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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23168/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione esecutiva proposta nell'ambito di un'esecuzione immobiliare. Il debitore esecutato contestava la validità del titolo esecutivo azionato dal creditore procedente e, più in generale, la titolarità del credito in capo alla società che aveva promosso l'esecuzione tramite procuratrice, deducendo anche ulteriori doglianze in appello. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato, rilevando che il credito risultava da contratto di finanziamento stipulato per atto pubblico e munito di formula esecutiva, che le vicende societarie e le cessioni non erano state contestate, che la documentazione prodotta era idonea a provare il titolo e il mandato alla procuratrice, e che le ulteriori censure erano nuove in appello. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi, ma la Corte non li ha esaminati nel merito perché ha rilevato plurime cause di inammissibilità: procura speciale riferita a una sentenza diversa e anteriore rispetto a quella impugnata; ricorso redatto in modo confuso, oscuro e lacunoso, in violazione dell'art. 366 c.p.c.; mancata adeguata indicazione e trascrizione dei documenti richiamati ai sensi del n. 6 dello stesso articolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto irrilevante verificare la ritualità della notificazione ad alcuni intimati, perché l'inammissibilità era evidente e consentiva la definizione immediata del giudizio. In particolare, ha affermato che la procura speciale era inesistente ai fini del ricorso poiché si riferiva espressamente a un'altra sentenza e risultava rilasciata prima della decisione impugnata. Inoltre, il ricorso era redatto in violazione dell'art. 366 c.p.c., per difetto di un'esposizione sommaria e intelligibile dei fatti e per mancato rispetto dell'onere di specifica indicazione e trascrizione dei documenti richiamati. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa degli intimati, ma è stato dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria, chiara e sintetica dei fatti di causa e deve riportare in modo specifico i documenti richiamati, con trascrizione o riassunto dei passaggi essenziali e con indicazione della loro collocazione processuale; la violazione di tali oneri comporta inammissibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria successiva non può sanare le lacune originarie del ricorso, potendo solo illustrare e chiarire motivi già ritualmente proposti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere chiaramente riferibile al ricorso proposto; se richiama una sentenza diversa da quella impugnata o risulta rilasciata prima della decisione gravata, la procura è inesistente ai fini del ricorso e l'impugnazione è inammissibile anche d'ufficio.
  • L'art. 366 c.p.c. impone un onere di chiarezza e sinteticità tale da consentire alla Corte di comprendere senza incertezze la vicenda processuale e le questioni devolute; un'esposizione confusa, oscura o lacunosa integra inammissibilità.
  • Il ricorrente per cassazione che invochi documenti deve indicarli in modo specifico e trascriverne o riassumerne i passaggi essenziali, oltre a precisare in quale fase del giudizio siano stati prodotti o esaminati; il mero rinvio ai documenti non è sufficiente.
  • Le lacune strutturali del ricorso per cassazione non possono essere colmate con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., che ha funzione meramente illustrativa e chiarificatrice dei motivi già validamente proposti.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso è manifesta, la Corte può definire il giudizio senza procedere alla rinnovazione della notificazione nei confronti di eventuali litisconsorti necessari non raggiunti dalla notifica, in ragione del principio di ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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