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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2711

Regolamento (UE) 2024/2711 della Commissione, del 22 ottobre 2024, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di tiacloprid in o su determinati prodotti

Normativa europea32024R2711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime dei residui del tiacloprid ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005, alla luce del mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva e delle valutazioni dell’EFSA sui rischi per i consumatori. Elimina la colonna del tiacloprid dall’allegato II e introduce nuovi LMR nell’allegato V, in larga parte corrispondenti al limite di determinazione analitica, con riduzioni specifiche per alcuni prodotti. Prevede inoltre una disciplina transitoria per i prodotti già immessi sul mercato dell’Unione prima del 12 maggio 2025, salvo alcune categorie per le quali è stato individuato un rischio acuto.

Modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 eliminando i livelli massimi di residui del tiacloprid e fissando nuovi limiti, in gran parte al limite di determinazione, per specifici prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Si applica ai livelli massimi di residui (LMR) del tiacloprid nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. Incide sugli operatori del settore alimentare e dei mangimi, sugli Stati membri e, per effetto delle misure transitorie, anche sui prodotti già immessi sul mercato dell’Unione prima del 12 maggio 2025. È esclusa dall’applicazione transitoria la cessione dei prodotti per pere, pesche, lamponi (rossi e gialli), peperoni, cavoli cinesi/pe-tsai e lattughe, per i quali non opera il regime di salvaguardia temporale per il mercato precedente alla data di applicazione.

Modifica dei limiti massimi di residui del tiacloprid

Il regolamento (UE) 2024/2711 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005 in materia di livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La modifica è motivata dal mancato rinnovo dell’approvazione del tiacloprid, dalle criticità tossicologiche e ambientali emerse nella revisione scientifica e dalla necessità di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori nell’Unione.

Contesto normativo e scientifico

I considerando richiamano che i precedenti LMR del tiacloprid erano stati già riesaminati dall’EFSA ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 e successivamente inclusi nell’allegato II dal regolamento (UE) 2015/1200. Nel 2020 l’approvazione della sostanza attiva non è stata rinnovata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, in ragione di preoccupazioni relative alla contaminazione delle acque sotterranee, della classificazione come tossico per la riproduzione di categoria 1B e dei possibili effetti di interferenza endocrina. La Commissione evidenzia che, in presenza di nuovi valori tossicologici di riferimento e dell’incertezza residua sugli effetti endocrini, alcuni LMR basati su usi ammessi fuori dall’UE potevano non essere coerenti con il livello di tutela richiesto.

Ambito materiale della modifica

L’intervento riguarda specificamente il tiacloprid e incide sugli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005.

  • Nell’allegato II viene soppressa la colonna relativa al tiacloprid.
  • Nell’allegato V viene aggiunta una nuova colonna con i LMR del tiacloprid per numerose categorie di prodotti.

I nuovi limiti sono per lo più fissati al limite di determinazione analitica indicato con *1, ma sono previsti valori specifici per diverse categorie, tra cui:

  • agrumi e frutta a guscio;
  • pomacee, drupacee, bacche e piccola frutta;
  • ortaggi freschi o congelati;
  • legumi secchi;
  • semi e frutti oleaginosi;
  • cereali;
  • tè, caffè, infusioni di erbe, cacao e carrube;
  • luppolo;
  • spezie;
  • piante da zucchero;
  • prodotti di origine animale terrestri.

Esiti della valutazione del rischio e limiti specifici

La dichiarazione EFSA richiamata nel preambolo ha evidenziato un rischio per i consumatori in relazione ai CXL per pesche e peperoni. Per queste due tipologie di prodotto il regolamento abbassa gli LMR al limite di determinazione specifico per prodotto.

Per altri prodotti, inclusi papaie e tè, non è stato individuato un rischio acuto immediato, ma la Commissione ha ritenuto necessario un ulteriore esame da parte dell’EFSA, soprattutto considerando che la valutazione si fondava su valori tossicologici di riferimento che non incorporano pienamente i criteri più recenti sugli interferenti endocrini.

Misura provvisoria e riesame futuro

In attesa della conclusione della nuova valutazione del rischio da parte dell’EFSA, la Commissione dispone una riduzione provvisoria degli LMR basati sugli usi ammessi fuori dell’UE. La logica è quella di prevenire un’esposizione potenzialmente nociva per i consumatori, senza anticipare un giudizio definitivo sui casi in cui l’analisi scientifica non sia ancora conclusa.

