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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48532/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Torino per vizi di motivazione relativi all'attendibilita' della persona offesa (Nicoleta Pectu). La difesa ha dedotto mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, ai riscontri probatori (intercettazioni, sequestri, conversazioni), al ritardo della denuncia, alla sproporzione fra prestito e richiesta restitutoria, e alla valorizzazione di conversazioni che, secondo la difesa, non avrebbero comprovato le accuse. Sono state invocate violazioni di legge processuale e penale con riferimento agli artt. 546 comma 1 lett. e) e 192 c.p.p., nonche' agli artt. 644 (usura) e 629 (estorsione) c.p.

La decisione

Il ricorso per cassazione e' stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito (Tribunale e Corte d'appello) avessero motivato adeguatamente la valutazione della attendibilita' della persona offesa e i riscontri esterni (sequestro cambiali, intercettazioni, dichiarazioni di terzi), e che la difesa in realta' chiedeva una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimita'. E' stata confermata la responsabilita' della Chirosca per il delitto di usura limitatamente alla condotta commessa nei confronti della Pectu e per il reato di estorsione aggravata; la pena di merito (anni 4 e euro 900 di multa piu' spese) e le sanzioni accessorie sono rimaste, e la ricorrente e' stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma richiamata dalla ricorrente in relazione ai motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure di merito siano in realta' richieste di rivalutazione probatoria e quindi non consentite in sede di legittimita', per cui le doglianze annotate alla luce di questa norma non sono state accolte.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'onere di motivazione sull'attendibilita' della persona offesa; la Corte ha ritenuto soddisfatto l'obbligo di motivare l'attendibilita' intrinseca ed estrinseca della persona offesa e di indicare i riscontri che hanno corroborato la sua versione, percio' non ha ravvisato vizio di motivazione.

  • art. 644 c.p.

    Norma sostanziale inerente il reato di usura: la condotta imputata alla Chirosca (prestito di 800 euro e restituzione con interessi per 2.950 euro) e' stata ricondotta a questo articolo per la quale i giudici di merito hanno ritenuto provata la fattispecie nei confronti della persona offesa Pectu.

  • art. 629 c.p.

    Norma sostanziale inerente il reato di estorsione: la Corte ha ritenuto provata la condotta estorsiva aggravata contestata (imposizione di cambiali e minacce), conformemente alla ricostruzione dei giudici di merito.

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Richiamato in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta del Procuratore Generale: la Corte ha preso atto della conclusione del Procuratore Generale per l'inammissibilita' del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e per la comminazione della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende a carico della ricorrente, in caso di inammissibilita' del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: le valutazioni di attendibilita' e le scelte probatorie dei giudici di merito sono sindacabili in cassazione solo se emerge una manifesta illogicita', contraddittorieta' o violazione di legge nella motivazione.
  • Quando la motivazione di merito esamina sia l'attendibilita' intrinseca della persona offesa sia i riscontri esterni che la corroborano (sequestri, intercettazioni, dichiarazioni di terzi), la decisione trova solida base e la cassazione tende a dichiarare inammissibili i ricorsi che chiedono una diversa valutazione dei fatti.
  • Le doglianze che consistono nella proposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti, senza individuare errori logico-giuridici specifici nella motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili in sede di legittimita'.
  • L'onere di motivare in caso di contestazioni sull'attendibilita' della persona offesa richiede che il giudice indichi i criteri e i riscontri che giustificano la scelta; se cio' e' fatto, la valutazione e' difficilmente ribaltabile.
  • Il richiamo alla distanza temporale, ai ritardi nella denuncia o ad apparenti incongruenze nei dettagli non e' di per se' sufficiente a sfondare una motivazione che abbia esaminato complessivamente tutti gli elementi probatori.

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