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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05998/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto di sequestro probatorio (22 luglio 2025) relativo al contenuto delle caselle di posta elettronica professionali di dirigenti e dipendenti di Moby e Toremar acquisite nell'ambito di indagini per corruzione per l'esercizio della funzione (presunta elargizione di biglietti gratuiti o fortemente scontati a pubblici ufficiali della Capitaneria di Porto). Le censure principali riguardavano: 1) l'incompletezza, genericità e indeterminatezza della notizia di reato iscritta (mancanza di descrizione del fatto e del nesso sinallagmatico necessario per il reato di corruzione); 2) difetto di motivazione del decreto di sequestro e violazione del diritto di difesa (artt. 178 c.1 lett. c) e 180 c.p.p.); 3) violazione del principio di proporzionalità in relazione al sequestro massivo dei dispositivi informatici e mancata perimetrazione temporale/criteri di selezione; 4) assenza del fumus commissi delicti e indeterminatezza del nesso tra utilità e funzione pubblica che si assumeva compromessa. Si chiedeva l'annullamento del sequestro e la restituzione senza copia dei dati.

La decisione

I ricorsi sono stati accolti. La Corte ha ritenuto che la notizia di reato iscritta fosse vaga e indeterminata, fondata su elenchi nominativi e su una descrizione generica della condotta (mera fruizione di biglietti), senza indicazione dell'accordo criminoso o del nesso sinallagmatico richiesto per il reato di corruzione. Ha inoltre rilevato la natura esplorativa e sproporzionata del sequestro probatorio di dati informatici, operato senza idonea perimetrazione temporale e senza criteri di selezione, e l'insufficiente esercizio di controllo da parte del giudice del riesame. Per tali motivi il decreto di sequestro è stato annullato senza rinvio relativamente alle società Moby s.p.a. e Toremar s.p.a.; è stata disposta la immediata restituzione del materiale sequestrato e la proibizione del trattenimento di copie informatiche dei dati (nessuna estrazione preventiva di copia ammessa).

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale

    art. 178, comma 1, lett. c); art. 180; art. 253; art. 335; art. 335-bis; art. 335-ter; art. 407

    Si è richiamata la nuova definizione legislativa di "notizia di reato" (d.lgs. 150/2022, integrata in art. 335 c.p.p.) come fatto determinato e non inverosimile; l'iscrizione soggettiva richiede indizi per attribuire il reato a persona. L'art. 253 impone che il decreto di sequestro enunci la fattispecie e gli elementi essenziali del fatto; violazioni di tali obblighi rendono illegittimo il sequestro probatorio. Le norme sugli effetti dell'iscrizione e sull'inutilizzabilità sono state richiamate per il quadro sistematico.

  • D.lgs. n. 150/2022

    novellamento art. 335 e introduzione art. 335-bis e 335-ter c.p.p.

    Il decreto è stato interpretato alla luce della riforma che richiede determinatezza e riferibilità soggettiva della notitia criminis; l'iscrizione generica e tardiva può ledere il diritto di difesa e giustificare la verifica giudiziale sulla legittimità dell'iscrizione.

  • Codice penale

    Art. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione) è un reato-contratto che richiede prova di un accordo e del nesso sinallagmatico tra utilità e funzione; la mera fruizione di utilità non è di per sé sufficiente a configurare il reato senza una descrizione dell'accordo e del nesso.

  • D.lgs. n. 231/2001

    Le contestazioni di responsabilità amministrativa degli enti si fondano sulle ipotesi di reato accertate a carico delle persone fisiche; difetti nella notitia criminis a carico dei singoli si riflettono sulle contestazioni agli enti, giustificando l'annullamento del sequestro con riguardo alle società.

  • Giurisprudenza di legittimità (massima e orientamenti richiamati)

    Sez. U. n. 36072/2018; Sez. U. n. 5876/2004; Sez. 6 n. 17677/2025; Sez. 6 n. 4544/2009; Sez. 3 n. 28151/2013; Sez. 3 n. 24561/2012

    Richiamati i principi consolidati secondo cui sono illegittimi i sequestri probatori meramente esplorativi, e in tema di dispositivi informatici il decreto deve motivare l'estensione, i criteri di selezione, la perimetrazione temporale e i tempi per la selezione, al fine di garantire proporzionalità e diritto di difesa.

Massime di principio

  • La notizia di reato iscritta nel registro deve descrivere un "fatto" determinato e non inverosimile: non è sufficiente indicare solo articoli di legge o elenchi nominativi generici.
  • L'iscrizione soggettiva del nome di una persona richiede la presenza di indizi specifici e riconducibili alla persona; iscrizioni generalizzate possono rendere illegittimi atti successivi.
  • Il sequestro probatorio di dati informatici deve essere proporzionato e motivato: il decreto deve indicare la finalità, la perimetrazione temporale, i criteri di selezione e i tempi per l'estrazione dei dati rilevanti.
  • Il giudice del riesame/controllo deve svolgere un controllo effettivo e non meramente formale sulla sussistenza del fumus commissi delicti e sulla legittimità del decreto di sequestro.
  • Se il sequestro è massivo e di natura esplorativa (finalizzato a cercare notizia di reato non sufficientemente definita), può essere annullato e il materiale restituito; non è ammessa l'estrazione preventiva di copia senza specifico atto ablatorio.
  • In caso di indagine su enti ai sensi del d.lgs. 231/2001, i vizi della notitia criminis a carico delle persone fisiche si riflettono sulle contestazioni agli enti, con possibili conseguenze sull'efficacia dei sequestri posti a fondamento della responsabilità amministrativa.

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