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Sentenza

Sentenza n. 5931/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento Prot. n. GSEWEB/ P20220687106 del 15 dicembre 2022 avente ad oggetto: IAFR 6566 – Attività di controllo documentale ai sensi dell'art.42 del d.lgs. n. 28/11 e dell'art.1 del D.M. 31 gennaio 2014 sull'impianto idroelettrico sito nel Comune di Sordevolo (BI) – Comunicazione esito, comunicato dal Gestore in data 19 dicembre 2022.

Giustizia amministrativa202304799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Non sono stati esaminati i motivi di legittimità relativi al provvedimento del GSE. Le spese di lite sono state compensate tra le parti per la sussistenza di giustificati motivi.

TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del GSE recante l'esito del controllo documentale su un impianto idroelettrico, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e dell'art. 1 del d.m. 31 gennaio 2014

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (gestore incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento del GSE del 15 dicembre 2022, comunicato il 19 dicembre 2022, relativo all'esito del controllo documentale sull'impianto idroelettrico sito nel Comune di Sordevolo. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 27 febbraio 2026, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 42 d.lgs. n. 28/2011

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'attività di controllo documentale svolta dal GSE sull'impianto idroelettrico; il giudice non ne esamina l'applicazione nel merito.

  • art. 1 d.m. 31 gennaio 2014

    La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento dell'attività di controllo documentale del GSE; il giudice non ne esamina l'applicazione nel merito.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; dal testo non emerge una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e presa formalmente in considerazione dal giudice, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto amministrativo impugnato.
  • In presenza di giustificati motivi, la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può accompagnarsi alla compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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