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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/301

Regolamento delegato (UE) 2025/301 della Commissione, del 23 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto e i termini della notifica iniziale, della relazione intermedia e della relazione finale per gli incidenti gravi connessi alle TIC nonché il contenuto della notifica volontaria per le minacce informatiche significative

Normativa europea32025R0301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento integra il quadro DORA stabilendo quali informazioni devono essere incluse nelle notifiche iniziali, intermedie e finali relative agli incidenti gravi connessi alle TIC, nonché nella notifica volontaria delle minacce informatiche significative. Definisce anche termini molto stringenti per l’invio delle segnalazioni, con alcune flessibilità limitate per fine settimana e giorni festivi e con esclusioni per determinate categorie di enti. L’obiettivo è armonizzare e semplificare gli obblighi di reporting, garantendo al tempo stesso alle autorità competenti informazioni rapide e comparabili.

Norme tecniche che specificano contenuto e termini delle notifiche di incidenti gravi connessi alle TIC e della notifica volontaria di minacce informatiche significative nel settore finanziario.

Ambito di applicazione

Si applica alle entità finanziarie soggette al regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) quando devono notificare incidenti gravi connessi alle TIC ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 4, e, su base volontaria, minacce informatiche significative ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2. Riguarda la trasmissione delle notifiche iniziali, delle relazioni intermedie e finali, nonché il contenuto minimo delle notifiche volontarie; opera in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Sono previste regole specifiche sui termini che tengono conto di fine settimana e giorni festivi; il paragrafo 4 dell’articolo 5 non si applica ad enti creditizi, controparti centrali, gestori delle sedi di negoziazione e altre entità finanziarie qualificate come soggetti essenziali o importanti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555, mentre le autorità competenti possono escludere dall’effetto della stessa regola altre entità finanziarie significative o sistemiche. Il regolamento richiama inoltre il rispetto della normativa UE in materia di protezione dei dati quando siano trattati dati personali.

Regolamento delegato (UE) 2025/301: contenuto e termini delle notifiche sugli incidenti TIC nel settore finanziario

Il regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) fissando regole tecniche uniformi per le segnalazioni relative agli incidenti gravi connessi alle TIC e per la notifica volontaria delle minacce informatiche significative. La ratio, richiamata nei considerando, è duplice: da un lato garantire armonizzazione e comparabilità delle informazioni trasmesse alle autorità competenti, dall’altro evitare oneri eccessivi per le entità finanziarie, soprattutto nelle fasi iniziali della gestione dell’incidente.

Ambito soggettivo e finalità

Le disposizioni si applicano alle entità finanziarie soggette agli obblighi di notifica previsti dall’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554. Il testo disciplina la notifica iniziale, la relazione intermedia e la relazione finale degli incidenti gravi connessi alle TIC, oltre al contenuto delle notifiche volontarie di minacce informatiche significative previste dall’articolo 19, paragrafo 2. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE.

Informazioni generali comuni alle segnalazioni

L’articolo 1 individua il set minimo di informazioni comuni che deve accompagnare ciascuna delle tre tipologie di segnalazione. In particolare, la notifica deve indicare il tipo di segnalazione, i dati identificativi dell’entità finanziaria, il relativo codice LEI, il tipo di entità ai sensi del DORA, nonché i dati dell’eventuale soggetto che materialmente effettua l’invio per conto dell’entità. Devono inoltre essere indicati, se del caso, i riferimenti delle entità aggregate interessate, i contatti del referente verso l’autorità competente, l’eventuale impresa madre e la valuta di riferimento per gli impatti monetari.

Notifica iniziale: contenuto minimo

La notifica iniziale, disciplinata dall’articolo 2, è concepita come comunicazione essenziale e rapida. Deve contenere il codice di riferimento dell’incidente, la data e l’ora di individuazione e della classificazione come grave secondo i criteri del regolamento delegato (UE) 2024/1772, la descrizione dell’incidente, i criteri di gravità applicati, gli Stati membri coinvolti, le modalità di rilevazione, l’eventuale origine dell’incidente e l’eventuale attivazione del piano di continuità operativa. Sono inoltre richieste, se presenti, informazioni sulla riclassificazione da grave a non grave e ogni altra informazione rilevante disponibile al momento dell’invio.

