Cassazione Civile, Sentenza n. 3469/2020 del 12/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società datrice)
La controversia
La controversia nasceva da una nota aziendale del 25 agosto 2005, con cui la società aveva previsto una procedura di esodo agevolato: i lavoratori interessati potevano chiedere la cessazione del proprio rapporto, subordinandola all’assunzione di un figlio in possesso dei requisiti indicati e mediante appositi moduli. I ricorrenti avevano chiesto, per uno di loro, la costituzione giudiziale di un rapporto di lavoro con la Circumvesuviana e/o con EAV Bus, oppure il risarcimento dei danni per la mancata assunzione; per l’altro, insieme alla domanda relativa all’assunzione del figlio, avevano chiesto il risarcimento per la mancata risoluzione del proprio rapporto. Il Tribunale di Napoli aveva respinto le domande. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza dell’11 dicembre 2014, aveva dichiarato improcedibile il gravame, ma aveva svolto una motivazione diretta a respingerlo. Aveva ritenuto che la nota aziendale non fosse un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c., bensì un invito a presentare proposte, non contenendo elementi sufficientemente determinati sull’oggetto essenziale del rapporto e sull’inquadramento, e riservando alla società la valutazione delle esigenze tecnico-organizzative. Aveva quindi escluso tanto il diritto alla costituzione del rapporto e al risarcimento da inadempimento quanto la responsabilità precontrattuale; aveva inoltre ritenuto legittima la mancata cessazione del rapporto dei lavoratori, poiché le dimissioni erano condizionate all’assunzione dei figli e non era stato allegato un danno. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione dell’art. 348 c.p.c., perché l’appello sarebbe stato dichiarato improcedibile nonostante la motivazione fosse riferibile al rigetto; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1337 c.c., per avere la Corte d’appello esaminato la responsabilità precontrattuale, che secondo i ricorrenti non era stata domandata; 3) violazione degli artt. 1325, 1326 e 1336 c.c., sostenendo che la proposta aziendale, accettata, avesse perfezionato il contratto e che il comunicato contenesse gli elementi essenziali. La sentenza impugnata è quella della Corte d’appello di Napoli, resa in grado di appello contro la decisione del Tribunale di Napoli.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto: poiché la motivazione era contestuale al dispositivo, la decisione doveva essere interpretata unitariamente; il dispositivo di improcedibilità, incoerente con una motivazione interamente diretta al rigetto, andava inteso in conformità a quest’ultima, come rigetto del gravame. Il secondo motivo è stato ritenuto non scrutinabile nei termini in cui era stato formulato: i ricorrenti non avevano riportato i termini dell’appello necessari a verificare se la responsabilità precontrattuale fosse stata effettivamente dedotta. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non trascriveva il contenuto del comunicato aziendale e non indicava quali canoni legali di interpretazione fossero stati violati; si limitava a contrapporre la lettura dei ricorrenti a quella della Corte territoriale. Restano quindi ferme le statuizioni di merito sull’assenza di un contratto perfezionato, del diritto all’assunzione e del diritto al risarcimento; il merito di tali profili non è stato riesaminato autonomamente dalla Cassazione, che ha definito il ricorso per le ragioni processuali esposte. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 4.000 per compensi, oltre accessori e rimborso forfetario del 15%; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 348 c.p.c.
Ove sia palese la difformità nei sensi indicati, per insanabile contrasto fra il dispositivo letto in udienza e la motivazione di cui alla sentenza successivamente depositata in cancelleria, si determina la nullità della decisione, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per la sua inidoneità a consentire la individuazione del comando concreto del giudice.
La censura relativa alla qualificazione processuale del gravame è valutata alla luce del contrasto tra dispositivo e motivazione. Se la motivazione è contestuale al dispositivo, la decisione va interpretata complessivamente e il contenuto dispositivo può essere inteso in coerenza con le ragioni espresse.
art. 156, comma 2, c.p.c.
Ove sia palese la difformità nei sensi indicati, per insanabile contrasto fra il dispositivo letto in udienza e la motivazione di cui alla sentenza successivamente depositata in cancelleria, si determina la nullità della decisione, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per la sua inidoneità a consentire la individuazione del comando concreto del giudice.
Il contrasto insanabile tra dispositivo letto in udienza e motivazione successivamente depositata determina la nullità quando impedisce di individuare il comando giudiziale; la regola non comporta invece, nel caso di motivazione contestuale, una prevalenza automatica del dispositivo.
art. 281-sexies c.p.c.
Nel rito del lavoro, il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione in caso di insanabile contrasto fra le due parti della sentenza, con la conseguente inidoneità delle enunciazioni eventualmente contenute nella sola motivazione a costituire giudicato, non trova applicazione nell’ipotesi in cui venga data lettura in udienza sia della motivazione che del dispositivo, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., atteso che in tal caso la parte motiva e quella dispositiva concorrono entrambe a cristallizzare la statuizione consentendo, mediante un’interpretazione complessiva, il passaggio in giudicato (anche) delle enunciazioni contenute soltanto nella motivazione.
Quando nel rito del lavoro motivazione e dispositivo sono letti contestualmente in udienza, entrambi concorrono a definire la statuizione e sono interpretabili unitariamente; la motivazione può quindi chiarire il senso del dispositivo e le enunciazioni in essa contenute possono concorrere alla formazione del giudicato.
art. 112 c.p.c.
