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Sentenza

Sentenza n. 5/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto del 6 luglio 2024, di revoca del nulla osta al lavoro subordinato per Md Firoz Hossain.

Giustizia amministrativa202500369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non ritenendo ancora comprovata l'emissione del nuovo nulla osta, pur risultandone imminente il rilascio. Non è stata quindi pronunciata una decisione sul merito dei vizi dedotti contro la revoca. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, in ragione delle circostanze concrete della controversia.

TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un lavoratore straniero, per difetto di reddito e scoperture contributive del datore di lavoro

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo la violazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 286/1998 e degli artt. 10-bis e 21-quinquies della l. n. 241/1990, nonché dei principi di legittimo affidamento e certezza del diritto. Ha inoltre denunciato eccesso di potere per erroneità dei presupposti, ingiustizia, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto incombenti istruttori; l'amministrazione ha comunicato l'imminente rilascio di un nuovo nulla osta, avendo acquisito elementi positivi per l'accoglimento della relativa istanza, ma senza comprovare ancora l'effettiva emissione del nuovo titolo. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, insistendo per la rifusione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. 286/1998

    Norma indicata dal ricorrente come parametro di legittimità della revoca; il giudice non ne ha esaminato il merito in ragione dell'improcedibilità del ricorso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Norma indicata dal ricorrente in relazione alla partecipazione procedimentale; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Norma indicata dal ricorrente in relazione alla revoca amministrativa; il giudice non ha deciso la relativa questione sostanziale.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione comunica l'imminente adozione di un nuovo provvedimento favorevole ma l'effettiva adozione non è ancora comprovata, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora, alla luce delle circostanze concrete, non residui un interesse attuale alla decisione.
  • La mera previsione o imminenza del rilascio di un nuovo titolo amministrativo non equivale alla cessazione della materia del contendere, che richiede il concreto e comprovato venir meno dell'oggetto della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaPartecipazione procedimentale

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