Cassazione Penale, Sentenza n. 24328/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Torino del 12/10/2021 che ha ripristinato la custodia cautelare in carcere nei loro confronti (contestati di appartenere ad una associazione a delinquere finalizzata a furti in abitazione pluriaggravati, possesso di segni distintivi contraffatti, riciclaggio, resistenza a pubblico ufficiale). Deduzioni principali: vizio nella valutazione delle esigenze cautelari ex artt. 273 e 274 c.p.p. (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, fuga), motivazione apodittica del tribunale del riesame, mancata considerazione della resipiscenza, del risarcimento del danno, delle dichiarazioni spontanee in sede di rito abbreviato, del tempo trascorso dalla commissione dei reati e della possibilità di applicare misure meno afflittive come gli arresti domiciliari; per Falletta anche dubbio sulla preclusione prevista dall'art. 284 comma 4-bis c.p.p. in relazione a pregresse condanne.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia fornito motivazione congrua e non contraddittoria: è stato evidenziato il gravissimo quadro indiziario, il modus operandi del sodalizio, il rischio di reiterazione e di inquinamento probatorio, l'assenza di stabile attività lavorativa lecita e la mancata sincera presa di distanza dagli ambienti delinquenziali. Il tribunale ha inoltre discusso il valore del risarcimento e la provenienza delle somme. La Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità (niente revisione del merito/fatti) e ha escluso che possano essere valutati in cassazione eventi sopravvenuti posteriori alla chiusura del giudizio di merito (es. provvedimenti della Corte d'Appello che autorizzavano attività lavorativa). Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ordine alla cancelleria di adempiere agli obblighi di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 273 c.p.p.
Norma sulle esigenze cautelari in generale; la valutazione sulla loro sussistenza è rimessa al giudice del merito e la Cassazione verifica solo la sufficienza e la congruità della motivazione
art. 274 c.p.p.
Individua i singoli presupposti delle misure (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione). La pericolosità di reiterazione si desume congiuntamente da modalità del fatto e personalità dell'indagato; per Cassazione è sufficiente che uno degli elementi sussista
art. 62 n. 6 c.p.
Circostanza aggravante richiamata dai ricorrenti; la corte ha preso atto del riferimento senza ritenere che ne discendesse un vizio nella motivazione del riesame
art. 284 comma 4-bis c.p.p.
Riferimento invocato da Falletta in relazione a preclusioni alla concessione di misure alternative per pregresse condanne; la Corte ha ritenuto la censura ipotetica e priva di pregio
art. 292 comma 1 lett. c) c.p.p.
Richiamato sul punto che il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere valutato dall'emittente dell'ordinanza di custodia cautelare; i giudici del riesame possono giudicare diverso rilievo temporale a seconda del contesto
art. 299 c.p.p.
Regola la revoca o modifica della misura: la Corte osserva che certe valutazioni sul 'tempo silente' attengono al giudizio di revoca/modifica e non al riesame impugnato in cassazione
art. 310 c.p.p.
Norma sul giudizio di appello cautelare; la Corte ricorda che il giudice del riesame decide sul materiale disponibile in quella fase e la Cassazione controlla la motivazione risultante dagli atti
art. 311 c.p.p.
Prevede depositi di memorie; le memorie depositate successivamente al giudizio di merito non possono modificare il perimetro del sindacato di legittimità in cassazione se contengono elementi sopravvenuti
art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Cita gli adempimenti amministrativi successivi alla decisione che la cancelleria deve eseguire
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non procede a una rinnovata valutazione del merito o degli elementi di fatto: il controllo è limitato a verificare che la motivazione del giudice di merito sia giuridicamente significativa, coerente e priva di macroscopici errori logici.
- Per l'adozione o conferma di una misura cautelare è sufficiente la sussistenza anche di una sola delle esigenze cautelari (fuga, inquinamento probatorio, reiterazione): il giudice del merito può motivare la scelta richiamando prevalente rischio di reiterazione.
- La valutazione del "tempo trascorso" dalla commissione del reato può avere diverso peso a seconda della fase: il giudice che emette la custodia deve considerarlo, ma la sua incidenza sulla revoca o sostituzione è rimessa al giudice competente e non automaticamente determinante in cassazione.
- Il risarcimento del danno o le dichiarazioni di resipiscenza possono attenuare le esigenze cautelari, ma la loro efficacia dipende dalla circostanza concreta (provenienza delle somme, tracciabilità, completezza del risarcimento) e dalla valutazione complessiva della personalità e dei legami del soggetto con il contesto delinquenziale.
- Eventi sopravvenuti successivi alla chiusura del giudizio di merito (es. autorizzazione a lavorare disposta da altra corte) non sono valutabili nel giudizio di legittimità in cassazione e devono essere proposti con richieste di revoca o modifica della misura al giudice competente.
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