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Sentenza

Sentenza n. 139/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’esecuzione, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro, n. 993/2025, pubblicata il 03.04.2025, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 15.05.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “Accoglie il ricorso e dichiara il diritto al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” (…) di ROSALINDA PISCHETOLA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024”; e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. nonché, per la fissazione di una somma di denaro dovuta dalla parte resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ex art. 114, n. 4, lett. e), per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, da parte del Ministero intimato, all’obbligo di conformarsi al giudicato che si è formato tra le pari in conseguenza della sentenza del Tribunale di Taranto - sezione Lavoro citata.

Giustizia amministrativa202501151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 15 maggio 2025, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico della Carta docente per cinque anni scolastici. Ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito e ha depositato documenti relativi alla liquidazione delle spese legali del giudizio presupposto, ma non ha dimostrato l’attribuzione o il pagamento del beneficio economico riconosciuto dalla sentenza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando che la sentenza del giudice ordinario aveva comprovata efficacia di giudicato, che il ricorso era stato notificato e depositato nel rispetto dei termini dimezzati e che era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione dall’art. 14 d.l. 669/1996. Ha precisato che il giudizio di ottemperanza è circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato e che l’esecuzione dell’ordine giudiziale costituisce un dovere inderogabile dell’amministrazione e dei suoi funzionari. Poiché il Ministero non aveva contestato l’inadempimento e la documentazione depositata riguardava soltanto le spese legali, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale per il personale scolastico quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni e senza riconoscimento di compenso. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta manifestamente iniqua in ragione dell’esigenza di uso prudente dell’istituto, che comporta normalmente un esborso di denaro pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Disciplina il ricorso per l’ottemperanza e i relativi presupposti processuali, ritenuti rispettati nel caso concreto.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione; il giudice ne ha escluso l’applicazione perché manifestamente iniqua e ne ha sottolineato l’uso prudente.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Prevede il dimezzamento dei termini processuali per il rito camerale, ritenuto rispettato nel deposito del ricorso.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione per il pagamento di somme di denaro non può essere iniziata prima del decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; il termine è stato ritenuto decorso.

  • art. 26 c.p.a.

    Fondamento della condanna alle spese del giudizio amministrativo secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato quale fondamento della condanna alle spese processuali a carico dell’Amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non consente di introdurre domande ulteriori, anche se collegate o correlate alla pronuncia da eseguire.
  • L’esecuzione dell’ordine contenuto nel giudicato costituisce un dovere inderogabile dell’amministrazione destinataria e dei suoi rappresentanti e funzionari; in caso di inerzia il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva.
  • La documentazione relativa alla liquidazione delle spese legali del giudizio presupposto non dimostra l’esecuzione di una distinta statuizione giudiziale relativa al pagamento di un beneficio economico; l’Amministrazione deve provare l’adempimento specifico imposto dal giudicato.
  • L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere applicata con prudenza e può essere negata quando, in relazione alle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua, anche considerando il possibile esborso di denaro pubblico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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