Sentenza n. 5931/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento Prot. n. GSEWEB/ P20220687106 del 15 dicembre 2022 avente ad oggetto: IAFR 6566 – Attività di controllo documentale ai sensi dell'art.42 del d.lgs. n. 28/11 e dell'art.1 del D.M. 31 gennaio 2014 sull'impianto idroelettrico sito nel Comune di Sordevolo (BI) – Comunicazione esito, comunicato dal Gestore in data 19 dicembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Non sono stati esaminati i motivi di legittimità relativi al provvedimento del GSE. Le spese di lite sono state compensate tra le parti per la sussistenza di giustificati motivi.
Atto impugnato: provvedimento del GSE recante l'esito del controllo documentale su un impianto idroelettrico, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e dell'art. 1 del d.m. 31 gennaio 2014
Esito
Favorevole al resistente (gestore incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento del GSE del 15 dicembre 2022, comunicato il 19 dicembre 2022, relativo all'esito del controllo documentale sull'impianto idroelettrico sito nel Comune di Sordevolo. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 27 febbraio 2026, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 42 d.lgs. n. 28/2011
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'attività di controllo documentale svolta dal GSE sull'impianto idroelettrico; il giudice non ne esamina l'applicazione nel merito.
art. 1 d.m. 31 gennaio 2014
La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento dell'attività di controllo documentale del GSE; il giudice non ne esamina l'applicazione nel merito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; dal testo non emerge una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e presa formalmente in considerazione dal giudice, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto amministrativo impugnato.
- In presenza di giustificati motivi, la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può accompagnarsi alla compensazione delle spese di lite.
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