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Sentenza

Sentenza n. 2503/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Quinta ter), 16 aprile 2025, n. 7502, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti relativi all’annullamento d’ufficio di una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici e alla richiesta di restituzione dei titoli di efficienza energetica, nonché condannato la società alle spese

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore energetico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia originaria riguardava l’annullamento d’ufficio, da parte del G.S.E., di una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici relativa a progetti di efficientamento energetico, con conseguente richiesta di restituzione dei titoli di efficienza energetica. Nel giudizio di primo grado la società aveva inoltre impugnato il successivo rigetto dell’istanza di riesame presentata ai sensi della normativa sopravvenuta. Il TAR aveva dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo che il provvedimento successivo avesse integralmente sostituito quello originario, e aveva dichiarato inammissibili i motivi aggiunti nella parte in cui non formulavano censure contro gli atti già impugnati. In appello, la società ha censurato esclusivamente la misura delle spese di lite, sostenendo che la mancata riunione di procedimenti connessi, tutti relativi alle diverse richieste di verifica contenute nel medesimo provvedimento plurimo, avesse determinato un’indebita moltiplicazione delle spese, in violazione degli artt. 43, comma 3, e 70 c.p.a.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha rilevato che la riunione di ricorsi connessi prevista dall’art. 70 c.p.a. costituisce una facoltà discrezionale del giudice, con natura meramente ordinatoria e organizzativa, normalmente non sindacabile in appello, salvo ipotesi di abnormità o di arbitrio manifesto, in particolare quando sussista un rapporto di pregiudizialità così stretto da impedire la decisione separata delle cause. Nel caso concreto, tale limite non ricorreva: le diverse cause erano state originate dalla scelta della società di proporre distinti ricorsi straordinari, successivamente trasposti in giudizi autonomi, sebbene riferiti a richieste contenute nel medesimo atto e caratterizzate da motivazioni omogenee. Neppure la successiva presentazione di un’unica istanza di riesame e l’impugnazione del relativo rigetto rendevano obbligatoria la riunione, potendo la parte scegliere tra motivi aggiunti e ricorso separato. Il Collegio ha inoltre chiarito che la mancata riunione non costituisce parametro assoluto per la liquidazione delle spese. La regolazione delle spese rientra nei poteri discrezionali del giudice, il quale deve rispettare il solo limite di non porle a carico della parte vittoriosa e di non adottare statuizioni abnormi, manifestamente irrazionali o illogiche. Quando, come nel caso di specie, sia applicato il principio della soccombenza, non è necessaria una specifica motivazione. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.500, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, c.p.a.

    strumento dei motivi aggiunti c.d. impropri

    La proposizione di un ricorso separato contro un atto sopravvenuto costituisce alternativa ai motivi aggiunti impropri; la mancata riunione dei ricorsi, salvo un rapporto di pregiudizialità, non determina nullità.

  • art. 70 c.p.a.

    possibilità di riunire i ricorsi

    La riunione di ricorsi connessi è una facoltà discrezionale del giudice, avente natura ordinatoria e organizzativa; la mancata riunione è normalmente insindacabile in appello, salvo abnormità o arbitrio manifesto.

  • art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a.

    Richiamato dal TAR nella motivazione della sentenza di primo grado, come riferito dal Consiglio di Stato.

  • artt. 8 e ss. d.P.R. 1199/1971

    Disposizioni in base alle quali erano stati proposti i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, poi trasposti in sede giurisdizionale.

  • art. 42, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. 28/2011

    Disposizioni sopravvenute invocate dalla società nei motivi aggiunti per ottenere il riesame dei provvedimenti del G.S.E.

  • art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020

    Normativa modificativa e transitoria invocata per chiedere l’applicazione delle disposizioni sopravvenute ai procedimenti giurisdizionali pendenti.

Massime di principio

  • La riunione di ricorsi connessi prevista dall’art. 70 c.p.a. è una facoltà discrezionale del giudice, finalizzata all’economia processuale, e non un obbligo; il relativo provvedimento ha natura ordinatoria e, di regola, non è sindacabile in appello.
  • La mancata riunione di ricorsi connessi può essere censurata in appello soltanto in presenza di abnormità o arbitrio manifesto, in particolare quando il rapporto di pregiudizialità tra le cause sia così stretto da non consentire una decisione separata senza contraddizioni o duplicazioni patologiche.
  • La parte che scelga di frazionare un atto plurimo proponendo ricorsi autonomi non può successivamente imputare al giudice, come conseguenza della mancata riunione, la moltiplicazione delle spese processuali, salvo che la separazione dei giudizi renda la decisione separata abnorme o logicamente incompatibile.
  • La proposizione di un ricorso separato contro un provvedimento sopravvenuto è alternativa alla proposizione di motivi aggiunti impropri; la scelta del ricorso separato non determina, di per sé, l’obbligo del giudice di riunire i procedimenti.
  • La liquidazione delle spese di giudizio rientra nella discrezionalità del giudice e non richiede una motivazione specifica quando sia applicato il principio della soccombenza, purché la statuizione non sia abnorme, manifestamente irrazionale o illogica e non ponga le spese a carico della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiDecisione e riti specialiAppelloSpese di lite
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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