Relazione intermedia: approfondimento dell’incidente

L’articolo 3 richiede un livello informativo più dettagliato. La relazione intermedia deve ricostruire l’andamento dell’incidente, includere i dati temporali essenziali, illustrare come siano stati soddisfatti i criteri di gravità del regolamento delegato (UE) 2024/1772 e qualificare il tipo di incidente. Devono essere descritti, se noti, le minacce e le tecniche usate dall’autore della minaccia, le aree funzionali e i processi commerciali colpiti, le componenti infrastrutturali interessate e l’impatto sugli interessi finanziari dei clienti. La relazione deve anche indicare eventuali segnalazioni ad altre autorità, le misure di contenimento e ripristino adottate o pianificate e, ove disponibili, gli indicatori di compromissione.

Relazione finale: esiti, cause e impatti economici

L’articolo 4 concentra l’attenzione sugli esiti finali dell’evento. La relazione finale deve indicare le cause di fondo, la data e l’ora in cui l’incidente è stato risolto e in cui sono state affrontate le cause stesse, oltre alle informazioni sulla risoluzione adottata. Se rilevante, devono essere inclusi elementi utili per le autorità di risoluzione. Il testo impone inoltre di riportare i costi diretti e indiretti, le perdite generate dall’incidente, gli eventuali recuperi finanziari e le informazioni sugli incidenti ricorrenti connessi alle TIC.

Termini di notifica e gestione dei ritardi

L’articolo 5 fissa termini molto stringenti. La notifica iniziale deve essere inviata quanto prima e comunque entro 4 ore dalla classificazione dell’incidente come grave e non oltre 24 ore dal momento in cui l’entità ne è venuta a conoscenza. La relazione intermedia va trasmessa entro 72 ore dalla notifica iniziale, anche se lo stato dell’incidente non è mutato, e deve essere aggiornata senza indebito ritardo, comunque al momento della ripresa delle normali attività. La relazione finale deve seguire entro un mese dalla relazione intermedia o dall’ultima relazione intermedia aggiornata.

Se l’incidente non è classificato come grave entro 24 ore dalla conoscenza, ma lo diventa successivamente, la notifica iniziale deve comunque essere trasmessa entro 4 ore dalla nuova classificazione. In caso di impossibilità a rispettare i termini, l’entità deve avvisare l’autorità competente senza indebito ritardo e comunque entro il termine originario, spiegando le ragioni del ritardo.

Fine settimana, giorni festivi e deroghe limitate

Il regolamento introduce una regola di flessibilità: se il termine scade in un giorno del fine settimana o in un giorno festivo nello Stato membro dell’entità segnalante, la notifica o relazione può essere trasmessa entro le ore 12:00 del primo giorno lavorativo successivo. Tale flessibilità non si applica a enti creditizi, controparti centrali, gestori delle sedi di negoziazione e ad altre entità finanziarie considerate soggetti essenziali o importanti ai sensi dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555. Inoltre, l’autorità competente può decidere di escludere dall’applicazione di tale regola altre entità finanziarie significative o sistemiche; la decisione vale solo per incidenti segnalati dopo la sua notifica.

Notifica volontaria delle minacce informatiche significative

L’articolo 6 delimita il contenuto della notifica volontaria delle minacce informatiche significative, che deve essere meno onerosa rispetto alla segnalazione di un incidente grave. Devono essere indicati i dati generali dell’entità, la data e l’ora di individuazione della minaccia e altre tempistiche rilevanti, una descrizione della minaccia, il potenziale impatto su entità, clienti e controparti, i criteri che avrebbero comportato la classificazione come incidente grave se la minaccia si fosse concretizzata, lo stato della minaccia e la sua evoluzione, le misure preventive adottate, eventuali comunicazioni ad altre entità o autorità, gli indicatori di compromissione e ogni altra informazione utile disponibile.

Rapporti con il regime di classificazione DORA e con la protezione dei dati

Il regolamento richiama espressamente il regolamento delegato (UE) 2024/1772 per i criteri di classificazione della gravità degli incidenti e delle minacce. Inoltre, il considerando finale precisa che qualsiasi trattamento di dati personali nell’ambito del regolamento deve avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725 e dei principi di protezione dei dati applicabili.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da quel momento diviene obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Informazioni generali nelle notifiche e relazioni

L’articolo 1 elenca gli elementi comuni da indicare nella notifica iniziale, nella relazione intermedia e nella relazione finale: tipo di segnalazione, denominazione dell’entità finanziaria, codice LEI e tipo di entità ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, dati dell’entità che trasmette la segnalazione, eventuali entità finanziarie aggregate interessate, contatti dei responsabili verso l’autorità competente, eventuale impresa madre del gruppo e valuta utilizzata in caso di impatto monetario.

