi i refrigeratori, contenenti gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150, salvo i casi necessari per rispettare requisiti di sicurezza nel sito di attività. La Commissione osserva che per alcune categorie di prodotti non risultano ancora disponibili alternative con GWP pari o inferiore a 150 e che l’uso di refrigeranti non infiammabili resta necessario per ragioni di sicurezza. Si evidenzia inoltre che la transizione tecnologica richiede modifiche progettuali, sviluppo e certificazione, con costi che devono restare proporzionati.
Ambito della deroga
La deroga autorizza l’immissione sul mercato di tre categorie di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150:
- dispositivi di simulazione ambientale costituiti da una camera di prova usata per riprodurre diverse condizioni ambientali, per esempio temperatura e umidità in funzione del tempo, per applicazioni inferiori a – 50 oC;
- apparecchiature da laboratorio usate per essiccare campioni liquidi mediante essiccazione a spruzzo o liofilizzazione;
- centrifughe da laboratorio, cioè apparecchiature che separano fluidi di diverse densità dai solidi in un contenitore a rotazione rapida.
La misura riguarda quindi soltanto tali tipologie di prodotti e non introduce un’esenzione generale dal regime sui gas fluorurati.
Condizioni di applicazione e durata
L’articolo 1 stabilisce che la deroga opera dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2028. La possibilità di immissione sul mercato è subordinata a un obbligo di etichettatura conforme all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573. La Commissione motiva la durata quadriennale con la necessità di consentire un periodo supplementare sufficiente a gestire la transizione verso refrigeranti alternativi senza causare interruzioni nella fornitura di apparecchiature essenziali.
Entrata in vigore e vincolatività
Poiché il divieto generale decorre dal 1o gennaio 2025, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come usuale per un regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Deroga all’allegato IV, punto 4, del regolamento (UE) 2024/573
È autorizzata, dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2028, l’immissione sul mercato di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150, in deroga al divieto generale dell’allegato IV, punto 4.
Categorie di apparecchiature ammesse
La deroga riguarda tre tipologie: dispositivi di simulazione ambientale per applicazioni inferiori a – 50 oC; apparecchiature da laboratorio per essiccazione a spruzzo o liofilizzazione; centrifughe da laboratorio.
Condizione di etichettatura
Le apparecchiature interessate possono essere immesse sul mercato solo se etichettate conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573.
Base giuridica e motivazione della deroga
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/573, ritenendo soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b). La deroga è giustificata dalla mancanza, sul mercato dell’Unione, di alternative già disponibili con GWP pari o inferiore a 150 e dalla necessità di preservare sicurezza, continuità di fornitura e proporzionalità dei costi.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in ragione dell’imminenza dell’applicazione del divieto generale dal 1o gennaio 2025.
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