Nel caso qui esaminato non risultano essere stati neanche riportati i termini del ricorso in appello per la parte di interesse.
La Corte non decide nel merito la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il ricorrente non ha riprodotto i pertinenti termini dell’appello necessari per verificare la censura.
art. 1337 c.c.
Nel caso qui esaminato non risultano essere stati neanche riportati i termini del ricorso in appello per la parte di interesse.
La sentenza non formula un principio sostanziale sulla responsabilità precontrattuale: la censura relativa alla sua trattazione in appello non è verificabile, per la mancata riproduzione dei termini dell’atto d’appello.
art. 1325 c.c.
Anche tale motivo è inammissibile, in quanto non risulta trascritto, nel corpo dello stesso, il contenuto del comunicato aziendale, nè si censura correttamente l’interpretazione dello stesso attraverso il richiamo ai canoni ermeneutici di legge asseritamente violati, limitandosi i ricorrenti a contrapporre unicamente una propria ricostruzione della volontà dell’azienda quale rilevabile dall’atto a quella effettuata dalla Corte sulla base della identificazione e della rilevata mancanza degli elementi ritenuti idonei alla conclusione di un valido contratto con i lavoratori da assumere.
La censura che assume la conclusione di un contratto deve confrontarsi con l’accertamento relativo agli elementi necessari alla sua valida conclusione; in cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa ricostruzione della volontà negoziale senza trascrivere l’atto e indicare i canoni interpretativi violati.
art. 1326 c.c.
Anche tale motivo è inammissibile, in quanto non risulta trascritto, nel corpo dello stesso, il contenuto del comunicato aziendale, nè si censura correttamente l’interpretazione dello stesso attraverso il richiamo ai canoni ermeneutici di legge asseritamente violati, limitandosi i ricorrenti a contrapporre unicamente una propria ricostruzione della volontà dell’azienda quale rilevabile dall’atto a quella effettuata dalla Corte sulla base della identificazione e della rilevata mancanza degli elementi ritenuti idonei alla conclusione di un valido contratto con i lavoratori da assumere.
La doglianza sull’intervenuta conclusione del contratto per accettazione è inammissibile se non consente di verificare il contenuto della proposta e si limita a proporre una lettura alternativa dell’atto senza specificare i canoni ermeneutici violati.
art. 1336 c.c.
Anche tale motivo è inammissibile, in quanto non risulta trascritto, nel corpo dello stesso, il contenuto del comunicato aziendale, nè si censura correttamente l’interpretazione dello stesso attraverso il richiamo ai canoni ermeneutici di legge asseritamente violati, limitandosi i ricorrenti a contrapporre unicamente una propria ricostruzione della volontà dell’azienda quale rilevabile dall’atto a quella effettuata dalla Corte sulla base della identificazione e della rilevata mancanza degli elementi ritenuti idonei alla conclusione di un valido contratto con i lavoratori da assumere.
La decisione di merito aveva escluso che la comunicazione aziendale fosse un’offerta al pubblico; in cassazione tale qualificazione non può essere contestata con la sola contrapposizione di una diversa lettura, senza riprodurre il testo e indicare i canoni interpretativi asseritamente violati.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Anche laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione “errores in procedendo”, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali.
Anche per gli errori processuali, l’esame diretto degli atti di merito presuppone che il motivo sia esposto in modo ammissibile; solo dopo tale verifica la Corte può accedere agli atti e interpretarli.
art. 378 c.p.c.
S.G. ed S.A., affidando l’impugnazione a tre motivi illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
La norma è richiamata per la memoria depositata dai ricorrenti; la sentenza non ne ricava una distinta interpretazione di merito.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo previsto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., ove dovuto.
La disposizione individua il contributo unificato previsto per il ricorso, assunto come parametro per l’ulteriore importo dovuto in conseguenza del rigetto, quando dovuto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo previsto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., ove dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, se motivazione e dispositivo sono letti contestualmente in udienza, la sentenza deve essere interpretata unitariamente: le due parti concorrono a cristallizzare la statuizione e la motivazione può chiarire il significato del dispositivo.
- Il contrasto insanabile tra dispositivo letto in udienza e motivazione successivamente depositata determina la nullità quando rende impossibile individuare il comando concreto del giudice; tale criterio non comporta l’automatica prevalenza del dispositivo quando motivazione e dispositivo sono contestuali.
- Anche quando denuncia un error in procedendo, il ricorrente per cassazione deve esporre il motivo in modo ammissibile e riprodurre gli atti processuali necessari nei loro passaggi essenziali; solo dopo questa verifica la Corte può accedere direttamente agli atti del fascicolo di merito.
- La contestazione in cassazione dell’interpretazione di una comunicazione negoziale richiede la trascrizione del suo contenuto rilevante e l’indicazione dei canoni ermeneutici asseritamente violati; non basta proporre una lettura alternativa della volontà dell’autore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 12 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3483/2020 del 12/02/2020
- Sentenza lavoro · 12 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3466/2020 del 12/02/2020
- Sentenza lavoro · 12 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3465/2020 del 12/02/2020
- Sentenza lavoro · 12 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3467/2020 del 12/02/2020
- Sentenza lavoro · 12 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3468/2020 del 12/02/2020
- Sentenza lavoro · 12 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3472/2020 del 12/02/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →