Sentenza del 20/12/2016 n. 26287 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a debiti fiscali definitivi riferibili alla società scissa A. S.r.l. La società beneficiaria I. S.r.l. sosteneva che la cartella fosse carente di motivazione, poiché non indicava adeguatamente l'avviso di accertamento notificato alla società scissa e non ricevuto direttamente dalla beneficiaria. L'Agenzia delle Entrate ha dedotto la violazione dell'art. 173 T.U.I.R. e dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, nonché un vizio di motivazione, sostenendo che la beneficiaria risponde solidalmente dei debiti fiscali anteriori alla scissione e che non era necessario reiterare o integrare la motivazione dell'accertamento nei suoi confronti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, per i debiti tributari riferibili a periodi d'imposta anteriori alla scissione, tutte le società partecipanti rispondono solidalmente e illimitatamente. Gli accertamenti e i procedimenti tributari possono essere svolti nei confronti della società scissa, senza obbligo per l'Amministrazione di notificare nuovamente l'avviso di accertamento alla società beneficiaria o di aggiungere specifiche integrazioni motivazionali alla successiva cartella. La sentenza della CTR Toscana è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 173 T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986)
Gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo agli obblighi tributari anteriori alla scissione sono svolti nei confronti della società scissa; le società beneficiarie hanno facoltà di partecipare ai procedimenti e di prendere cognizione degli atti, senza oneri di avvisi o altri adempimenti per l'Amministrazione.
La norma attribuisce alle società partecipanti alla scissione una responsabilità solidale per i debiti fiscali anteriori all'operazione e non impone all'Amministrazione di reiterare la notifica degli atti tributari alla beneficiaria. La scissione non determina, ai fini fiscali, un aggravamento degli obblighi informativi dell'Amministrazione.
Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973
Disciplina la cartella di pagamento. Nel caso esaminato, la cartella è stata ritenuta sufficientemente motivata anche se notificata alla società beneficiaria senza riprodurre o integrare le informazioni dell'avviso di accertamento notificato alla società scissa.
Art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997
Prevede la solidarietà illimitata delle società beneficiarie per le somme dovute in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla società scissa, differenziando tale disciplina dai limiti previsti dal diritto civile per le obbligazioni societarie.
Artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, c.c.
Prevedono limiti alla responsabilità delle società partecipanti alla scissione per le obbligazioni civili; tali limiti non operano nello stesso modo rispetto alla responsabilità tributaria disciplinata dalle norme speciali.
Art. 384 c.p.c.
Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- In caso di scissione societaria, i debiti tributari riferibili a periodi anteriori alla scissione possono essere fatti valere anche nei confronti delle società beneficiarie, in forza della responsabilità solidale prevista dalla legge.
- L'Amministrazione finanziaria non è normalmente tenuta a notificare nuovamente alla società beneficiaria l'avviso di accertamento già notificato alla società scissa, né a inserire nella cartella ulteriori spiegazioni derivanti esclusivamente dalla scissione.
- La cartella di pagamento può essere notificata direttamente alla società beneficiaria per consentire la riscossione del debito, purché siano rispettati i requisiti ordinari di motivazione e il debito sia riconducibile a obblighi tributari anteriori alla scissione.
- La società beneficiaria non può fondare automaticamente l'impugnazione sulla mancata conoscenza personale dell'avviso notificato alla scissa: la legge le attribuisce la facoltà di partecipare ai procedimenti e impone agli organi societari una diligente verifica delle vicende fiscali della società originaria.
- Ai fini dell'applicazione della disciplina, rileva il momento cui si riferisce il debito tributario, cioè il periodo d'imposta anteriore alla scissione, e non necessariamente la data successiva in cui viene emesso o notificato l'avviso di accertamento.
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