Contenuto minimo della notifica iniziale

L’articolo 2 richiede, oltre alle informazioni generali, il codice di riferimento dell’incidente, la data e ora di individuazione e di classificazione come grave ai sensi del regolamento delegato (UE) 2024/1772, una descrizione dell’incidente, i criteri di classificazione applicati, gli Stati membri interessati, le modalità di constatazione, l’eventuale origine, l’eventuale attivazione del piano di continuità operativa, l’eventuale riclassificazione da grave a non grave e ogni altra informazione pertinente disponibile.

Contenuto minimo della relazione intermedia

L’articolo 3 prevede che la relazione intermedia contenga, almeno, il codice di riferimento eventualmente assegnato dall’autorità competente, la data e l’ora dell’incidente, la data e l’ora della ripresa delle attività regolari se disponibile, il modo in cui risultano soddisfatti i criteri di gravità del regolamento delegato (UE) 2024/1772, il tipo di incidente, eventuali minacce e tecniche dell’autore della minaccia, le aree funzionali e i processi commerciali interessati, le componenti infrastrutturali coinvolte, l’impatto sugli interessi finanziari dei clienti, le segnalazioni ad altre autorità, le misure di ripristino adottate o previste e, se del caso, gli indicatori di compromissione.

Contenuto minimo della relazione finale

L’articolo 4 richiede che la relazione finale includa le cause di fondo, la data e l’ora della risoluzione dell’incidente e dell’adozione di misure sulle cause di fondo, informazioni sulla risoluzione, eventuali elementi utili alle autorità di risoluzione, costi diretti e indiretti, perdite e recuperi finanziari, nonché eventuali informazioni su incidenti ricorrenti connessi alle TIC.

Termini di trasmissione e gestione dei ritardi

L’articolo 5 stabilisce che la notifica iniziale deve essere trasmessa quanto prima e comunque entro 4 ore dalla classificazione dell’incidente come grave ed entro 24 ore da quando l’entità ne è venuta a conoscenza; la relazione intermedia entro 72 ore dalla notifica iniziale, anche senza cambiamenti nello stato dell’incidente, e poi aggiornata senza indebito ritardo e comunque al ripristino delle attività; la relazione finale entro un mese dalla relazione intermedia o dall’ultima relazione aggiornata. Se l’incidente viene classificato come grave solo successivamente alle 24 ore dalla conoscenza, la notifica iniziale va inviata entro 4 ore dalla classificazione. Se i termini cadono nel fine settimana o in un giorno festivo nello Stato membro dell’entità segnalante, la trasmissione può avvenire entro le ore 12:00 del primo giorno lavorativo successivo, salvo i casi esclusi dal paragrafo 5. In caso di impossibilità a rispettare i termini, l’entità informa l’autorità competente senza indebito ritardo e comunque entro il termine previsto, motivando il ritardo. Le autorità competenti possono inoltre escludere dall’applicazione della regola del fine settimana/festivi alcune entità significative o sistemiche, con effetti solo per gli incidenti segnalati dopo la relativa notifica.

Esclusioni dalla flessibilità sui termini

L’articolo 5, paragrafo 5, esclude l’applicazione della proroga al primo giorno lavorativo successivo per enti creditizi, controparti centrali, gestori delle sedi di negoziazione e altre entità finanziarie qualificate come soggetti essenziali o importanti ai sensi dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555. Il paragrafo 6 consente un’analoga decisione restrittiva alle autorità competenti per altre entità finanziarie significative o sistemiche.

Contenuto della notifica volontaria di minacce informatiche significative

L’articolo 6 disciplina le informazioni da includere nella notifica volontaria: dati generali dell’entità, data e ora di individuazione e altre tempistiche rilevanti, descrizione della minaccia, potenziale impatto su entità, clienti e controparti, criteri che avrebbero condotto alla qualificazione come incidente grave se la minaccia si fosse concretizzata, stato della minaccia e suoi sviluppi, eventuali azioni adottate per prevenirne la concretizzazione, notifiche ad altre entità o autorità, eventuali indicatori di compromissione e ogni altra informazione pertinente disponibile.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 7 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieresilienza operativa digitaleservizi finanziaricybersecuritysegnalazioni regolamentariprotezione dei dati

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