Cassazione Penale, Sentenza n. 41543/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che aveva trasformato una pena detentiva sospesa in una sanzione pecuniaria, deducendo la nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. con riferimento all'art. 598-bis c.p.p.: si lamentava la mancata comunicazione al difensore delle conclusioni del Procuratore generale e la mancata comunicazione del rinvio dell'udienza fissata per il 9 maggio 2025 (la notifica del decreto di citazione era stata ricevuta il 7 marzo 2025), circostanze che avrebbero precluso la possibilità di depositare memorie e leso il diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era manifestamente infondato. Ha ritenuto che il giudizio d'appello si sia svolto secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 598-bis c.p.p. nella formulazione post-riforma (vigente dal 1° luglio 2024), il quale non impone più alla cancelleria di comunicare immediatamente alle parti le conclusioni del Procuratore generale; le richieste sono messe a disposizione e le parti possono chiederne copia. Ha inoltre rilevato che il termine a comparire di 40 giorni era rispettato (notifica del 7/3/2025 per udienza 9/5/2025) e che il rinvio alla data del 27/5/2025 è avvenuto per assenza del relatore e non richiedeva comunicazione alle parti nel rito cartolare non partecipato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 598-bis cod. proc. pen.
«fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica»
Nella formulazione post-riforma (riforma 'Cartabia') non è previsto l'obbligo della cancelleria di comunicare immediatamente alle parti le conclusioni del Procuratore generale; le conclusioni sono disponibili e le parti possono richiederne copia
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Invocato come norma sulla nullità per inosservanza di formalità; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata alcuna forma obbligatoria idonea a causare la nullità della sentenza, perché la mancata comunicazione non era un adempimento dovuto nella vigente disciplina del rito cartolare
art. 23-bis d.l. 28/10/2020 (normativa "emergenziale pandemica")
La disciplina "pandemica" precedente imponeva comunicazioni diverse (comunicazione tempestiva da parte della cancelleria), ma la Corte ha ritenuto applicabile la nuova disciplina e non quella emergenziale
art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen.
«l’avviso del deposito del provvedimento emesso dalla corte di appello in seguito alla camera di consiglio di cui all’articolo 598-bis del codice, contenente l’indicazione del dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti»
Tale comunicazione è qualificata come mera 'comunicazione di cortesia' e non come adempimento costitutivo della conoscenza del provvedimento; analogamente non impone obbligo di comunicare le conclusioni del Procuratore generale
art. 601, comma 3 cod. proc. pen.
Fissa il termine a comparire (40 giorni) per la notifica degli atti in vista dell'udienza; la Corte ha verificato che il termine è stato rispettato nel caso concreto
art. 34, comma 1, lett. g) d.lgs. 10/10/2022, n. 150
Riferimento alla modifica del termine a comparire applicabile agli atti di impugnazione a partire dal 1° luglio 2024; la Corte ha ritenuto applicabile tale norma
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di condanna alle spese per il ricorrente in caso di esito negativo; utilizzato per condannare l'attore al pagamento delle spese processuali
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata con riferimento al criterio per l'attribuzione della somma in favore della cassa delle ammende, valutando l'assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso
art. 73 d.P.R. 9/10/1990, n. 309 (comma 4 e comma 5)
Norme sostanziali in materia di stupefacenti: il primo grado aveva dichiarato la responsabilità per detenzione di hashish e marijuana e la Corte d'appello aveva ritenuto la riqualificazione ai sensi del comma 5
Massime di principio
- Nel rito cartolare disciplinato dall'art. 598-bis c.p.p. (post-riforma) non sussiste l'obbligo della cancelleria di comunicare immediatamente alle parti le conclusioni del Procuratore generale; le parti devono attivarsi chiedendo copia degli atti se ritengono utile prenderne visione
- L'omessa ricezione delle conclusioni del Procuratore generale non determina automaticamente la nullità della sentenza, salvo che la legge non preveda espressamente l'obbligo di comunicazione; la nullità richiede la sussistenza di un adempimento sostanziale e obbligatorio non assolto
- Nel giudizio di appello camerale non partecipato il rinvio della deliberazione a una nuova udienza fissata non richiede necessariamente una comunicazione ad ogni difensore, posto che il contraddittorio e le conclusioni sono già cristallizzati tramite i depositi
- Il difensore che voglia evitare inconvenienti nel rito cartolare dovrebbe: a) richiedere tempestivamente copia delle conclusioni del Procuratore generale; b) valutare l'istanza di trattazione orale se teme di non poter esercitare pienamente il contraddittorio; c) verificare sempre il rispetto del termine a comparire (40 giorni)
- La conformità formale delle notifiche e dei termini (es. art. 601 c.p.p.) è elemento cruciale: se rispettati, le contestazioni procedurali relative a successivi rinvii hanno scarso rilievo
- In caso di ricorso manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme in favore della cassa delle ammende ai sensi della giurisprudenza e della normativa vigente
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