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Ordinanza

Ordinanza n. 5/2026 - Catania, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto di rigetto del 19.07.2025, notificato in data 05.08.2025, della richiesta di nulla osta per lavoro subordinato effettuata in data 12.02.2025 dalla ditta ricorrente in riferimento al lavoratore extracomunitario sig. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202502413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per un lavoratore extracomunitario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto di rigetto del 19 luglio 2025, notificato il 5 agosto 2025, relativo alla richiesta di nulla osta per lavoro subordinato presentata il 12 febbraio 2025 per un lavoratore extracomunitario, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a riferire la contestazione del diniego e la domanda cautelare.

La decisione

Nella fase cautelare, il TAR ha ritenuto, con la sommaria delibazione propria della misura cautelare e impregiudicata ogni ulteriore decisione in rito e nel merito, insussistente il requisito dell'irreparabilità del pregiudizio lamentato, poiché il pregiudizio è stato ritenuto suscettibile di eventuale ristoro economico. La domanda cautelare è stata quindi respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione del comportamento processuale dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari nel processo amministrativo; il TAR ha escluso, in particolare, la sussistenza dell'irreparabilità del pregiudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo richiede la sussistenza di un pregiudizio irreparabile; tale requisito non ricorre quando il pregiudizio allegato sia suscettibile di eventuale ristoro economico.
  • La valutazione cautelare è sommaria e non pregiudica le successive decisioni sulle questioni processuali e sul merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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