Ordinanza n. 507/2026 - Palermo, Sezione 5
per l’istanza di accesso al fascicolo della parte non costituita, nel giudizio introdotto dalla parte ricorrente con l’impugnazione: - DELL’ORDINANZA DIRIGENZIALE -OMISSIS-, RECANTE L’INGIUNZIONE A DEMOLIRE E RIMETTERE IN PRISTINO L’IMMOBILE E LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELLA SCA DI AGIBILITA’; - DI OGNI ALTRO ATTO CONNESSO, PRESUPPOSTO E CONSEQUENZIALE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza dirigenziale recante ingiunzione a demolire e rimettere in pristino l’immobile e dichiarazione di inefficacia della SCA di agibilità
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari dell’immobile)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio principale alcuni proprietari hanno impugnato i provvedimenti repressivi edilizi adottati dal Comune. Una parte non costituita, persona fisica e titolare di un’attività commerciale, autrice delle segnalazioni che avevano dato impulso ai procedimenti repressivi, ha chiesto l’accesso e la consultazione del fascicolo telematico per valutare l’opportunità di esercitare ogni azione a tutela della propria posizione, compresa la possibilità di intervenire volontariamente nel giudizio. La richiedente ha rappresentato un interesse differenziato, collegato alla dedotta esigenza di tutela della concorrenza leale dell’attività esercitata nei locali di sua proprietà rispetto all’attività svolta nell’immobile oggetto dei provvedimenti edilizi impugnati. Il Comune non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di accesso al fascicolo telematico. Ha ritenuto applicabile l’art. 17, comma 3, dell’Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, secondo cui l’accesso al fascicolo informatico può essere autorizzato dal giudice a favore di chi intenda intervenire volontariamente nel giudizio. La verifica giudiziale deve limitarsi all’accertamento dell’esistenza di un titolo giuridico astratto a intervenire, senza richiedere che il terzo abbia già deciso definitivamente di intervenire dopo aver conosciuto gli atti. Nel caso concreto, la richiedente non era assimilabile al quisque de populo: le segnalazioni da lei presentate avevano attivato il procedimento repressivo e l’esito del giudizio sugli abusi edilizi avrebbe potuto incidere sulla sua posizione, anche sotto il profilo della concorrenza leale. È stata quindi riconosciuta una posizione soggettiva differenziata idonea a fondare la legittimazione all’intervento ai sensi dell’art. 28, comma 2, c.p.a. Il TAR ha precisato che non era necessaria l’esplicita dichiarazione della volontà di intervenire, essendo sufficiente il proposito di valutare le azioni da intraprendere a tutela della propria posizione, inclusa tale facoltà. Nessuna statuizione sulle spese, ritenendo l’attività relativa all’istanza non riconducibile a un’attività strettamente giurisdizionale.
Norme richiamate
art. 17, comma 3, Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021
“… ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonché, previa autorizzazione del giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio”
L’accesso al fascicolo informatico da parte di un terzo può essere autorizzato quando sia strumentale alla valutazione concreta dell’opportunità di intervenire volontariamente e alla predisposizione delle eventuali difese.
art. 28, comma 2, c.p.a.
La legittimazione all’intervento volontario richiede una posizione soggettiva differenziata e un interesse qualificato, idonei a distinguere il terzo dalla generalità dei consociati; tale titolo giuridico costituisce il presupposto per l’autorizzazione all’accesso al fascicolo altrui.
Massime di principio
- L’accesso di un terzo al fascicolo telematico di un giudizio amministrativo può essere autorizzato quando sia strumentale alla valutazione dell’opportunità di proporre un intervento volontario e alla successiva predisposizione delle difese.
- Nel decidere sull’istanza di accesso al fascicolo formulata da un terzo, il giudice deve verificare l’esistenza di una posizione giuridica differenziata e di un interesse qualificato che, in astratto, fonderebbero la legittimazione all’intervento ai sensi dell’art. 28, comma 2, c.p.a.; non deve invece accertare che il terzo abbia già assunto la decisione definitiva di intervenire.
- La mera intenzione generica di intervenire non è sufficiente per accedere al fascicolo processuale altrui: il richiedente deve indicare la propria posizione legittimante e l’interesse concreto all’intervento, distinguendosi dal quisque de populo.
- L’esplicita manifestazione della volontà di intervenire non è indispensabile quando dalla richiesta emerga il proposito di valutare le iniziative processuali a tutela della propria posizione, poiché tale valutazione può comprendere anche l’intervento volontario.
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