Sentenza n. 597/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per complessivi € 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del valore annuo di € 500,00, relativamente a tre annualità di servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento complessivo di € 1.500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero presso il domicilio digitale il 17 giugno 2025 e il Ministero non aveva provveduto spontaneamente all'esecuzione, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il ricorrente ha chiesto l'attivazione della Carta elettronica con accredito dell'importo riconosciuto, la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata al Ministero, che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso e che il titolo era passato in giudicato, come risultante dal certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante l'attivazione della Carta elettronica e l'accredito dell'importo di € 1.500,00, senza ulteriori accessori, non trattandosi di una voce retributiva. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione. Il commissario dovrà, se necessario, reperire lo stanziamento e svolgere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata respinta la domanda di astreinte. Pur ritenendo astrattamente ammissibile la penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, il TAR ha ravvisato ragioni ostative concrete nella nomina del commissario ad acta, nella crisi della finanza pubblica e nell'ammontare del debito pubblico, nonché nella complessità e nella gestione seriale del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più uffici e soggetti esterni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la misura può tuttavia essere esclusa quando ricorrano manifesta iniquità o altre ragioni ostative.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso è stato ritenuto sufficiente, insieme al passaggio in giudicato, per procedere all'ottemperanza.
art. 479 c.p.c.
La notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione, anche alla luce della modifica normativa richiamata dal giudice.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
È richiamato per affermare che le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato prodotto in giudizio è stato utilizzato per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del giudicato da eseguire.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato per descrivere il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato o imposto un obbligo amministrativo, purché siano provati la notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione forzata contro le amministrazioni e il passaggio in giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a subentrare in caso di persistente inerzia dell'amministrazione, attribuendogli tutti gli adempimenti contabili e amministrativi necessari all'attuazione concreta del giudicato.
- L'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; l'amministrazione e, in caso di inerzia, il commissario ad acta devono adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alle amministrazioni pubbliche, ma può essere negata quando ricorrano altre ragioni ostative, valutate in concreto, quali la nomina di un commissario ad acta, la complessità plurifase dell'adempimento, la gestione seriale del contenzioso e le condizioni della finanza pubblica.
- L'importo dovuto in esecuzione di un giudicato che riconosce il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente non è equiparabile a una voce retributiva e, pertanto, deve essere accreditato senza ulteriori accessori retributivi, salvo quanto espressamente previsto dal titolo giudiziale.
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