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Sentenza

Sentenza n. 2345/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600901

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, recante condanna al pagamento della retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ex artt. 112 e 114 c.p.a. deducendo che la sentenza n. 2015/2025 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, notificata all’Amministrazione il 29 luglio 2025 e passata in giudicato, aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti per determinati periodi e aveva condannato il Ministero al pagamento di € 2.499,39, oltre agli accessori previsti dalla legge. Nonostante il decorso del termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dimostrato l’integrale pagamento. Il Ministero ha riferito che la sentenza era stata inserita e convalidata sulla piattaforma SIDI e che il successivo pagamento sarebbe spettato al MEF mediante elaborazione dei cedolini. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto provati dalla ricorrente il titolo esecutivo giudiziale, il suo passaggio in giudicato e l’inadempimento dell’Amministrazione. In applicazione dell’art. 2697 c.c., una volta provato il fatto costitutivo dell’obbligo di pagamento, spettava all’Amministrazione dimostrare fatti estintivi, modificativi o impeditivi, quale l’avvenuto pagamento; tale prova non è stata fornita. L’inserimento e la convalida della sentenza sulla piattaforma SIDI non sono stati considerati adempimento integrale del giudicato, né è stata ritenuta sufficiente la deduzione secondo cui la liquidazione sarebbe di competenza del MEF, perché non documentata e comunque non idonea a escludere l’obbligo del Ministero destinatario della condanna. Il Ministero è stato ordinato di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le somme eventualmente già versate, entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L’obbligo comprende anche le spese e i diritti successivi necessari per il passaggio in giudicato e la registrazione del titolo, ma non le eventuali spese di precetto. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale della DGOSV, con facoltà di delega, incaricato di provvedere al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero e di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato, comprese quelle pronunciate dal giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il procedimento di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.

  • art. 2697 c.c.

    Chi agisce deve provare i fatti costitutivi del diritto; chi eccepisce fatti estintivi, modificativi o impeditivi deve provarli. Nel giudizio di ottemperanza, provato il giudicato e l’obbligo di pagamento, grava sull’Amministrazione la prova dell’avvenuto adempimento o di altri fatti impeditivi.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il ricorso per l’esecuzione della condanna pecuniaria è stato ritenuto ammissibile dopo il decorso del termine previsto dalla disposizione.

  • art. 7 CCNL 15 marzo 2001

    Costituisce la fonte contrattuale del diritto alla retribuzione professionale docenti riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo oggetto di ottemperanza.

  • art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/1994

    Prevede la misura degli accessori riconosciuti sulla somma oggetto della condanna del giudice ordinario.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta dirigente dell’amministrazione è stata applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.

  • art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015

    Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina applicata analogicamente in tema di compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione destinataria della condanna di eseguire integralmente il titolo, anche quando l’Amministrazione deduca che le attività materiali di liquidazione o pagamento spettino a un’altra amministrazione.
  • Una volta che il creditore abbia provato l’esistenza del giudicato, la sua notificazione e la scadenza del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie, grava sull’amministrazione debitrice l’onere di provare l’avvenuto pagamento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo; il semplice inserimento o trattamento amministrativo della pratica non equivale alla prova dell’adempimento.
  • La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento impone di affermare la persistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato, detraendo soltanto le somme eventualmente già corrisposte dopo l’emissione del titolo o la proposizione del ricorso.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una condanna pecuniaria, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari al pagamento entro un termine decorrente dalla scadenza di quello assegnato all’amministrazione.
  • Nell’ottemperanza relativa a una condanna al pagamento di somme di denaro, l’obbligo di esecuzione può comprendere le spese e i diritti successivi necessari per conseguire il passaggio in giudicato e la registrazione del titolo, ma non le spese di precetto sostenute per scelta del creditore mediante strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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