Ordinanza n. 1571/2026 - Catania, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania - sezione Lavoro n. 4045/25 del 12/11/2025, per la parte relativa al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, liquidate in euro 1.029,50 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell’avv. Domenico Luigi Branco dichiaratosi antistatario;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha rinviato la decisione alla camera di consiglio del 23 luglio 2026, ritenendo necessario attendere l'esito del procedimento amministrativo avviato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal giudicato e riservandosi di trarne le conseguenze processuali. L'ordinanza non dispone ulteriori specifici incombenti istruttori né regola le spese.
Atto impugnato: mancata esecuzione, allo stato ancora in corso, dell'obbligo di pagamento delle spese processuali liquidate da una sentenza del giudice ordinario
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione Lavoro, n. 4045/25 del 12 novembre 2025, limitatamente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.029,50, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. La controversia riguarda il perdurante mancato adempimento dell'obbligo pecuniario da parte del Ministero. Dalla documentazione depositata dall'Amministrazione il 20 aprile 2026 e dal ricorrente il 24 maggio 2026 risulta tuttavia che il procedimento amministrativo per l'erogazione delle somme è ancora in corso.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell’avv. Domenico Luigi Branco dichiaratosi antistatario
La sentenza del giudice ordinario aveva disposto la distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario; tale statuizione costituisce il titolo della pretesa azionata in ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un obbligo pecuniario derivante da una sentenza, quando dagli atti risulta che l'amministrazione ha avviato ma non ancora concluso il procedimento di pagamento, il giudice può rinviare la decisione per attendere l'esito dell'attività amministrativa e valutarne successivamente le conseguenze ai fini dell'adempimento del giudicato.
- Il rinvio della decisione in un giudizio di ottemperanza può essere disposto quando la concreta verifica dell'adempimento dell'obbligo conformativo o pecuniario dipende dalla conclusione di un procedimento amministrativo già in corso.
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