Regolamento (UE) 2024/2707
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2707 della Commissione, del 21 ottobre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell’olio di oliva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro dei controlli di conformità dell’olio di oliva disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105. Introduce una regola specifica sulla notifica delle non conformità quando un olio extravergine non rispetta il limite della mediana dei difetti organolettici e allinea gli allegati ai metodi analitici più recenti del COI. Viene inoltre chiarita e precisata la metodologia di campionamento, con l’obiettivo di uniformare le prassi delle autorità nazionali negli Stati membri.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 sui controlli di conformità e sui metodi di analisi delle caratteristiche dell’olio di oliva, aggiornando il metodo COI e chiarendo le regole di campionamento e notifica delle non conformità.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva nell’Unione europea, con particolare riferimento agli oli etichettati come olio extravergine di oliva e alle relative analisi e procedure di campionamento effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri. Incide anche sulle modalità di notifica tra Stati membri delle non conformità e sull’aggiornamento dei metodi di analisi richiamati negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105. Non disciplina settori estranei all’olio di oliva né modifica direttamente le norme di commercializzazione di fondo del regolamento delegato (UE) 2022/2104, ma ne presuppone l’applicazione.
Modifica del regime di controlli dell’olio di oliva
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2707 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105, che disciplina i controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e i metodi di analisi delle sue caratteristiche. L’intervento è giustificato dall’esigenza di precisare la gestione delle non conformità legate ai difetti organolettici dell’olio extravergine e di aggiornare i metodi analitici e le modalità di campionamento alla luce dell’evoluzione tecnica e delle prassi del Consiglio oleicolo internazionale (COI).
Ambito e finalità della modifica
Il regolamento si colloca nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e in raccordo con il regolamento delegato (UE) 2022/2104, che contiene le norme di commercializzazione dell’olio di oliva. La Commissione segnala che le diverse interpretazioni delle autorità di controllo e la necessità di allineare il diritto dell’Unione ai più recenti metodi COI rendono opportuno chiarire sia le procedure di notifica sia la metodologia di prelievo e preparazione dei campioni.
Notifica delle non conformità relative ai difetti organolettici
La principale novità sostanziale riguarda l’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105, cui viene aggiunto un paragrafo 4. Se un campione di olio extravergine di oliva non rispetta il limite della mediana dei difetti organolettici previsto dall’allegato I, tabella A, del regolamento delegato (UE) 2022/2104, gli Stati membri interessati devono notificare la circostanza come non conformità ai sensi dell’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715. La regola non si applica quando le autorità nazionali sospettano azioni intenzionali di imprese o privati finalizzate a ingannare gli acquirenti e a ottenere vantaggi indebiti.
Aggiornamento dei metodi di analisi
Il regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 sostituendo, alla riga n. 7 della terza colonna, il metodo COI da utilizzare con il riferimento "COI/T.20/Doc. n. 28 (Determinazione del contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare)". In tal modo il diritto dell’Unione recepisce il metodo più recente indicato dal COI per l’analisi di specifiche caratteristiche dell’olio.
Campionamento: chiarimenti operativi
Una parte centrale dell’intervento riguarda l’allegato II, nel quale vengono precisate le regole di campionamento. Per gli imballaggi di capacità uguale o superiore a 750 ml, il campione elementare deve provenire da almeno un imballaggio; per quelli di capacità inferiore a 750 ml, deve essere composto dal numero minimo di imballaggi la cui capacità totale sia almeno pari a 750 ml. In ogni caso, il contenuto del campione elementare deve essere omogeneizzato prima delle valutazioni e delle analisi.
Per gli imballaggi di capacità superiore a cinque litri, il campione elementare è costituito dal numero totale di incrementi estratti dal numero minimo di imballaggi previsto dalla tabella 2; gli imballaggi devono essere selezionati a caso dalla partita e il volume del campione deve consentire la divisione in più unità. Inoltre, il regolamento chiarisce che gli Stati membri possono aumentare il numero di campioni elementari secondo le proprie esigenze e che, nel controllo dell’omogeneità di una partita, l’autorità competente può aumentare il numero di campioni elementari secondo la tabella prevista.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sull’attività delle autorità di controllo e sugli operatori della filiera dell’olio di oliva.
Disposizioni principali
Notifica delle non conformità per olio extravergine di oliva
All’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 è inserito il paragrafo 4: se un campione di olio extravergine di oliva non rispetta il limite della mediana dei difetti organolettici di cui all’allegato I, tabella A, del regolamento delegato (UE) 2022/2104, gli Stati membri interessati devono darne notifica come non conformità ai sensi dell’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715. L’obbligo non opera se le autorità nazionali sospettano azioni intenzionali di imprese o privati per ingannare gli acquirenti e ottenere vantaggi indebiti.
Aggiornamento dei metodi analitici COI
Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 sono modificati per recepire i metodi di analisi più recenti stabiliti dal Consiglio oleicolo internazionale (COI). In allegato I, riga n. 7, terza colonna, è sostituito il riferimento al metodo COI con: "COI/T.20/Doc. n. 28 (Determinazione del contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare)".
Nuove regole sul campionamento degli imballaggi fino a 750 ml
Nell’allegato II, punto 1.1, la tabella 1 è sostituita per chiarire la dimensione minima del campione elementare: per imballaggi di capacità uguale o superiore a 750 ml il campione elementare è costituito dall’olio proveniente da almeno 1 imballaggio; per imballaggi di capacità inferiore a 750 ml, dal numero minimo di imballaggi la cui capacità totale sia almeno pari a 750 ml. Il contenuto del campione elementare deve essere omogeneizzato prima delle diverse valutazioni e analisi.
Campioni elementari per imballaggi superiori a cinque litri
Nell’allegato II, punto 1.2, primo comma, si stabilisce che per gli imballaggi di capacità superiore a cinque litri il campione elementare è costituito dal numero totale di incrementi estratti dal numero minimo di imballaggi definito nella tabella 2. Gli imballaggi devono essere selezionati a caso dalla partita e, una volta costituito, il campione elementare deve avere volume sufficiente per consentire la divisione in molteplici unità.
Facoltà degli Stati membri di aumentare i campioni
Nell’allegato II, punto 2.1, si chiarisce che il numero di campioni elementari può essere aumentato dai singoli Stati membri secondo le rispettive esigenze.
Controllo dell’omogeneità della partita
Nell’allegato II, punto 2.2, è precisato che, nel controllare l’omogeneità di una partita, l’autorità competente può aumentare il numero di campioni elementari secondo la tabella prevista dalla disposizione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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