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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/302

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/302 della Commissione, del 23 ottobre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formati, i modelli e le procedure standard con cui le entità finanziarie devono segnalare un incidente grave connesso alle TIC e notificare una minaccia informatica significativa

Normativa europea32025R0302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i modelli uniformi e le istruzioni tecniche che le entità finanziarie devono usare per segnalare gli incidenti gravi connessi alle TIC e per notificare le minacce informatiche significative ai sensi del DORA. La disciplina dettaglia i campi informativi da compilare nelle diverse fasi della segnalazione, consente aggiornamenti, stime e segnalazioni aggregate in casi specifici, e regola anche l’uso di canali elettronici sicuri e la riclassificazione degli incidenti. Sono inoltre standardizzati i dati da comunicare per le minacce informatiche significative, inclusi impatto potenziale, stato della minaccia, azioni preventive e indicatori di compromissione.

Definizione di formati, modelli e procedure standard per la segnalazione degli incidenti gravi connessi alle TIC e per la notifica delle minacce informatiche significative da parte delle entità finanziarie.

Ambito di applicazione

Si applica alle entità finanziarie soggette al regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) per la trasmissione all’autorità competente della notifica iniziale, della relazione intermedia e della relazione finale su un incidente grave connesso alle TIC, nonché della notifica di una minaccia informatica significativa. Si applica anche ai terzi ai quali l’obbligo di segnalazione sia stato esternalizzato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2554, nei limiti previsti dai modelli e dalle istruzioni. Sono previste esclusioni/riduzioni di applicazione puntuali: la segnalazione aggregata non si applica agli enti creditizi significativi, ai gestori delle sedi di negoziazione e alle controparti centrali, che usano il modello solo per segnalazioni individuali; il campo sugli indicatori di compromissione si applica solo alle entità finanziarie rientranti nella direttiva (UE) 2022/2555 o qualificate come soggetti essenziali/importanti ai sensi delle norme nazionali di recepimento, se del caso. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/302: modelli e procedure per la segnalazione degli incidenti TIC e delle minacce informatiche significative

Il regolamento attua il quadro DORA in materia di reporting degli incidenti e delle minacce cyber nel settore finanziario, con l’obiettivo di uniformare contenuti, formato e canali di trasmissione verso le autorità competenti. Il testo insiste sulla qualità del dato, sulla possibilità di aggiornamento progressivo delle informazioni e sulla coerenza con i criteri di classificazione degli incidenti stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2024/1772 e con i contenuti della notifica iniziale/intermedia/finale del regolamento delegato (UE) 2025/301.

Ambito soggettivo e finalità

Il regolamento si applica alle entità finanziarie soggette agli obblighi di segnalazione del regolamento (UE) 2022/2554, nonché ai terzi che, per delega, trasmettono le segnalazioni per loro conto. La disciplina riguarda due flussi informativi distinti:

  • la segnalazione degli incidenti gravi connessi alle TIC, articolata in notifica iniziale, relazione intermedia e relazione finale;
  • la notifica delle minacce informatiche significative.

La finalità è quella di rendere omogenee le informazioni fornite alle autorità competenti, assicurando una visione complessiva dell’evento, una migliore confrontabilità dei dati e una gestione più efficiente delle segnalazioni, anche nei casi di incidenti ricorrenti o di segnalazioni aggregate a livello di gruppo o di fornitore terzo.

Struttura dei modelli di segnalazione per gli incidenti gravi

L’allegato I definisce un modello comune che comprende:

  • informazioni generali sull’entità finanziaria e sul referente della segnalazione;
  • dati di base dell’incidente nella notifica iniziale;
  • elementi di impatto e progressione nell’ambito della relazione intermedia;
  • cause di fondo, risoluzione, costi e recuperi nella relazione finale.

L’allegato II fornisce il glossario dei dati e le istruzioni di compilazione, specificando per ciascun campo se sia obbligatorio nella notifica iniziale, intermedia o finale, quale formato usare e come trattare stime, valori effettivi o assenza di impatto. Il regolamento ammette l’anticipazione di dati previsti per fasi successive quando già disponibili, ma impone che le informazioni siano complete e accurate e che le relazioni successive aggiornino quelle già trasmesse.

