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Sentenza

Sentenza del 29/05/2018 n. 2197 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato un'intimazione di pagamento relativa a IVA e ILOR per l'anno 1996, deducendo la carenza degli elementi identificativi e della sottoscrizione, la mancata notifica della cartella esattoriale e dell'avviso di accertamento prodromici, nonché la conseguente illegittimità dell'intimazione, la decadenza dell'azione di riscossione e la prescrizione. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività e il proprio difetto di legittimazione passiva; Riscossione Sicilia ha sostenuto la regolarità della notifica della cartella.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato nel merito l'annullamento dell'intimazione di pagamento e degli atti impugnati, ritenendo che la mancata notifica dell'avviso di accertamento e della cartella esattoriale rendesse illegittima l'intimazione. Ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate, poiché la controversia riguardava anche la mancata notifica dell'atto impositivo. In parziale riforma della sentenza di primo grado, ha posto le spese di entrambi i gradi in parti uguali a carico dell'Agenzia delle Entrate e di Riscossione Sicilia, condannando ciascuna al pagamento di Euro 1.200,00 oltre accessori per il giudizio d'appello, con distrazione delle spese in favore del difensore.

Norme richiamate

  • Art. 21, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Disciplina il termine per impugnare gli atti tributari, richiamato dall'Agenzia delle Entrate per sostenere la tardività del ricorso. L'eccezione non è stata accolta con riferimento alla mancata notifica degli atti prodromici.

  • Principio della soccombenza

    Le spese di giudizio devono gravare sulla parte risultata soccombente. Poiché sia l'Agenzia delle Entrate sia Riscossione Sicilia erano coinvolte nella controversia, le spese sono state ripartite tra entrambe.

  • Cass. 6 aprile 2006, n. 8085

    La richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore è valida anche senza un'esplicita dichiarazione sull'anticipazione delle spese e sulla mancata riscossione degli onorari, potendo tale dichiarazione ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.

Massime di principio

  • L'intimazione di pagamento presuppone la regolare notifica degli atti prodromici, come l'avviso di accertamento e la cartella di pagamento. Se il contribuente contesta tempestivamente tale notifica e l'amministrazione non dimostra il contrario, l'intimazione può essere annullata.
  • La mancata notifica degli atti prodromici impedisce normalmente la decorrenza del termine per impugnare il debito tributario e consente di contestare il vizio anche in occasione dell'impugnazione dell'atto successivo, salvo specifiche preclusioni processuali.
  • L'ente impositore può conservare la legittimazione passiva quando la controversia riguarda non solo vizi propri della riscossione, ma anche l'esistenza, la notifica o la validità dell'atto impositivo presupposto.
  • È opportuno contestare in modo specifico la notifica degli atti prodromici e chiedere all'amministrazione o al concessionario di produrre le relative ricevute, relata o documentazione informatica.
  • La parte che risulta soccombente può essere condannata alle spese; quando sono coinvolti sia l'ente impositore sia il concessionario e le contestazioni riguardano attività di entrambi, le spese possono essere ripartite tra loro.

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