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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40831/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (opponente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato davanti a un tribunale poi soppresso e trasferito per competenza funzionale a un diverso ufficio giudiziario. Il tribunale adito in prosieguo ha dichiarato l'estinzione del giudizio per mancata comparizione delle parti all'udienza successiva al rinvio, pronunciando l'estinzione con ordinanza e senza che fossero state precisate le conclusioni. L'opponente ha impugnato la decisione, sostenendo che la mancata comunicazione del provvedimento di fissazione della nuova udienza e la conseguente declaratoria di estinzione integrassero una violazione processuale tale da giustificare la rimessione in primo grado; la Corte d'appello ha dichiarato l'appello inammissibile perché la parte si era limitata a dedurre un vizio processuale senza proporre censure di merito, ritenendo inoltre sanata ogni irregolarità per raggiungimento dello scopo. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 354 e 308 c.p.c., sostenendo che la sentenza/ordinanza di estinzione resa in un giudizio monocratico è impugnabile con appello e che, in caso di riforma, il giudice di secondo grado deve rimettere la causa al primo giudice senza che sia necessario proporre anche motivi di merito; con il secondo motivo ha denunciato vizi motivazionali e la contraddittorietà della decisione d'appello, anche per avere quest'ultima esaminato il merito dopo aver dichiarato l'inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto che, nel caso di estinzione dichiarata dal tribunale monocratico con ordinanza e senza precisazione delle conclusioni, l'appello fosse ammissibile anche se fondato solo su censure processuali, e che, ove la decisione fosse stata riformata, la Corte d'appello avrebbe dovuto disporre la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    indica il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da cui è originata la lite.

  • art. 306 c.p.c.

    richiamato nella ricostruzione fattuale per l'ordinanza di rinvio e nel contesto della estinzione del processo.

  • art. 354 c.p.c.

    il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice quando riforma la sentenza che abbia pronunciato l'estinzione del processo nei casi previsti dalla norma; nel giudizio monocratico ciò vale quando l'estinzione sia stata pronunciata senza precisazione delle conclusioni e dunque senza avere consentito alle parti di esercitare pienamente le difese.

  • art. 308 c.p.c.

    è la norma che, nei casi richiamati, rende doverosa la rimessione al primo giudice in caso di riforma della pronuncia di estinzione; non si applica invece quando l'estinzione sia dichiarata dopo la precisazione delle conclusioni e la causa sia stata trattenuta in decisione.

  • art. 307, ultimo comma, c.p.c.

    viene richiamato per escludere l'applicazione dell'art. 354, comma 2, c.p.c. nei casi in cui l'estinzione sia pronunciata con sentenza nelle forme ordinarie dopo la precisazione delle conclusioni.

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato per distinguere l'ipotesi in cui la causa sia stata trattenuta in decisione dopo la precisazione delle conclusioni.

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    base formale del primo motivo di ricorso per violazione di norme processuali.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    base formale del secondo motivo, relativo a vizi motivazionali.

Massime di principio

  • Quando il tribunale monocratico dichiara l'estinzione del giudizio con provvedimento che definisce la lite su una questione pregiudiziale e senza previa precisazione delle conclusioni, la decisione ha natura di sentenza ed è impugnabile con appello.
  • In tali ipotesi, la parte appellante non è tenuta a formulare anche censure di merito per rendere ammissibile l'impugnazione, essendo sufficiente la deduzione del vizio processuale che ha condotto alla declaratoria di estinzione.
  • Se la Corte d'appello riforma una pronuncia di estinzione resa nei casi in cui le parti non hanno potuto svolgere compiutamente le difese finali, deve disporre la rimessione della causa al primo giudice per garantire il doppio grado di giurisdizione.
  • La rimessione al primo giudice non opera invece quando l'estinzione sia stata pronunciata dopo la precisazione delle conclusioni e la causa sia stata trattenuta in decisione.
  • Le statuizioni della sentenza d'appello diverse dalla vera ratio decidendi, se assorbite o comunque prive di effetti decisori autonomi, non impongono alla parte soccombente un autonomo onere di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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