Cassazione Penale, Ordinanza n. 19516/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, lamentando un vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. In particolare, ha censurato l'omessa esclusione della recidiva contestata, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato sulla sussistenza dei relativi presupposti e sulla sua incidenza in concreto. La decisione dà atto che il ricorrente era gravato da diverse condanne per delitti contro il patrimonio e che la Corte d'appello aveva ritenuto la recidiva reiterata e infraquinquennale, bilanciandola con le circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso. Ha osservato che la Corte territoriale aveva assolto congruamente all'onere motivazionale sulla recidiva, valutando in concreto, ai sensi dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il fatto oggetto del processo e i precedenti penali, e dando conto della personalità negativa dell'imputato e della sua accentuata pericolosità sociale. Ha inoltre rilevato che il bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva reiterata e infraquinquennale era stato effettuato nel modo più favorevole possibile per il ricorrente, essendo esclusa la prevalenza delle attenuanti in ragione dell'art. 69, comma 4, c.p. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
la valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali, oltre ai criteri di commisurazione della pena.
art. 69, comma 4, c.p.
nel caso di recidiva reiterata e infraquinquennale è preclusa la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva; è consentita, al più, l'equivalenza.
Massime di principio
- La recidiva non può essere motivata in modo apodittico sulla sola base della gravità dei precedenti o della distanza temporale tra i fatti, ma richiede una valutazione concreta della capacità dei precedenti di esprimere una perdurante inclinazione al delitto.
- Ai fini del riconoscimento della recidiva, il giudice deve verificare se e in quale misura la pregressa condotta criminosa abbia inciso come fattore criminogeno nella commissione del reato oggetto del giudizio.
- Nel caso di recidiva reiterata e infraquinquennale, il bilanciamento con le attenuanti generiche non può tradursi nella prevalenza di queste ultime, restando consentita soltanto l'equivalenza.
- Se la sentenza di merito offre una motivazione congrua sulla sussistenza dei presupposti della recidiva e sul trattamento sanzionatorio, il motivo di ricorso che si limita a contestarla in modo generico è inammissibile.
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