Contenuto della notifica iniziale

La notifica iniziale richiede dati identificativi dell’entità e dell’incidente, tra cui:

  • tipo di segnalazione;
  • denominazione e codice identificativo dell’entità che trasmette la segnalazione;
  • tipo e denominazione dell’entità finanziaria interessata;
  • codice LEI, referenti e valuta della segnalazione;
  • codice di riferimento dell’incidente;
  • data e ora di individuazione e di classificazione come grave;
  • descrizione sintetica dell’incidente;
  • criteri di classificazione che ne hanno determinato la segnalazione;
  • eventuali soglie di rilevanza per l’estensione geografica;
  • origine presso fornitore terzo o altra entità finanziaria;
  • attivazione del piano di continuità operativa;
  • altre informazioni pertinenti.

Il testo chiarisce che le entità finanziarie possono fornire stime qualora al momento della notifica iniziale non dispongano di dati accurati.

Relazione intermedia: impatti, durata, diffusione geografica e misure

La relazione intermedia amplia sensibilmente l’informazione richiesta, includendo:

  • il codice di riferimento assegnato dall’autorità competente;
  • data e ora dell’incidente;
  • tempi di ripristino;
  • numeri e percentuali di clienti, controparti finanziarie e transazioni interessate;
  • impatto reputazionale;
  • durata dell’incidente e periodo di inattività del servizio;
  • impatti in altri Stati membri del SEE;
  • perdite di dati;
  • servizi critici colpiti;
  • tipo di incidente, minacce e tecniche dell’autore della minaccia;
  • aree funzionali e processi commerciali interessati;
  • impatto sulle componenti infrastrutturali e sugli interessi finanziari dei clienti;
  • segnalazioni ad altre autorità;
  • azioni/misure temporanee adottate o previste;
  • indicatori di compromissione, ove applicabili.

Per numerosi campi il regolamento precisa che si possono usare stime e che, in caso di segnalazione aggregata, i valori devono essere calcolati in forma complessiva per tutte le entità coinvolte. Sono inoltre precisate regole operative per la misurazione di durata e downtime, per l’arrotondamento di percentuali e per l’utilizzo di codici ISO, LEI e UTC.

Relazione finale: cause di fondo, risoluzione e impatti economici

La relazione finale richiede un’analisi più profonda dell’evento, in particolare:

  • classificazione di alto livello e dettagliata delle cause di fondo;
  • ulteriore dettaglio per alcune categorie specifiche di causa;
  • descrizione della sequenza di eventi e del modus operandi, se vi sono azioni dolose;
  • descrizione delle azioni di risoluzione, degli insegnamenti tratti e delle eventuali modifiche procedurali;
  • data e ora in cui la causa di fondo è stata affrontata e in cui l’incidente è stato risolto;
  • eventuale scostamento rispetto alla data prevista di risoluzione;
  • valutazione del rischio per le funzioni essenziali e informazioni rilevanti per le autorità di risoluzione;
  • soglia di rilevanza e dettaglio dell’eventuale impatto economico;
  • costi diretti e indiretti, perdite lorde e recuperi finanziari;
  • indicazione se incidenti non gravi ricorrenti sono stati considerati congiuntamente come incidente grave.

Il regolamento distingue chiaramente tra costi/perdite e recuperi finanziari, richiedendo che questi ultimi non siano inclusi nel dato sui costi e sulle perdite lorde.

Segnalazione aggregata e limiti applicativi

La disciplina consente, in casi circoscritti, la segnalazione aggregata da parte del fornitore terzo incaricato. Ciò è ammesso solo quando l’incidente ha origine presso un fornitore terzo di servizi TIC o è causato da quest’ultimo, il servizio è prestato a più entità finanziarie o a un gruppo, l’incidente è grave per ciascuna entità inclusa nella segnalazione, riguarda entità finanziarie situate in un unico Stato membro e sottoposte alla stessa autorità competente, e l’autorità ha autorizzato questa modalità. Alcune categorie sono escluse da tale regime aggregato: enti creditizi significativi, gestori delle sedi di negoziazione e controparti centrali.

Minacce informatiche significative

Per le minacce informatiche significative, l’allegato III prevede un modello dedicato e l’allegato IV un glossario corrispondente. I campi coprono:

  • identità dell’entità che trasmette la notifica e dell’entità finanziaria interessata;
  • referenti;
  • data e ora di individuazione della minaccia;
  • descrizione della minaccia, compresi rischi, vulnerabilità sfruttabili, probabilità di concretizzazione e fonte dell’informazione;
  • impatto potenziale sui clienti, sulle controparti finanziarie e sull’entità;
  • criteri di classificazione del potenziale incidente;
  • stato della minaccia, attivo o inattivo;
  • azioni intraprese per prevenirne la concretizzazione;
  • notifica ad altri portatori di interessi;
  • eventuali indicatori di compromissione;
  • ulteriori informazioni pertinenti.

