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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03417/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato una sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorso non rientrava in tali ipotesi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze formulate non erano proponibili contro una sentenza di patteggiamento al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente, ma ritenuto non deducibile nel ricorso contro sentenza di patteggiamento fuori dai casi tassativi

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti oggetto di impugnazione

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione contro il patteggiamento solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta condanna alle spese e, se non vi è assenza di colpa, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura è inammissibile.
  • Le doglianze che investono profili estranei ai motivi tipizzati per l'impugnazione del patteggiamento, anche se formulate come violazione di legge o vizio di motivazione, non sono scrutinabili dalla Corte di cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, deve seguire la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • La funzione del controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento è delimitata da un regime di impugnazione speciale e più restrittivo rispetto all'ordinario ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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