Cassazione Civile, Ordinanza n. 15536/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva confermato il rigetto del suo ricorso in primo grado in una controversia relativa a riprese fiscali fondate sulla contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la motivazione fosse solo apparente o insussistente, perché la CTR non avrebbe dato conto in modo effettivo delle difese ed eccezioni svolte, dei motivi di fatto e di diritto e dell'iter logico seguito per respingere le doglianze sull'onere della prova in materia di operazioni oggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo: ha ribadito i principi sulla motivazione apparente e sulla nullità della sentenza solo quando manchi realmente l'esposizione dei motivi, ovvero quando la motivazione sia perplessa, incomprensibile o priva di un effettivo percorso logico. Ha però concluso che, nel caso concreto, la sentenza impugnata esprimeva un ragionamento complessivo sufficiente e congruo, tale da rendere la decisione di appello incensurabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato; il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 n. 4 c.p.c.
La censura è stata prospettata come nullità della sentenza per vizi processuali della motivazione.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione.
art. 132 c.p.c.
L'obbligo di motivazione è requisito essenziale della sentenza; la sua mancanza o mera apparenza determina nullità.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è obbligo costituzionalmente imposto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di comprendere le ragioni della decisione e il percorso logico seguito dal giudice, al punto da impedire di verificare su quali elementi di fatto e di diritto la pronuncia sia fondata.
- Nel giudizio di appello la motivazione per relationem è legittima solo se i contenuti richiamati sono oggetto di autonoma valutazione critica e la decisione consente comunque di cogliere in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni della conferma della sentenza di primo grado.
- La nullità per difetto di motivazione non ricorre quando la sentenza, pur sintetica, renda percepibile il ragionamento complessivo del giudice e mostri di aver esaminato i motivi di gravame e le difese delle parti.
- In sede di legittimità non è censurabile la mera insufficienza argomentativa se la decisione impugnata conserva una base motivazionale idonea a sorreggerla secondo i canoni legali.
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