Canali di trasmissione e riservatezza

Le segnalazioni devono essere trasmesse mediante i canali elettronici sicuri predisposti dall’autorità competente. Se tali canali non sono utilizzabili, è ammesso un mezzo alternativo sicuro concordato con l’autorità, con eventuale successiva ritrasmissione tramite canale sicuro appena possibile. Il regolamento richiama inoltre il rispetto dei principi e delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali, in particolare del regolamento (UE) 2018/1725, e rileva il parere positivo del Garante europeo della protezione dei dati.

Entrata in vigore

Il regolamento è stato adottato il 23 ottobre 2024 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 20 febbraio 2025; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modello unico per la segnalazione degli incidenti gravi TIC

L’articolo 1 impone l’uso del modello dell’allegato I per notifica iniziale, relazione intermedia e relazione finale ex articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554. Le entità compilano i campi corrispondenti alle informazioni richieste dal regolamento delegato (UE) 2025/301; possono anticipare dati di fasi successive se già disponibili. Devono assicurare completezza e accuratezza, usare stime quando i dati esatti non siano disponibili e aggiornare le informazioni nelle relazioni successive seguendo il glossario dell’allegato II.

Presentazione congiunta delle diverse fasi di segnalazione

L’articolo 2 consente di combinare notifica iniziale, relazione intermedia e relazione finale, trasmettendo due o tutte le informazioni insieme quando le attività regolari sono riprese o l’analisi delle cause profonde è completata, purché siano rispettati i termini del regolamento delegato (UE) 2025/301.

Trattamento degli incidenti ricorrenti

L’articolo 3 prevede che gli incidenti ricorrenti non gravi che, cumulativamente, soddisfano le condizioni di incidente grave ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2024/1772 siano trasmessi in forma aggregata.

Canali elettronici sicuri e modalità alternative

L’articolo 4 impone l’uso dei canali elettronici sicuri messi a disposizione dall’autorità competente. Se questi non sono utilizzabili, l’entità finanziaria può informare l’autorità con altri mezzi sicuri d’intesa con essa e, se richiesto, ritrasmettere la segnalazione tramite il canale sicuro appena possibile.

Riclassificazione da incidente grave a non grave

L’articolo 5 disciplina la riclassificazione quando, a seguito di ulteriore valutazione, l’incidente non soddisfa mai i criteri e le soglie dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2024/1772. In tal caso l’entità notifica la riclassificazione nel modello dell’allegato II, nei campi "tipo di segnalazione" e "altre informazioni".

Esternalizzazione dell’obbligo di segnalazione

L’articolo 6 richiede che l’entità finanziaria che esternalizza la segnalazione informi l’autorità competente non appena concluso l’accordo e comunque prima della prima notifica o relazione. Deve comunicare nome, contatti e codice identificativo del terzo incaricato e avvisare l’autorità quando l’esternalizzazione cessa.

Segnalazione aggregata da parte del terzo incaricato

L’articolo 7 consente al fornitore terzo incaricato di trasmettere una notifica o relazione aggregata per più entità finanziarie, se l’incidente origina presso un fornitore terzo TIC o è causato da esso, il servizio è prestato a più entità o a un gruppo, l’incidente è grave per ciascuna entità interessata, riguarda enti in un unico Stato membro sotto la stessa autorità competente e l’aggregazione è stata esplicitamente consentita. La disposizione esclude gli enti creditizi significativi, i gestori delle sedi di negoziazione e le controparti centrali. Se richiesto, va comunque fornita una segnalazione individuale.

Notifica delle minacce informatiche significative

L’articolo 8 stabilisce che le entità finanziarie usino il modello dell’allegato III e il glossario dell’allegato IV per notificare le minacce informatiche significative ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554. Le informazioni devono essere complete e accurate.

Decorrenza ed efficacia

L’articolo 9 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieresilienza operativa digitalecibersicurezzavigilanza finanziariasegnalazione regolamentareprotezione dei dati

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