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Sentenza

Sentenza n. 1332/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. 25873 del 29/04/2024, con il quale il Comune di Sorrento, vista la petizione avanzata da alcuni cittadini, ha disposto, per ulteriori 30 giorni, la sospensione dei lavori di realizzazione della nuova stazione radio base NA408, con decorrenza dalla perdita di efficacia della sospensione già disposta, per le medesime ragioni, con provvedimento prot. 21335 del 03/04/2024; per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da Wind Tre S.p.a. il 26/09/2024 e depositati in giudizio l’8/10/2024: a) del provvedimento prot. 65551 del 13/09/2024, con il quale l’autorità comunale, a fronte del riscontro di alcuni abusi all’interno della particella catastale nella quale è compresa l’area destinata alla realizzazione della nuova stazione radio base NA408, ha disposto il ritiro in autotutela dell’autorizzazione, ex art. 44 CCE, di cui alla determinazione n.1577 del 12/10/2023, formatasi all’esito di conferenza di servizi; b) per quanto possa occorrere, della presupposta comunicazione di avvio del procedimento del 19/07/2024, con contestuale, ennesima, sospensione lavori ex art. 27, co.3, D.P.R. 380/2001; c) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.

Giustizia amministrativa202402349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dapprima proroga della sospensione dei lavori di realizzazione di una stazione radio base; successivamente annullamento d’ufficio dell’autorizzazione ex art. 44 d.lgs. 259/2003

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che aveva prorogato per ulteriori trenta giorni la sospensione dei lavori, deducendo la violazione dell’art. 21-quater l. 241/1990, l’insussistenza di gravi ragioni per sospendere l’efficacia del titolo, eccesso di potere e violazione del principio di proporzionalità. Nel corso del giudizio, con motivi aggiunti, ha impugnato il successivo provvedimento comunale di ritiro in autotutela dell’autorizzazione alla realizzazione della stazione radio base, nonché la comunicazione di avvio del procedimento e gli atti connessi. Ha dedotto la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, l’insussistenza di una legalità violata, l’assenza di interferenza costruttiva tra gli abusi edilizi riscontrati nella particella catastale e l’area destinata all’impianto, l’inconfigurabilità degli abusi, la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria e motivazione, l’eccesso di potere e lo sviamento. In particolare, ha sostenuto che alcuni manufatti e opere di contenimento preesistenti non incidevano sulla realizzazione dell’impianto e che il Comune non aveva adeguatamente valutato le osservazioni presentate in sede procedimentale.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la sospensione prorogata dal provvedimento impugnato aveva perso efficacia il 3 giugno 2024. Il Collegio ha rilevato, inoltre, che il provvedimento presupposto di prima sospensione non era stato impugnato e si era ormai consolidato. I motivi aggiunti sono stati respinti nel merito. Il provvedimento comunale è stato qualificato come annullamento d’ufficio, sebbene denominato revoca, e ritenuto adeguatamente motivato anche per relationem mediante il rinvio alla comunicazione di avvio del procedimento. Il TAR ha ritenuto accertata la presenza di opere prive di titolo, comprendenti un manufatto agricolo, opere di contenimento dei terrazzamenti e un parapetto in legno. Richiamando la sentenza resa nel giudizio connesso promosso dal proprietario dell’area, ha escluso che le opere di contenimento potessero essere considerate edilizia libera: esse modificavano lo stato dei luoghi, incidevano su un’area paesaggisticamente vincolata e necessitavano di titolo paesaggistico e di adempimenti sotto il profilo sismico. È stata inoltre ritenuta sussistente l’interferenza costruttiva con la nuova stazione radio base, poiché alcune opere insistevano sulla medesima particella destinata all’impianto e la stradina comunale e la rampa interessate dagli abusi costituivano gli unici accessi possibili dalla viabilità pubblica. Il Collegio ha respinto anche la censura partecipativa: il Comune aveva dato conto dell’avvio del procedimento e delle osservazioni presentate dalla società, senza che fosse necessaria una confutazione analitica di ogni argomento, essendo la motivazione complessivamente esaustiva e coerente. La società è stata condannata al pagamento di euro 3.000,00, oltre accessori, in favore del Comune; spese compensate nei confronti del Ministero della Cultura e nulla per le parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 21-quater l. 241/1990

    La controversia introduttiva riguardava la sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione; la relativa domanda è divenuta improcedibile per perdita di efficacia temporale del provvedimento.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione è stato ritenuto legittimo in presenza di una legalità violata, di presupposti erronei o mendaci e di un interesse pubblico prevalente, purché adeguatamente motivato.

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    L’autorizzazione alla realizzazione della stazione radio base, formatasi all’esito della conferenza di servizi, è stata ritenuta suscettibile di annullamento d’ufficio per la presenza di opere abusive funzionalmente interferenti con l’intervento.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento ha assicurato la partecipazione della società al procedimento di annullamento d’ufficio.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Le opere abusive connesse all’area dell’impianto erano state oggetto di ordinanza di demolizione nel giudizio collegato; il relativo accertamento è stato valorizzato per escludere la natura di edilizia libera delle opere di contenimento.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Le esigenze cautelari relative ai motivi aggiunti sono state ritenute tutelabili mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, anziché con una misura cautelare immediata.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese sono state poste a carico della parte soccombente nel rapporto processuale con il Comune.

Massime di principio

  • La domanda di annullamento di un provvedimento temporaneo di sospensione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’atto perda integralmente efficacia e non residui un’utilità concreta derivante dalla sua eliminazione.
  • L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio o autorizzatorio può essere fondato sull’accertamento di opere abusive preesistenti e di presupposti urbanistici o paesaggistici erronei, quando tali elementi siano concretamente interferenti e funzionali alla realizzazione dell’intervento autorizzato.
  • La mera collocazione di opere abusive nella medesima particella catastale non è di per sé decisiva; l’interferenza costruttiva può tuttavia risultare accertata anche in ragione della dipendenza funzionale degli accessi all’intervento dalle opere prive di titolo.
  • Opere di contenimento dei terrazzamenti che modificano lo stato dei luoghi in area paesaggisticamente vincolata e comportano movimentazione di terreno non possono essere qualificate come edilizia libera quando richiedano titolo paesaggistico e adempimenti sotto il profilo sismico.
  • La motivazione del provvedimento di annullamento d’ufficio può essere resa anche per relationem mediante il rinvio alla comunicazione di avvio del procedimento, purché l’apparato motivazionale complessivo consenta di comprendere i presupposti di fatto, le ragioni dell’illegittimità e l’interesse pubblico perseguito.
  • L’obbligo di esaminare le osservazioni partecipative non impone una confutazione analitica di ciascun argomento del privato, quando il provvedimento finale dia conto dell’avvenuta considerazione delle osservazioni e presenti una motivazione complessivamente esaustiva e logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaAutotutela
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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