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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3467/2020 del 12/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento dell’inquadramento nell’Area Quadri di secondo livello prevista dall’art. 44 del CCNL 26 novembre 1994, a decorrere dall’11 dicembre 1996. Il Tribunale di Venezia aveva accolto la domanda e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 248/2014 depositata il 12 agosto 2014, aveva respinto l’appello della società. Sulla base delle deposizioni testimoniali, la Corte territoriale aveva ritenuto che le mansioni svolte nel Polo Tecnologico e nel Centro di competenza — comprendenti rapporti con i fornitori, consulenza ai referenti informatici delle filiali del nord-est e formazione di colleghi e soggetti esterni — fossero riconducibili alla preparazione professionale specializzata propria del livello rivendicato. La società ha proposto cinque motivi di ricorso. Con i primi due ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che non fosse stato adeguatamente considerato il contenuto delle mansioni svolte fino al 1996 e la loro omogeneità rispetto a quelle successive, circostanza che, a suo dire, escludeva la superiorità delle nuove mansioni. Con il terzo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 44 del CCNL 26 novembre 1994, dell’accordo integrativo del 23 maggio 1995, dell’allegato 1 al CCNL 11 gennaio 2001, della L. n. 797/1981, dell’allegato 1 al D.M. n. 4584/1982 e degli artt. 1362-1365 c.c., in relazione all’art. 2103 c.c.; ha sostenuto che la specializzazione professionale non fosse sufficiente e che fosse necessario accertare anche la responsabilità di gestione e la conduzione e il controllo di unità organizzative. Con il quarto ha invocato gli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’art. 2697 c.c., contestando la valutazione delle prove. Con il quinto ha dedotto l’omesso esame delle declaratorie contenute nei CCNL del 2003 e del 2007.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché non era stata indicata l’omissione di una decisione su una domanda o eccezione autonomamente formulata; ha dichiarato inammissibile la censura motivazionale dei primi due motivi perché non individuava il fatto storico omesso secondo il paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e ha comunque ritenuto infondata la tesi secondo cui il superiore inquadramento richiederebbe necessariamente mansioni diverse da quelle precedenti: rileva la corrispondenza dell’inquadramento al contenuto professionale delle mansioni, mentre il raffronto con le mansioni anteriori opera come limite nell’assegnazione dei compiti ai sensi dell’art. 2103 c.c. Ha respinto il terzo motivo, affermando che la declaratoria collettiva dell’Area Quadri di secondo livello contempla in termini alternativi la responsabilità di gestione di unità organiche e le altre funzioni qualificanti; per il filone tecnico-operativo non sono indispensabili poteri di coordinamento, essendo sufficiente lo svolgimento di funzioni di significativa importanza secondo la disciplina collettiva applicabile. Le ulteriori censure miravano a ottenere una nuova valutazione delle mansioni e dei fatti, non consentita in cassazione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: la diversa valutazione del materiale istruttorio non dimostra violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e l’art. 2697 c.c. è violato solo se l’onere della prova è attribuito alla parte sbagliata, ipotesi non ricorrente. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché riguardava valutazioni giuridiche tratte da contratti collettivi successivi e non l’omesso esame di un fatto storico decisivo. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 4.500 per compensi, oltre accessori e rimborso forfetario del 15%; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste quando il giudice omette del tutto di decidere su una specifica domanda o eccezione ritualmente proposta; non coincide con l’omessa o asseritamente inadeguata considerazione di argomenti o elementi relativi alla decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    E’, in radice, inammissibile il dedotto vizio di motivazione, non prospettato come circoscritto da Cass., sez. un., 8053 e 8054 del 2014 nel rispetto del paradigma deduttivo (dovendo il ricorrente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”) prescritto dal novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

    La censura di omesso esame è ammissibile soltanto se individua il fatto storico decisivo non esaminato, gli elementi da cui risulta, le modalità e il momento in cui è stato discusso tra le parti e la sua decisività; non consente di chiedere una nuova valutazione dei fatti o delle prove.

  • art. 2103 c.c.

    E’, peraltro, infondata la censura laddove poggia sull’errato presupposto giuridico secondo cui l’accertamento del diritto al superiore inquadramento presuppone, necessariamente, la diversità tra mansioni precedenti e mansioni successive, mentre oggetto di tutela è il diritto del prestatore ad un inquadramento corrispondente al contenuto professionale delle mansioni svolte; il raffronto tra mansioni precedenti e mansioni successive funge solo da limite per individuare i compiti da assegnare al lavoratore, secondo la previsione dell’art. 2103 c.c., tempo per tempo vigente.

