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Ordinanza

Ordinanza n. 780/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento emesso in data 18.3.2026 dalla Prefettura di Milano, nonché di ogni atto o provvedimento ad esso presupposto o consequenziale e con il quale sono state rigettate le istanze presentate dal ricorrente in data 30.1.2026, 8.2.2026 e 11.2.2026 (Prot. n. -OMISSIS-) e volte ad ottenere il rilascio di nulla osta al sorvolo con drone, finalizzato alla realizzazione di videoriprese aeree in Milano;

Giustizia amministrativa202602067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio delle istanze di nulla osta al sorvolo con drone nel territorio di Milano

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio adottato ai sensi degli artt. 8 e 11 T.U.L.P.S., con il quale sono state rigettate le istanze presentate per ottenere il nulla osta al sorvolo con drone in diverse giornate del febbraio 2026, chiedendo anche la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto. Il diniego è stato motivato, da un lato, con la denuncia a carico del richiedente per violazione dell'art. 650 c.p. e dell'art. 793 del codice della navigazione, in relazione a un precedente sorvolo effettuato esibendo l'autorizzazione di polizia rilasciata a un altro pilota; dall'altro, con la vigenza di un NOTAM recante il divieto generalizzato di sorvolo sull'intero territorio del Comune di Milano, disposto per esigenze di ordine e sicurezza pubblica connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di entrambi i presupposti dell'art. 55 c.p.a. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, il provvedimento impugnato risultasse sorretto dalle esigenze di sicurezza pubblica e dal carattere intuitu personae delle autorizzazioni di polizia, incompatibile con l'utilizzazione dell'autorizzazione rilasciata a un diverso pilota. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che il ricorrente aveva ottenuto il 10 giugno 2026 un nulla osta al sorvolo con drone in altra zona, sicché non era ravvisabile allo stato un danno grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti e la decisione della tutela cautelare; nel caso concreto la domanda è stata respinta per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.

  • artt. 8 e 11 T.U.L.P.S.

    Costituiscono la base normativa del provvedimento prefettizio di diniego del nulla osta di polizia.

  • art. 650 c.p.

    Richiamato quale disposizione oggetto della denuncia a carico del ricorrente, valorizzata dalla Prefettura nella motivazione del diniego.

  • art. 793 codice della navigazione

    Richiamato quale disposizione oggetto della denuncia relativa al precedente sorvolo con drone effettuato mediante autorizzazione rilasciata a un altro pilota.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, anche alla luce sommaria degli atti, il provvedimento di polizia appare giustificato da concrete esigenze di sicurezza pubblica e dal carattere personale dell'autorizzazione richiesta.
  • Le autorizzazioni di polizia aventi carattere intuitu personae non possono essere utilizzate da soggetti diversi dal destinatario dell'autorizzazione; l'utilizzazione di un'autorizzazione rilasciata a un altro operatore può essere valorizzata dall'amministrazione nella valutazione della richiesta di una nuova autorizzazione.
  • Il periculum in mora non è ravvisabile quando, nelle more del giudizio, il richiedente abbia ottenuto un diverso nulla osta al medesimo tipo di attività, ove tale circostanza dimostri l'assenza attuale di un danno grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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