Sentenza n. 16612/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, delle sentenze del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, quanto al pagamento all’avvocato antistatario delle spese di lite liquidate in suo favore
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Roma n. 8085/2025 e n. 8606/2025, passate in giudicato e notificate al Ministero presso la sede reale il 17 luglio e il 1° agosto 2025. Le pronunce avevano riconosciuto ai docenti il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione in relazione ad anni scolastici di servizio a tempo determinato, condannando il Ministero ad attivarla e a pagare le spese di lite, distratte in favore dell’avvocato che li aveva difesi. L’avvocato ha dedotto il mancato pagamento delle spese liquidate in suo favore. Il ricorso è stato notificato e depositato il 14 maggio 2026; il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso. Ritiene sussistenti le condizioni dell’ottemperanza, essendo state le sentenze notificate presso la sede reale dell’Amministrazione ed essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Dichiara ammissibile l’azione congiunta per l’esecuzione di più titoli esecutivi recanti obblighi analoghi tra le stesse parti. Poiché l’inottemperanza non è controversa, ordina al Ministero di eseguire le sentenze e corrispondere le somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza nomina commissario ad acta il direttore generale competente, che dovrà provvedere nei successivi 60 giorni, anche delegando, senza compenso aggiuntivo. Condanna il Ministero a rifondere le spese del giudizio, liquidate in € 800 oltre accessori, se dovuti. Esclude la distrazione delle spese di questo giudizio richiesta dal difensore che ha agito in proprio, poiché non sono ipotizzabili, in tale situazione, mancata riscossione di onorari e anticipazione di spese.
Norme richiamate
art. 114, comma 3, c.p.a.
Il Collegio reputa il ricorso assistito da giuridico fondamento e, pertanto, da accogliere.
La disposizione è richiamata quale base del giudizio di ottemperanza; il TAR, verificati i presupposti dell’azione e l’inadempimento, ordina l’esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. modif. l. 30/1997
Sussistono, innanzitutto, le condizioni della proposta azione di ottemperanza consistenti: - nell’avvenuta notifica delle sentenze presso la sede reale dell’Amministrazione; - nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni (prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, conv. modif. L. 30/1997) fra tali notifiche e quella del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Per procedere in ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione, il TAR considera necessario che il titolo sia stato notificato presso la sede reale e che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni prima della notifica del ricorso.
art. 93, primo periodo, c.p.c.
non sussistono i presupposti per disporne la richiesta distrazione, non essendo logicamente e giuridicamente ipotizzabili, in caso di difesa in proprio, la mancata riscossione di onorari e l’anticipazione di spese
La distrazione delle spese in favore del difensore non è concedibile quando questi abbia agito in proprio, poiché in tale ipotesi non sono configurabili la mancata riscossione degli onorari e l’anticipazione delle spese.
art. 26, comma 1, c.p.a.
La regolamentazione delle spese di lite avviene in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo; non sussistono i presupposti per disporne la richiesta distrazione, non essendo logicamente e giuridicamente ipotizzabili, in caso di difesa in proprio, la mancata riscossione di onorari e l’anticipazione di spese (cfr. art. 93, primo periodo, cod. proc. civ., applicabile ex art. 26, comma 1, cod. proc. amm.).
La norma consente l’applicazione nel processo amministrativo della disciplina civilistica richiamata sulla distrazione delle spese; il TAR applica il criterio della soccombenza e nega la distrazione in caso di difesa in proprio.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di un titolo esecutivo nei confronti di un’Amministrazione è procedibile, secondo la disciplina applicata nella decisione, dopo la notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
- È ammissibile un unico ricorso per l’esecuzione di più titoli esecutivi che pongano obblighi analoghi a carico delle stesse parti.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine perentorio e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- La distrazione delle spese in favore del difensore non è giustificata quando il difensore abbia agito in proprio, non potendosi configurare la mancata riscossione di onorari e l’anticipazione di spese.
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