Regolamento (UE) 2024/2744
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2744 della Commissione, del 21 ottobre 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna rapidamente gli elenchi delle zone autorizzate per l’ingresso nell’UE di specifiche partite di prodotti avicoli provenienti da Canada e Stati Uniti. La modifica deriva dall’evoluzione della situazione epidemiologica legata all’HPAI: per gli Stati Uniti vengono sospese nuove zone colpite da focolai recenti, mentre per una zona del Canada viene ripristinata l’autorizzazione all’ingresso. L’intervento mira a tutelare lo stato sanitario dell’Unione e a evitare perturbazioni inutili degli scambi, con applicazione urgente.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le autorizzazioni all'ingresso nell'UE di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da determinate zone del Canada e degli Stati Uniti colpite da influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle zone del Canada e degli Stati Uniti interessate da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), disponendo la sospensione o la ri-autorizzazione dell’ingresso per le zone specifiche individuate. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Canada e Stati Uniti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2744 della Commissione aggiorna gli elenchi delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna. L’intervento è giustificato dall’evoluzione della situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada e negli Stati Uniti, con finalità di tutela della sanità animale dell’Unione.
Contesto normativo
La misura si inserisce nel sistema del regolamento (UE) 2016/429, che subordina l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale alla provenienza da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inclusi negli appositi elenchi. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 fissa le prescrizioni sanitarie per l’ingresso, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi applicabili e le regole generali negli allegati da I a XXII. In particolare, gli allegati V e XIV disciplinano rispettivamente il pollame e materiale germinale di pollame, e le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Situazione epidemiologica negli Stati Uniti
Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione due focolai recenti di HPAI nel pollame: uno nello Stato della Florida, confermato il 7 ottobre 2024, e uno nello Stato dell’Idaho, confermato il 3 ottobre 2024, entrambi mediante analisi di laboratorio RT-PCR. Le autorità veterinarie statunitensi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno applicato una politica di abbattimento totale per contenere la diffusione della malattia.
Alla luce di tali elementi, la Commissione conclude che è opportuno sospendere l’ingresso nell’Unione delle partite provenienti dalle zone interessate dai nuovi focolai. Per questo motivo, negli allegati V e XIV sono introdotte le nuove zone US-2.681 e US-2.682, collegate rispettivamente all’Idaho e alla Florida.
Aggiornamento relativo al Canada
Per il Canada, la Commissione prende atto di informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica relativa a un focolaio di HPAI nel pollame nella provincia del Saskatchewan, confermato il 15 novembre 2023. Il Canada ha indicato di aver adottato misure di abbattimento totale e di aver completato le operazioni prescritte di pulizia e disinfezione nello stabilimento infetto.
La Commissione ritiene che il Canada abbia fornito garanzie adeguate sul fatto che la situazione sanitaria all’origine della precedente sospensione non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione. Di conseguenza, la zona canadese interessata viene nuovamente autorizzata all’ingresso, con aggiornamento delle righe relative alla zona CA-2.219 negli allegati V e XIV.
Modifiche tecniche agli allegati V e XIV
Per l’allegato V:
- la riga relativa alla zona canadese CA-2.219 è sostituita con una nuova formulazione;
- dopo la zona US-2.680 sono inserite le nuove zone US-2.681 e US-2.682;
- per tali zone vengono riportate le descrizioni territoriali dettagliate, con riferimento a Idaho/Canyon County e Florida/Miami-Dade County e alle rispettive zone circolari di 10 km.
Per l’allegato XIV:
- la riga relativa alla zona canadese CA-2.219 è sostituita e completata con ulteriori indicazioni relative alla categoria GBM;
- dopo la zona US-2.680 sono aggiunte le nuove zone US-2.681 e US-2.682 con le corrispondenti autorizzazioni/condizioni per POU, RAT e GBM.
Entrata in vigore e portata applicativa
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione richiama espressamente l’urgenza dell’intervento, sia per far fronte alla situazione epidemiologica negli Stati Uniti sia per evitare perturbazioni ingiustificate degli scambi con il Canada.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione interviene sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 230, paragrafo 1, e dell’articolo 232, paragrafi 1 e 3, per aggiornare gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di determinate partite di origine animale. La finalità è proteggere la sanità animale dell’Unione adeguando gli elenchi alla situazione epidemiologica dell’HPAI in Canada e negli Stati Uniti.
Aggiornamento dell’allegato V del regolamento (UE) 2021/404
Per il pollame e il materiale germinale di pollame, la zona canadese CA-2.219 viene aggiornata con nuove date di riferimento; per gli Stati Uniti sono aggiunte le nuove zone US-2.681 e US-2.682. L’allegato identifica le zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e di materiale germinale di pollame, con riferimento alle restrizioni sanitarie applicabili.
Aggiornamento dell’allegato XIV del regolamento (UE) 2021/404
Per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna, la zona canadese CA-2.219 è riformulata e vengono aggiunte le zone statunitensi US-2.681 e US-2.682. Le modifiche riguardano le autorizzazioni all’ingresso e le condizioni sanitarie connesse alle zone interessate.
Descrizione delle nuove zone statunitensi
La zona US-2.681 è riferita allo State of Idaho, Canyon County, con zona circolare di raggio 10 km attorno al punto di riferimento indicato dalle coordinate GPS 116.6788588°W 43.8366821°N. La zona US-2.682 è riferita allo State of Florida, Miami-Dade County, con zona circolare di raggio 10 km attorno al punto di riferimento indicato dalle coordinate GPS 80.4589722°W 25.6157019°N.
Motivi delle restrizioni e delle riaperture
Gli Stati Uniti hanno notificato due focolai di HPAI nel pollame in Florida e Idaho, confermati rispettivamente il 7 ottobre 2024 e il 3 ottobre 2024, e hanno istituito zone restritte di almeno 10 km con abbattimento totale. Il Canada ha invece comunicato aggiornamenti su un focolaio nel Saskatchewan, confermato il 15 novembre 2023, e sulle misure di abbattimento totale, pulizia e disinfezione; la Commissione ritiene che la situazione non rappresenti più una minaccia e che l’ingresso dall’area canadese interessata possa essere nuovamente autorizzato.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia urgente motivata dalla necessità di rispondere tempestivamente alla situazione epidemiologica e di evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Canada.
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