Ordinanza n. 1348/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso di primo grado; in via cautelare, l’efficacia della sentenza di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha appellato la sentenza semplificata del TAR Lombardia, chiedendone in via incidentale la sospensione. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la controversia riguarda una valutazione amministrativa di pericolosità sociale fondata sulla gravità del reato per il quale l’appellante era stato condannato. L’appellante aveva rappresentato, in senso contrario, elementi relativi alla propria situazione familiare e lavorativa e l’estinzione della pena detentiva. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare ritenendo immune da vizi la valutazione del TAR secondo cui la gravità del reato, per il quale l’appellante è stato condannato, era di per sé sufficiente a giustificare un giudizio di pericolosità sociale, prevalendo sugli elementi relativi alla situazione familiare e lavorativa. Ha inoltre affermato che l’estinzione della pena detentiva non incide sul giudizio dell’Amministrazione, poiché il piano dell’esecuzione della pena è autonomo rispetto alle valutazioni amministrative fondate sul fatto di reato. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della controversia. È stata fissata l’udienza di merito al 25 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la domanda cautelare in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La gravità del reato per il quale una persona è stata condannata può essere ritenuta, di per sé, sufficiente a fondare un giudizio amministrativo di pericolosità sociale, anche in presenza di elementi favorevoli relativi alla situazione familiare e lavorativa, qualora l’Amministrazione attribuisca prevalenza al fatto criminoso.
- L’estinzione della pena detentiva non impedisce né rende automaticamente illegittima una valutazione amministrativa di pericolosità sociale fondata sul reato commesso, poiché l’esecuzione e l’estinzione della pena operano su un piano distinto e autonomo rispetto alle valutazioni amministrative di prevenzione e sicurezza.
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