Cassazione Civile, Ordinanza n. 21168/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un’azione risarcitoria proposta da una società contro due avvocati, ritenuti responsabili di errori nell’espletamento del mandato difensivo in una precedente lite relativa al pagamento del prezzo di alcuni mobili e alla loro consegna. La società sosteneva che l’attività difensiva fosse stata negligente perché non era stata contestata efficacemente l’assoluta spettanza della consegna contestuale al pagamento, non era stata proposta una domanda subordinata di consegna della merce e non erano state utilmente contrastate le allegazioni della controparte circa l’avvenuta messa a disposizione dei beni. Deduceva inoltre che, per effetto di sentenze anteriori, si fosse formato giudicato su questioni preclusive della richiesta di consegna, e che l’inerzia dei difensori le avesse provocato un danno patrimoniale consistente sia nelle somme pagate in esecuzione della condanna sia nel compenso corrisposto ai legali. Con il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) travisamento delle prove e violazione dell’art. 115 c.p.c. per erronea lettura di documenti prodotti dai difensori avversari; 2) travisamento e omesso esame di prove, violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., per mancata considerazione del preteso giudicato formatosi su giudizi precedenti; 3) omessa pronuncia sulle prove testimoniali e violazione dell’art. 115 c.p.c. e del giusto processo; 4) omessa pronuncia sul terzo motivo di appello e violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevante la questione del luogo di consegna dei mobili. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile in primo luogo il secondo motivo, osservando che la ricorrente non aveva adeguatamente dimostrato il nesso eziologico tra i pretesi errori difensivi e l’esito sfavorevole delle pregresse controversie, e che comunque il giudice di merito aveva fondato il rigetto della domanda risarcitoria su una ratio autonoma: anche a voler ammettere la domanda subordinata di consegna, il danno non si sarebbe evitato perché la società non aveva mostrato disponibilità al pagamento contestuale alla consegna nemmeno dopo la condanna. Ha poi rilevato che tutti i motivi erano formulati come vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., ma senza rispettare i rigorosi requisiti di specificità richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, e che il ricorso si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del merito, estranea al giudizio di cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese in favore della compagnia assicurativa controricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto inammissibile, in particolare, il motivo principale incentrato sul preteso giudicato e, più in generale, ha rilevato che tutte le censure erano formulate come omesso esame di fatto decisivo senza i requisiti di specificità richiesti. La decisione impugnata è stata quindi confermata; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente Generali Italia s.p.a.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 115 c.p.c.
Richiamato come parametro delle censure di travisamento delle prove, ma la Corte ha chiarito che il ricorso non può trasformarsi in una nuova valutazione degli elementi istruttori.
art. 2909 c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la formazione di un giudicato preclusivo; la Corte ha escluso che ciò fosse stato adeguatamente dimostrato e rilevante ai fini del nesso causale.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per lamentare omessa pronuncia su un motivo di appello, ma la censura è stata ricondotta all’inammissibilità complessiva del ricorso.
art. 132, n. 4, c.p.c.
L’anomalia motivazionale rilevante in cassazione è ricondotta alla violazione di questa norma nei limiti indicati dalle Sezioni Unite.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il quando e il come della sua deduzione processuale e la sua decisività.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiesto il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, secondo i rigorosi oneri di specificità.
art. 1460 c.c.
Richiamato solo nel riepilogo della vicenda sostanziale, quale eccezione di inadempimento sollevata nei giudizi precedenti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato come base per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata come norma che ha inserito l’art. 13, comma 1-quater, nel D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il fatto storico indicato dal ricorrente, ove esaminato, avrebbe imposto un esito diverso della controversia; non basta che la sua considerazione renda l’esito semplicemente possibile o probabile.
- Non è ammissibile utilizzare il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per sollecitare una nuova valutazione delle prove o per censurare il convincimento del giudice di merito sulla base di una diversa lettura degli atti.
- Quando si deduce l’esistenza di un giudicato preclusivo come fatto decisivo, occorre allegare in modo puntuale non solo il contenuto dei provvedimenti, ma anche il nesso causale tra il preteso errore professionale e l’esito dannoso lamentato.
- L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- La censura di omessa pronuncia o di travisamento delle prove è inammissibile se formulata in modo generico e non rispettoso degli oneri di specificità e localizzazione degli atti processuali su cui si fonda.
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