Cassazione Civile, Ordinanza n. 07762/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite riguarda un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2008, emesso con metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973 sulla base di indici di capacità contributiva, in particolare l’acquisto e il mantenimento di un’autovettura di grossa cilindrata. Il contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo di poter giustificare la maggiore capacità di spesa con disponibilità economiche familiari e con movimentazioni bancarie tra più conti intestati a lui e ai familiari. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione regionale aveva poi rigettato l’appello dell’Ufficio. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: (1) violazione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., lamentando che la CTR si fosse limitata a rilevare l’esistenza di ulteriori redditi senza verificare se fossero esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, la loro entità e la durata del possesso; (2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il contribuente aveva ammesso che i versamenti dei familiari non bastavano a coprire per intero la maggiore capacità di spesa. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo la nullità parziale della sentenza per avere ritenuto legittimo l’avviso motivato per relationem su documenti e prospetti non allegati né conosciuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo i due motivi inammissibili oltre che infondati. La Corte ha affermato che le censure miravano in realtà a una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che non ricorreva alcun vizio motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. nella formulazione applicabile. Nel merito, la Corte ha ribadito che, nell’accertamento sintetico fondato sul redditometro, l’Amministrazione deve provare gli specifici indici di capacità contributiva, mentre grava sul contribuente l’onere di fornire prova documentale della provenienza non reddituale delle somme o, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. È stato ritenuto corretto l’apprezzamento della CTR, che aveva valorizzato la gestione familiare delle disponibilità e i movimenti tra conti correnti, senza richiedere la prova ulteriore dell’effettivo impiego di quei redditi per ciascuna spesa contestata. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente principale, secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
quarto comma e ss.; sesto comma; testo vigente ratione temporis
Disciplina l’accertamento sintetico del reddito tramite indici di capacità contributiva e ammette prova contraria documentale del contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme o sulla minor entità del reddito presunto.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova: l’Ufficio deve allegare gli indici di capacità contributiva, il contribuente deve provare i fatti impeditivi o riduttivi della pretesa fiscale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazione di legge; la Corte rileva che le censure dell’Ufficio non individuano un reale errore di diritto ma sollecitano una rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è oggi limitato al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia motivazionale grave, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
La riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. viene letta come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.
art. 12 preleggi
Richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la nuova formulazione del vizio motivazionale.
d.m. 10 settembre 1992
Indicato tra i decreti che disciplinavano gli indici del cd. redditometro nel periodo rilevante.
d.m. 19 novembre 1992
Indicato tra i decreti che disciplinavano gli indici del cd. redditometro nel periodo rilevante.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente incidentale in tema di motivazione dell’avviso di accertamento.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente incidentale in tema di obblighi di motivazione e conoscibilità degli atti richiamati.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente incidentale, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
art. 2-bis d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato dal ricorrente incidentale, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
Massime di principio
- Nell’accertamento sintetico del reddito basato sul redditometro, la prova degli specifici indici di capacità contributiva è sufficiente a sorreggere la pretesa fiscale; non è richiesta all’Amministrazione una prova ulteriore sul concreto impiego delle somme per ciascuna spesa contestata.
- La prova contraria del contribuente deve essere documentale e deve riguardare non solo la mera esistenza di ulteriori redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma anche elementi oggettivi che ne dimostrino l’entità e la durata del possesso, in modo da rendere plausibile la riferibilità di tali somme alle spese oggetto di accertamento.
- In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale; il controllo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato alle anomalie motivazionali gravi costituzionalmente rilevanti.
- In presenza di una motivazione chiara e logicamente coerente della sentenza di merito, il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice d’appello sui fatti e sulle risultanze istruttorie.
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