Ordinanza n. 7826/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale in ordine all’istanza del 9 giugno 2025, prot. n. 114160 depositata a mani presso il Dipartimento Programmazione Urbanistica di Roma Capitale – U.O. Espropri, (e reiterata con diffida trasmessa a mezzo pec in data 29.09.2025, prot. n. QF/2025/0126894), avente ad oggetto “area distinta in Catasto Terreni di Roma Capitale al Fg. 933, part. 1035 (parte) ed ex part. 174 (parte), nel tratto interessato dal sedime stradale di Via Filarete e Via Bartolino da Novara - Istanza ex art. 42bis D.P.R. n. 327/2001; nonché per la declaratoria - dell’obbligo di Roma Capitale di provvedere sulla predetta istanza/diffida entro un termine non superiore a trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13\4\2026: per l’annullamento - del provvedimento emesso da Roma Capitale - Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative - Direzione Acquisizioni – Consegne e Conservatoria Ufficio Atti di Acquisizioni – Federalismo Demaniale e Culturale - Ufficio Accertamenti Patrimoniali, Prot. QC/2026/0020754 del 19.03.2026, a mezzo del quale, in riscontro dell’istanza ex art. 42 bis presentata di ricorrenti, è stato comunicato che “allo stato non risultano sussistere i presupposti fattuali e giuridici per procedere all’attivazione della procedura di cui all’articolo 42-bis del D.P.R. 327/2001”, e di ogni atto ad esso presupposto, conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato da Roma Capitale sull'istanza ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e successivo diniego espresso impugnato con motivi aggiunti
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio serbato da Roma Capitale sull'istanza del 9 giugno 2025, reiterata con diffida del 29 settembre 2025, volta all'adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 relativamente ad alcune aree interessate dal sedime stradale di Via Filarete e Via Bartolino da Novara. Nel corso del giudizio Roma Capitale ha adottato un provvedimento espresso comunicando l'insussistenza, allo stato, dei presupposti fattuali e giuridici per attivare la procedura ex art. 42-bis. Tale provvedimento è stato impugnato dai ricorrenti con motivi aggiunti. Poiché il nuovo atto è soggetto al rito ordinario, il Tribunale ha dovuto stabilire il rito applicabile alla prosecuzione dell'intero giudizio.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né l'azione avverso il silenzio né l'impugnazione del provvedimento espresso. Ha applicato l'art. 117, comma 5, c.p.a., secondo cui, quando nel corso del giudizio avverso il silenzio sopravviene un provvedimento espresso o un atto connesso, questo può essere impugnato con motivi aggiunti e l'intero giudizio prosegue secondo il rito previsto per il nuovo provvedimento. Di conseguenza, ha disposto la conversione dal rito camerale al rito ordinario e ha fissato l'udienza pubblica del 27 gennaio 2027, lasciando impregiudicata ogni decisione sulle domande delle parti.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito dell'azione avverso il silenzio; il comma 5 consente di impugnare con motivi aggiunti il provvedimento espresso sopravvenuto e impone la prosecuzione dell'intero giudizio con il rito previsto per il nuovo atto.
art. 117, comma 5, c.p.a.
se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito
La sopravvenienza del provvedimento espresso, impugnato con motivi aggiunti, comporta il mutamento del rito dell'intero giudizio da camerale a ordinario.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Individua il procedimento amministrativo richiesto dai ricorrenti per l'eventuale acquisizione sanante delle aree, ma l'ordinanza non si pronuncia sulla sussistenza dei relativi presupposti.
Massime di principio
- Nel giudizio proposto avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la sopravvenienza di un provvedimento espresso sull'istanza oggetto del ricorso consente al ricorrente di impugnare tale atto con motivi aggiunti, secondo i termini e il rito propri del nuovo provvedimento.
- Quando il provvedimento espresso sopravvenuto viene impugnato con motivi aggiunti nel giudizio avverso il silenzio, l'intero giudizio deve proseguire con il rito previsto per il provvedimento impugnato, con conseguente conversione dal rito camerale al rito ordinario ove l'atto sia soggetto a quest'ultimo rito.
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