Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3468/2020 del 12/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento del superiore inquadramento nel profilo di Quadro di secondo livello previsto dall’art. 44 del CCNL 26 novembre 1994, con decorrenza dal 24 aprile 1997, deducendo di avere svolto da tale data mansioni di elevata capacità e preparazione professionale. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 349/2015, depositata il 12 agosto 2015, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto l’inquadramento richiesto dal 24 aprile 1997 e condannato la società al pagamento delle differenze retributive dal 24 aprile 2002, per intervenuta prescrizione dei crediti anteriori. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 2103 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, contestando che fosse stato effettuato il raffronto tra le mansioni anteriori e quelle successive al 1997 e sostenendo che specializzazione e professionalità fossero già proprie delle mansioni precedenti. Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 43 e 44 del CCNL 26 novembre 1994, dell’accordo integrativo del 23 maggio 1995, di successive disposizioni collettive e di norme di legge, oltre che degli artt. 1362-1365 c.c., sostenendo che l’inquadramento nell’Area Quadri di secondo livello richiedesse necessariamente la responsabilità di gestione e conduzione di unità organizzative e che specializzazione e autonomia non fossero elementi sufficienti; ha inoltre contestato la valutazione delle attività e dei progetti svolti dal dipendente. Con il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., chiedendo in sostanza una diversa valutazione del materiale istruttorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto nel complesso: non ricorreva omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., poiché la censura non individuava una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile rimasta senza decisione; la denuncia relativa al vizio motivazionale era inammissibile perché non indicava, secondo il paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il fatto storico decisivo omesso e gli ulteriori elementi richiesti. È stata inoltre respinta la tesi secondo cui il superiore inquadramento presupporrebbe necessariamente mansioni diverse da quelle precedenti: il diritto all’inquadramento dipende dalla corrispondenza tra il contenuto professionale delle mansioni svolte e la relativa declaratoria, mentre il raffronto con le mansioni anteriori opera come limite nell’individuazione dei compiti assegnabili ai sensi dell’art. 2103 c.c. Il secondo motivo è stato respinto: l’art. 44 del CCNL, letto insieme all’accordo integrativo del 23 maggio 1995 e alla circolare n. 25 del 1995, contempla in termini alternativi la gestione di unità organiche e le altre funzioni qualificanti l’Area Quadri di secondo livello; per il filone tecnico-operativo non sono indispensabili poteri di coordinamento, essendo sufficiente lo svolgimento di funzioni di significativa importanza con elevato contenuto specialistico e la collaborazione con responsabili di strutture di livello superiore. La Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione della declaratoria collettiva effettuata dalla Corte d’appello e ha escluso che le censure consentissero una nuova valutazione di merito delle mansioni. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una diversa valutazione delle prove; gli artt. 115 e 116 c.p.c. non risultavano violati nei termini dedotti e l’art. 2697 c.c. era inconferente, non essendo stata contestata un’erronea attribuzione dell’onere probatorio. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfetario del 15%. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste quando il giudice omette del tutto di decidere su una domanda o eccezione di merito, specificamente formulata e autonomamente apprezzabile; non coincide con una contestazione relativa alla motivazione o all’accertamento delle mansioni.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    E’, in radice, inammissibile il dedotto vizio di motivazione, non prospettato come circoscritto da Cass., sez. un., 8053 e 8054 del 2014 nel rispetto del paradigma deduttivo (dovendo il ricorrente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”) prescritto dal novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

    La censura per omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se identifica il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, le circostanze processuali della sua discussione e la sua decisività; non consente una generale rivalutazione dei fatti o delle prove.

  • art. 2103 c.c.

    E’ infondata la censura che poggia sull’errato presupposto giuridico secondo cui l’accertamento del diritto al superiore inquadramento presuppone, necessariamente, la diversità tra mansioni precedenti e mansioni successive mentre oggetto di tutela è il diritto del prestatore ad un inquadramento corrispondente al contenuto professionale della mansione svolta; il raffronto tra mansioni precedenti e mansioni successive funge solo da limite per individuare i compiti da assegnare al lavoratore, secondo la previsione dell’art. 2103 c.c., nel testo tempo per tempo vigente.

    Il riconoscimento del superiore inquadramento richiede che le mansioni effettivamente svolte corrispondano al contenuto professionale della declaratoria invocata. La diversità rispetto alle mansioni precedenti non è un presupposto autonomo del diritto, pur rilevando il raffronto ai fini dei limiti posti alla variazione dei compiti.

  • art. 44 CCNL 26 novembre 1994

    Deve ritenersi, per quanto di seguito esposto, che la declaratoria ponga in termini di alternatività la responsabilità di gestione di unità organiche rispetto ad altre attività qualificanti l’Area Quadri di 2 livello che consentono l’inquadramento nella relativa declaratoria professionale.

