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Sentenza

Sentenza n. 352/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 311/2024 emessa dal Tribunale di Bologna in data 15.3.2024.

Giustizia amministrativa202501553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 311/2024 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 311/2024 del Tribunale di Bologna, depositata il 15 marzo 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 4 aprile 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza civile definitiva, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con termine di novanta giorni per gli adempimenti sostitutivi e facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando una sentenza passata in giudicato, previamente notificata all'amministrazione dopo la decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione, non sia stata eseguita dall'amministrazione obbligata.
  • Accertata l'inadempienza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza definitiva entro un termine perentorio, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza della parte vittoriosa, in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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