Il regolamento chiarisce che tali LMR saranno riesaminati una volta completata l’ulteriore valutazione dell’Autorità.

Regime transitorio per i prodotti già commercializzati

Per evitare distorsioni e consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo, l’articolo 2 mantiene applicabile la precedente versione del regolamento (CE) n. 396/2005 ai prodotti già immessi sul mercato dell’Unione prima del 12 maggio 2025. Questa salvaguardia non vale, però, per:

  • pere;
  • pesche;
  • lamponi (rossi e gialli);
  • peperoni;
  • cavoli cinesi/pe-tsai;
  • lattughe.

La deroga transitoria viene giustificata anche dalla limitata portata pratica del periodo di adattamento e dalla natura dei prodotti coinvolti, con particolare riferimento alla bassa esposizione dei consumatori risultante dai dati di monitoraggio del mercato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 12 maggio 2025. Restano pertanto distinti il momento di efficacia formale dell’atto e quello di operatività sostanziale dei nuovi LMR.

Implicazioni operative per gli operatori

Per gli operatori alimentari, i mangimisti, gli importatori e gli Stati membri il regolamento comporta:

  • adeguamento dei controlli ufficiali ai nuovi LMR del tiacloprid;
  • verifica delle partite già immesse sul mercato prima del 12 maggio 2025 ai fini dell’applicazione del regime transitorio;
  • particolare attenzione alle categorie escluse dalla salvaguardia, per le quali i nuovi limiti si applicano senza periodo di tolleranza;
  • monitoraggio di eventuali ulteriori aggiornamenti a seguito della futura valutazione EFSA.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del regolamento. Nell’allegato II la colonna relativa al tiacloprid è soppressa; nell’allegato V è inserita una nuova colonna con i LMR per il tiacloprid, prevalentemente fissati al limite inferiore di determinazione analitica (*1), con valori specifici per alcune categorie di prodotti.

Soppressione dei precedenti LMR e nuovo assetto dei limiti

In coerenza con la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tiacloprid, il regolamento elimina gli LMR esistenti nell’allegato II e riformula la disciplina nell’allegato V. Tra i prodotti interessati figurano, tra gli altri, agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, bacche e piccola frutta, ortaggi, cereali, tè, spezie e prodotti di origine animale, con alcuni limiti espressi come 0,01, 0,02 o 0,05 mg/kg a seconda della categoria.

Riduzione specifica per alcuni prodotti per rischio acuto

Sulla base della dichiarazione EFSA richiamata nel preambolo, la Commissione ha individuato un rischio per i consumatori in relazione ai CXL per pesche e peperoni. Per tali prodotti gli LMR sono abbassati al limite di determinazione specifico per prodotto. Per pere, pesche, lamponi (rossi e gialli), peperoni, cavoli cinesi/pe-tsai e lattughe è inoltre esclusa l’applicazione della misura transitoria di cui all’articolo 2.

Valutazione del rischio, interferenza endocrina e riesame

Il regolamento si fonda sulla non approvazione del tiacloprid nel 2020 per criticità ambientali e tossicologiche, tra cui la classificazione come tossico per la riproduzione di categoria 1B e i potenziali effetti di interferenza endocrina. Poiché la valutazione EFSA sui valori tossicologici di riferimento non riflette necessariamente i criteri più recenti sugli interferenti endocrini, la Commissione ha chiesto un’ulteriore valutazione del rischio; in attesa di tale conclusione, gli LMR basati su usi autorizzati fuori dall’UE sono ridotti provvisoriamente e saranno riesaminati successivamente.

Disposizione transitoria per prodotti già immessi sul mercato

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione precedente continua ad applicarsi ai prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima del 12 maggio 2025, ad eccezione di pere, pesche, lamponi (rossi e gialli), peperoni, cavoli cinesi/pe-tsai e lattughe. La misura è giustificata dall’esigenza di consentire la commercializzazione, trasformazione e consumo secondo condizioni ordinarie, nonché di evitare effetti sproporzionati su prodotti a lunga conservazione o a bassa esposizione.

Entrata in vigore e data di applicazione

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 12 maggio 2025. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturamangimiprotezione dei consumatori

Testo integrale

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