    La declaratoria dell’Area Quadri di secondo livello non subordina sempre l’inquadramento alla gestione di unità organiche: tale responsabilità è alternativa alle altre attività qualificanti previste dalla declaratoria, tra cui le funzioni di significativa importanza.

  • Accordo collettivo integrativo 23 maggio 1995

    Sulla base di quanto previsto dall’art. 44 CCNL così come integrato dall’Accordo 23.5.1995 e dalla circolare n. 25 del 1995, – per quanto riguarda il filone tecnico-operativo – non è necessario per l’inquadramento richiesto l’esistenza di poteri di coordinamento, ma è sufficiente lo svolgimento di “funzioni di significativa importanza” (elevato contenuto specialistico, nell’ambito del filone tecnico, per gli appartenenti alla categoria Q1 ed “attività tecnica specializzata nella logistica, costruzioni, informatica, meccanizzazione e comunicazione elettronica e di tipo statistico attuariale; collaborazione ai responsabili di strutture organizzative, centrali e territoriali, di superiore livello” per gli appartenenti alla categoria Q2”).

    Per il filone tecnico-operativo, il superiore inquadramento non richiede necessariamente poteri di coordinamento; è sufficiente lo svolgimento delle funzioni specialistiche e di significativa importanza individuate dalla disciplina collettiva.

  • artt. 1362-1365 c.c.

    La sentenza impugnata ha proceduto ad una corretta interpretazione della previsione collettiva, oggetto di esegesi diretta da parte di questa Corte, ritenendo che “responsabilità e gestione di unità organica”, poi ulteriormente specificata, dalla parti collettive, in termini di “conduzione (e) controllo di unità organizzative o parti di esse di media rilevanza” non sia un requisito indispensabile per il riconoscimento del relativo inquadramento professionale.

    Le clausole del contratto collettivo vanno interpretate applicando direttamente i criteri codicistici di ermeneutica negoziale; nel caso concreto la declaratoria è stata intesa nel senso che la responsabilità di gestione di unità organiche non costituisce un requisito necessario in ogni ipotesi.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il ricorrente incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, una questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c., può porsi, rispettivamente, solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione.

    La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non discende dalla mera contestazione della valutazione delle prove. Occorre dedurre l’utilizzazione di prove non ritualmente acquisite o l’errata applicazione delle regole sulla prova legale e sulla valutazione degli elementi liberamente apprezzabili.

  • art. 2697 c.c.

    Del pari è inconferente il richiamo all’art. 2697 c.c., la cui violazione viene in rilievo solo nel caso in cui la decisione è fondata sulla regola del riparto dell’onere di prova e si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non è questo il caso.

    La violazione dell’onere della prova è configurabile quando il giudice ne attribuisce il carico alla parte diversa da quella individuata dalle regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni; non ricorre per il solo dissenso sulla valutazione delle prove.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo previsto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., ove dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il diritto al superiore inquadramento va accertato confrontando il contenuto professionale delle mansioni effettivamente svolte con la declaratoria contrattuale pertinente; non è necessario, come presupposto autonomo, che le mansioni successive siano diverse da quelle precedenti. Il raffronto tra le mansioni rileva invece per i limiti alla variazione dei compiti previsti dall’art. 2103 c.c.
  • Quando una declaratoria collettiva descrive più attività qualificanti in termini alternativi, l’inquadramento non può essere subordinato al possesso cumulativo di tutti i requisiti elencati. In particolare, per l’Area Quadri di secondo livello del CCNL esaminato, la gestione o conduzione di unità organizzative non è indispensabile se ricorrono le altre funzioni qualificanti previste.
  • Per il filone tecnico-operativo considerato dalla disciplina collettiva esaminata, l’inquadramento nell’Area Quadri di secondo livello non richiede necessariamente poteri di coordinamento, quando risultino svolte funzioni di significativa importanza caratterizzate da specializzazione e collaborazione con responsabili di strutture di livello superiore.
  • La censura di omesso esame ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. deve indicare specificamente il fatto storico decisivo non esaminato, il dato da cui risulta, quando e come sia stato discusso tra le parti e la sua decisività; non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non coincide con una valutazione delle prove ritenuta ingiusta dalla parte: occorre denunciare l’impiego di prove non acquisite nei modi consentiti oppure l’erroneo trattamento delle prove legali o di quelle soggette a libero apprezzamento.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. riguarda l’erronea attribuzione dell’onere probatorio secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni, non il dissenso sulla valutazione di merito delle risultanze probatorie.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.