Cassazione Penale, Sentenza n. 15107/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore di Mendola Luigi avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari del 30.10.2025 di rigetto dell'appello cautelare. L'appello cautelare era stato presentato avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari del 24.7.2025 che aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, l'avv. Raffaele Quarta, difensore e procuratore speciale di Mendola, ha validamente dichiarato rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen. La Corte ha ritenuto che la rinuncia validamente espressa determinasse, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 14/04/2026.
Norme richiamate
art. 589 cod. proc. pen.
rinuncia all'impugnazione ex art. 589 del codice di rito
Consente alla parte, anche tramite difensore munito di procura speciale, di rinunciare all'impugnazione; la rinuncia valida estingue l'interesse ad ottenere la decisione impugnata e interrompe il relativo giudizio
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d)
Stabilisce che il ricorso è inammissibile quando è sopravvenuta la carenza di interesse, tra cui rientra la rinuncia all'impugnazione; applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso dopo la rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione valida, anche se dichiarata dopo la proposizione del ricorso, determina la sopravvenuta carenza di interesse e comporta l'inammissibilità del ricorso stesso.
- La rinuncia può essere effettuata dal difensore munito di specifica procura speciale; è quindi essenziale verificare la regolarità e i poteri dell'incaricato prima di considerarla invalida.
- La declaratoria di inammissibilità per rinuncia non decide il merito della questione sostanziale, ma chiude il procedimento impugnatorio producendo effetti processuali (spese, pagamento alla Cassa delle ammende).
- Prima di rinunciare a un'impugnazione, il ricorrente e il difensore dovrebbero valutare le conseguenze economiche e processuali (condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle ammende) e l'eventuale perdita della possibilità di ottenere il riesame del provvedimento impugnato.
- Se la rinuncia è contestata, occorre verificare formalmente la legittimazione dell'atto (presenza della procura speciale, manifestazione di volontà non viziata) perché una rinuncia viziata può non produrre l'effetto di inammissibilità.
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