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Sentenza

Sentenza del 18/07/2019 n. 19335 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato cinque motivi contro gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2007-2009, contestando l'applicazione della rendita catastale e della categoria A/1, anziché della categoria A/7 da loro proposta. Hanno sostenuto che la rendita fosse stata modificata tardivamente, che le loro istanze di variazione catastale e di autotutela dovessero impedire la definitività della rendita, che vi fosse disparità di trattamento rispetto a un'altra proprietaria dello stesso fabbricato e che l'imposizione fosse contraria ai principi di uguaglianza e capacità contributiva. Hanno inoltre contestato la condanna alle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la rendita catastale attribuita nel 1990 era stata validamente notificata il 3 dicembre 2009 insieme agli avvisi ICI 2004-2006 e che i contribuenti avrebbero dovuto impugnarla entro i termini di legge. Non avendo proposto ricorso giurisdizionale, la rendita è divenuta definitiva e poteva legittimamente essere utilizzata per gli avvisi ICI 2007-2009. Il pagamento dell'imposta sulla base della rendita proposta e la successiva istanza di autotutela non hanno impedito tale definitività. La diversa classificazione attribuita a un'altra unità immobiliare non si estende automaticamente all'immobile dei ricorrenti. È stata confermata anche la condanna alle spese, con ulteriore condanna dei ricorrenti al pagamento di 1.400 euro, oltre spese prenotate a debito, e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 3

    I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso.

    Gli avvisi impositivi possono validamente costituire anche notificazione della rendita catastale attribuita o modificata in precedenza. Dal momento della notificazione decorre il termine per impugnare la rendita; se il contribuente non ricorre, essa diventa definitiva.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, 19 e 21

    La contestazione della rendita catastale deve essere proposta davanti al giudice tributario entro il termine previsto dalla legge, impugnando l'atto con cui la rendita viene notificata o resa conoscibile.

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    La rendita proposta dal contribuente ha natura provvisoria fino alla determinazione della rendita definitiva da parte dell'amministrazione. Il termine di dodici mesi per l'intervento dell'ufficio è ordinatorio e il suo decorso non determina la decadenza dell'amministrazione dal potere di rettificare o aggiornare la rendita.

  • Costituzione, artt. 3 e 53

    I principi di uguaglianza e capacità contributiva non consentono di disapplicare una rendita catastale divenuta definitiva. L'eventuale erroneità o sproporzione della rendita deve essere contestata con gli strumenti e nei termini previsti dalla legge.

  • Codice di procedura civile, art. 92, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15

    La compensazione delle spese processuali rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito. In Cassazione è censurabile principalmente la violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012

    In caso di rigetto integrale o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento notifica anche una rendita catastale, il contribuente deve impugnare tempestivamente la rendita davanti al giudice tributario; contestare solo gli avvisi relativi ad annualità successive può essere insufficiente.
  • La mancata impugnazione della rendita entro il termine di legge la rende definitiva e impedisce, nei successivi giudizi sugli stessi tributi, di rimetterne ordinariamente in discussione categoria, classe o valore.
  • La presentazione di un'istanza di autotutela non sostituisce il ricorso giurisdizionale e, di regola, non sospende né riapre i termini per impugnare l'atto.
  • Il pagamento spontaneo dell'imposta sulla base di una rendita proposta dal contribuente non comporta accettazione definitiva di tale rendita da parte dell'amministrazione e non impedisce il recupero della maggiore imposta dovuta.
  • Il decorso del termine assegnato all'amministrazione per rettificare una rendita proposta non determina automaticamente la decadenza dell'ufficio, se la normativa non prevede espressamente un termine perentorio.
  • Una classificazione catastale più favorevole riconosciuta a un'altra unità immobiliare, anche nello stesso fabbricato, non si estende automaticamente a immobili diversi: occorre dimostrare l'identità delle caratteristiche e contestare la propria rendita nei termini.
  • Le questioni di equità dell'imposizione o di capacità contributiva non superano la definitività di una rendita non impugnata; l'eventuale revisione futura opera tramite una procedura catastale amministrativa e non necessariamente incide sulle annualità già accertate.
  • In caso di soccombenza totale, il giudice può porre le spese a carico del contribuente; la Corte di cassazione interviene solo in presenza di violazioni giuridiche, non per sostituire la propria valutazione a quella discrezionale del giudice di merito.

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