    Il diritto all’inquadramento dipende dalla corrispondenza tra livello e contenuto professionale delle mansioni effettivamente svolte, non dalla necessaria diversità rispetto alle mansioni precedenti; il raffronto tra mansioni serve a individuare i compiti legittimamente assegnabili secondo la disciplina dell’art. 2103 c.c. applicabile nel tempo.

  • art. 44 CCNL 26 novembre 1994

    Sulla base di quanto previsto dall’art. 44 CCNL così come integrato dall’Accordo 23.5.1995 e dalla circolare n. 25 del 1995, – per quanto riguarda il filone tecnico-operativo – non è necessario per l’inquadramento richiesto l’esistenza di poteri di coordinamento, ma è sufficiente lo svolgimento di “funzioni di significativa importanza” (elevato contenuto specialistico, nell’ambito del filone tecnico, per gli appartenenti alla categoria Q1 ed “attività tecnica specializzata nella logistica, costruzioni, informatica, meccanizzazione e comunicazione elettronica e di tipo statistico attuariale; collaborazione ai responsabili di strutture organizzative, centrali e territoriali, di superiore livello” per gli appartenenti alla categoria Q2).

    Per il filone tecnico-operativo, l’inquadramento nell’Area Quadri di secondo livello non presuppone necessariamente poteri di coordinamento: sono sufficienti le funzioni di significativa importanza e l’attività tecnica specializzata individuate dalla disciplina collettiva.

  • artt. 1362-1365 c.c.

    La motivazione appare quindi congrua e logicamente coerente anche in relazione ai canoni codicistici sull’interpretazione dei contratti ed offre una ricostruzione puntuale e dettagliata della normativa contrattuale; mentre le censure in realtà vorrebbero rivisitare il “fatto” e rimettere in discussione la valutazione di merito della rilevanza professionale delle mansioni svolte dal V., il che appare inammissibile in questa sede.

    I canoni di ermeneutica contrattuale guidano l’interpretazione della disciplina collettiva; la loro invocazione non consente però di trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione delle mansioni accertate in fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il ricorrente incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, una questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c., può porsi, rispettivamente, solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione.

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. non deriva dal mero dissenso sulla valutazione delle prove; rileva quando la decisione si fonda su prove non introdotte dalle parti o assunte d’ufficio oltre i limiti consentiti.

  • art. 116 c.p.c.

    Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il ricorrente incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, una questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c., può porsi, rispettivamente, solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione.

    La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile quando il giudice disattende prove legali o attribuisce efficacia di prova legale a elementi soggetti a libero apprezzamento; non è sufficiente contestare l’esito della valutazione probatoria.

  • art. 2697 c.c.

    Del pari è inconferente il richiamo all’art. 2697 c.c., la cui violazione viene in rilievo solo nel caso in cui la decisione è fondata sulla regola del riparto dell’onere di prova e si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non è questo il caso.

    La violazione dell’onere della prova ricorre se il giudice ne attribuisce il carico alla parte diversa da quella individuata in base alla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non si configura per una contestazione della valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicchè, anch’essa comporta, in sede di legittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 c.c. e segg.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione.

    La denuncia di violazione o falsa applicazione di un contratto collettivo nazionale è trattata, in cassazione, come quella di una norma di diritto e comporta l’interpretazione diretta delle clausole secondo i canoni codicistici di ermeneutica negoziale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., ove dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il diritto al superiore inquadramento si determina in base al contenuto professionale delle mansioni effettivamente svolte; non è necessario che esse siano diverse da quelle precedentemente svolte. Il raffronto tra mansioni anteriori e successive opera quale limite per individuare i compiti assegnabili al lavoratore ai sensi dell’art. 2103 c.c., secondo la disciplina vigente nel tempo.
  • Quando la declaratoria collettiva contempla, accanto alla responsabilità di gestione di unità organiche, altre funzioni qualificanti il livello, tali criteri possono operare in termini alternativi. Per il filone tecnico-operativo dell’Area Quadri di secondo livello del CCNL Poste del 1994, non è indispensabile disporre di poteri di coordinamento se risultano svolte funzioni di significativa importanza e attività tecnica specializzata riconducibili alla declaratoria.
  • La contestazione della valutazione del materiale istruttorio non integra, da sola, violazione degli artt. 115 o 116 c.p.c.: occorre dedurre, rispettivamente, l’utilizzo di prove non introdotte o assunte d’ufficio oltre i limiti di legge, oppure la violazione delle regole sulle prove legali e sul libero apprezzamento.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste soltanto se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata in base alla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contesta il modo in cui il giudice ha valutato il materiale probatorio.
  • Il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione specifica del fatto storico decisivo, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività. Non permette di ottenere in cassazione una rivalutazione dei fatti o delle prove.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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