Ordinanza n. 5/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto di rigetto del 19.07.2025, notificato in data 05.08.2025, della richiesta di nulla osta per lavoro subordinato effettuata in data 12.02.2025 dalla ditta ricorrente in riferimento al lavoratore extracomunitario sig. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per un lavoratore extracomunitario
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto di rigetto del 19 luglio 2025, notificato il 5 agosto 2025, relativo alla richiesta di nulla osta per lavoro subordinato presentata il 12 febbraio 2025 per un lavoratore extracomunitario, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a riferire la contestazione del diniego e la domanda cautelare.
La decisione
Nella fase cautelare, il TAR ha ritenuto, con la sommaria delibazione propria della misura cautelare e impregiudicata ogni ulteriore decisione in rito e nel merito, insussistente il requisito dell'irreparabilità del pregiudizio lamentato, poiché il pregiudizio è stato ritenuto suscettibile di eventuale ristoro economico. La domanda cautelare è stata quindi respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione del comportamento processuale dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari nel processo amministrativo; il TAR ha escluso, in particolare, la sussistenza dell'irreparabilità del pregiudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo richiede la sussistenza di un pregiudizio irreparabile; tale requisito non ricorre quando il pregiudizio allegato sia suscettibile di eventuale ristoro economico.
- La valutazione cautelare è sommaria e non pregiudica le successive decisioni sulle questioni processuali e sul merito della controversia.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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