Cassazione Civile, Sentenza n. 3472/2020 del 12/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore pubblico)
La controversia
Un assistente scolastico aveva stipulato con il Ministero una successione di contratti a tempo determinato per supplenze nel settore scolastico. Il Tribunale aveva parzialmente accolto le sue domande; la Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 131/2013, depositata il 3 settembre 2013, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimi i termini, osservando che si trattava per lo più di supplenze su organico di diritto, e aveva respinto le domande di conversione e risarcimento. Con il primo motivo il lavoratore ha dedotto la violazione della disciplina europea sul lavoro a termine e delle norme nazionali, sostenendo che la reiterazione delle supplenze, sia su organico di diritto sia su posti di fatto, soddisfaceva esigenze permanenti, che la disciplina speciale scolastica era stata superata dal d.lgs. n. 368/2001 e che il sistema consentiva rinnovi senza ragioni oggettive e senza limiti. Con il secondo motivo ha chiesto la trasformazione dei rapporti in un contratto a tempo indeterminato, assumendo che il reclutamento scolastico tramite graduatorie non fosse incompatibile con il principio del pubblico concorso; in subordine ha rivendicato un risarcimento congruo e anche sanzionatorio. Con il terzo motivo ha contestato la natura interpretativa e la compatibilità europea del comma 4-bis dell’art. 10 del d.lgs. n. 368/2001, introdotto nel 2011, e ha invocato la clausola di non regresso e l’art. 6 CEDU. Ha inoltre chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sull’adeguatezza del sistema speciale scolastico e delle misure contro l’abuso. Nel corso del giudizio è emerso, ed è rimasto incontestato, che il ricorrente era stato immesso nei ruoli del Ministero con decorrenza dal 1° settembre 2011.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la premessa dei motivi primo e terzo circa l’applicabilità ai rapporti dedotti della disciplina generale del lavoro a termine del d.lgs. n. 368/2001, confermando la specialità della disciplina scolastica. Ha precisato, tuttavia, che la reiterazione abusiva può configurarsi anche nel settore scolastico in presenza dei presupposti individuati dalla giurisprudenza: contratti per posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre, prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, reiterati per una durata complessiva superiore a trentasei mesi. Per questa ragione il primo motivo è fondato soltanto nella parte in cui censura l’esclusione in astratto dell’abuso, ma non determina cassazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 3, perché il dispositivo della sentenza d’appello è conforme a diritto sulla base della diversa motivazione adottata dalla Cassazione. Il terzo motivo è rigettato e la richiesta di rinvio pregiudiziale è disattesa, alla luce dei principi della Corte di giustizia e della loro applicabilità alla posizione del personale ATA. Il secondo motivo è infondato quanto alla conversione, esclusa per i rapporti alle dipendenze della pubblica amministrazione, ed è infondato quanto al risarcimento: il ricorrente era stato immesso in ruolo dal 1° settembre 2011 e non aveva allegato danni ulteriori e diversi rispetto alla mancata conversione, sicché non residuava una domanda risarcitoria accoglibile. Spese del giudizio di legittimità integralmente compensate per la complessità della questione, risolta anche alla luce di una pronuncia della Corte di giustizia intervenuta in corso di causa. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
clausola 5, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
Nelle ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
Per l’abuso da reiterazione di contratti scolastici relativi a posti vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, la stabilizzazione conseguita attraverso i precedenti strumenti selettivi e concorsuali può costituire misura adeguata ai sensi della clausola 5, punto 1, purché ricorrano i presupposti temporali e oggettivi indicati.
art. 4, Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi art. 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.
La mera successione di supplenze su organico di fatto o temporanee non integra di per sé abuso; il lavoratore può dimostrare un uso improprio o distorto allegando e provando le concrete circostanze sintomatiche.
art. 70, comma 8, d.lgs. n. 165/2001
La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
La disciplina speciale del reclutamento scolastico a termine è fatta salva dal d.lgs. n. 165/2001 e non è abrogata dalla disciplina generale del d.lgs. n. 368/2001.
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 (originario comma 2, ora comma 5), la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
La violazione delle norme imperative sulle assunzioni da parte della pubblica amministrazione non comporta la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, restando ferme le altre responsabilità e sanzioni previste.
art. 384, comma 3, c.p.c.
Il primo motivo, pur fondato nella parte in cui censura la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale escluso la configurabilità di un abuso contrario all’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE nella reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico, non comporta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 3, la cassazione della sentenza impugnata, perchè il suo dispositivo, è conforme a diritto sulla base della diversa motivazione enunciata in questa sentenza.
La Cassazione può mantenere fermo il dispositivo della decisione impugnata quando questo è conforme a diritto, pur correggendone la motivazione.
art. 267 TFUE
Alle considerazioni sviluppate (p. n. 43 di questa sentenza) di questa sentenza in ordine alla portata della sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza dell’8 maggio 2019 consegue che deve essere disattesa la richiesta di avvio, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, della procedura di rinvio pregiudiziale, formulata dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., sul rilievo che i principi affermati in tale sentenza sono applicabili” al solo personale docente e non certo a quello ATA”.
La richiesta di rinvio pregiudiziale è respinta quando, alla luce dei principi già enunciati dalla Corte di giustizia e della loro applicabilità alla fattispecie, la questione prospettata non richiede un ulteriore rinvio.
art. 378 c.p.c.
Alle considerazioni sviluppate (p. n. 43 di questa sentenza) di questa sentenza in ordine alla portata della sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza dell’8 maggio 2019 consegue che deve essere disattesa la richiesta di avvio, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, della procedura di rinvio pregiudiziale, formulata dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., sul rilievo che i principi affermati in tale sentenza sono applicabili” al solo personale docente e non certo a quello ATA”.
La memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. può contenere la reiterazione della richiesta di rinvio pregiudiziale; nel caso concreto, la richiesta è stata comunque disattesa nel merito.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La disciplina speciale del reclutamento a tempo determinato del personale scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297/1994, è fatta salva dal d.lgs. n. 165/2001 e non è abrogata dalla disciplina generale del d.lgs. n. 368/2001.
- La reiterazione, prima dell’entrata in vigore della legge n. 107/2015, di contratti scolastici per coprire posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico è abusiva quando la durata complessiva, anche non continuativa, supera trentasei mesi.
- La mera reiterazione di supplenze su organico di fatto o temporanee non integra di per sé abuso; il lavoratore deve allegare e provare circostanze concrete che dimostrino l’uso improprio o distorto di tale tipologia di supplenza.
- Nel pubblico impiego la violazione delle disposizioni imperative sull’assunzione non determina la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato; nel settore scolastico la stabilizzazione conseguita attraverso i pregressi strumenti selettivi e concorsuali può costituire misura adeguata per sanzionare l’abuso e rimuoverne le conseguenze.
- L’avvenuta immissione in ruolo non esclude una domanda di risarcimento per danni ulteriori e diversi rispetto a quelli eliminati dalla stabilizzazione; tali danni devono essere allegati e provati dal lavoratore, che non beneficia in questa ipotesi dell’agevolazione probatoria riconosciuta in altri casi.
- Se la stabilizzazione ha già attribuito al lavoratore il bene della vita perseguito e non sono stati allegati danni ulteriori e diversi dalla mancata conversione, la domanda di risarcimento non può essere accolta.
- Quando il dispositivo della sentenza impugnata è conforme a diritto, la Cassazione può rigettare il ricorso mantenendo il dispositivo e correggendo la motivazione, anche se una censura risulta fondata su uno specifico profilo.
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