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Sentenza

Sentenza n. 873/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento 1) dell'atto prot. 22887 del 10.10.2025 emesso dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, con cui la p.a. ha dichiarato inammissibile la domanda concorrente depositata a mezzo p.e.c. dalla ricorrente per l'occupazione di una zona demaniale marittima di mq. 25,20 situata nel Comune di Taranto e precisamente in località Porto Mercantile, Calata 1 (foglio di mappa n. 319), in riscontro all'Avviso pubblico n.25_BUN_DEM; 2) dell'Avviso pubblico n.25_BUN_DEM del 9.9.2025, con il quale si è resa nota l'istanza di rinnovo proposta dalla Bunkeraggi s.r.l. allo scopo di ottenere il rinnovo della concessione demaniale ex art. 36 Cod. Nav. avente n. 32/2019 - e successiva licenza di subingresso n. 10/2020 - afferente all'occupazione di una zona demaniale marittima di mq. 25,20 situata nel Comune di Taranto e precisamente in località Porto Mercantile, Calata 1 (foglio di mappa n. 319), allo scopo di mantenere un prefabbricato ad uso ufficio e deposito, fino al 31.12.2029; 3) del Regolamento Demanio Marittimo della p.a. resistente, approvato con Ordinanza n.15/2014; 4) in ogni caso, di tutti gli atti e i comportamenti della p.a. presupposti, connessi e consequenziali agli atti impugnati, ivi compreso l'eventuale atto col quale si è rinnovata la concessione demaniale indicata nell'avviso.

Giustizia amministrativa202501430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: declaratoria di inammissibilità della domanda concorrente per l'occupazione di un'area demaniale marittima, nonché l'avviso pubblico relativo al rinnovo della concessione e il regolamento demaniale marittimo nella parte concernente le modalità di presentazione delle domande

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, interessata all'occupazione di un'area demaniale marittima di 25,20 mq nel Porto Mercantile di Taranto, ha impugnato l'atto con cui l'Autorità di Sistema Portuale ha dichiarato inammissibile la domanda concorrente trasmessa tramite PEC, ritenendo necessario l'utilizzo del Portale SUA. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione della normativa sul procedimento concessorio demaniale, della legge n. 241/1990, del Codice della navigazione, della disciplina europea sui servizi e degli atti regolamentari dell'Autorità; eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, travisamento, difetto di istruttoria, assenza del presupposto e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che l'ordinanza presidenziale n. 15/2024 imponesse la trasmissione delle domande concorrenti tramite PEC; che l'avviso fosse ambiguo, poiché riportava un indirizzo PEC dell'Autorità; che l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione della domanda mediante soccorso istruttorio; che la comunicazione dell'irregolarità, effettuata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, avesse leso le garanzie partecipative; e che il regolamento fosse illegittimo, o nullo e comunque non applicabile, nella parte in cui prescriveva l'utilizzo del Portale SUA a pena di inammissibilità.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che l'ordinanza presidenziale n. 15/2024 aveva previsto temporaneamente l'invio esclusivo tramite PEC nelle more dell'adeguamento del Portale SUA, ma che l'avviso del 9 settembre 2025 era successivo al recepimento delle modifiche regolamentari e richiamava espressamente l'art. 5 del regolamento, il quale imponeva l'utilizzo del modello D1 e la trasmissione tramite Portale SUA a pena di inammissibilità. Pertanto, la domanda inviata esclusivamente tramite PEC era stata correttamente dichiarata inammissibile. Il giudice ha escluso l'illegittimità della prescrizione regolamentare, ritenendola funzionale alla corretta organizzazione degli uffici, all'ordinato svolgimento della procedura e alla parità tra i concorrenti. Ha inoltre escluso l'applicabilità del soccorso istruttorio, poiché la violazione riguardava la modalità essenziale di presentazione della domanda ed era espressamente sanzionata con l'inammissibilità; la ricorrente non aveva dedotto impedimenti oggettivi all'utilizzo della piattaforma. Non è stato ravvisato sviamento nei tempi di esame dell'istanza, né violazione dei termini regolamentari, essendo intervenuto il riscontro entro venti giorni dal ricevimento. Le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 5 del Regolamento Demanio Marittimo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

    La domanda di concessione dovrà essere prodotta mediante l’utilizzo del modello «D1», trasmessa attraverso lo Sportello telematico SUA - a pena di inammissibilità - e corredata della documentazione indicata nell’Allegato n. 1.

    La disposizione impone, a pena di inammissibilità, l'utilizzo del modello D1 e la trasmissione della domanda tramite il Portale SUA; l'invio tramite PEC non costituisce modalità alternativa valida.

  • art. 3, comma 3, del Regolamento Demanio Marittimo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

    Prevede il termine di venti giorni per il riscontro dell'Amministrazione; il TAR ha ritenuto rispettato tale termine.

  • art. 15-bis l. 84/1994

    Il TAR ha rilevato che la prescrizione regolamentare sulla modalità di presentazione delle domande riprende la previsione legislativa, concorrendo a escluderne l'illegittimità.

  • ordinanza presidenziale n. 15/2024 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

    Il Portale SUA, nelle more delle necessarie modifiche tese a recepire le disposizioni del nuovo Regolamento, sarà reso inaccessibile e le istanze dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC.

    La previsione sull'invio tramite PEC aveva carattere transitorio, applicandosi nelle more dell'adeguamento del Portale SUA e non all'avviso pubblicato nel 2025, quando l'adeguamento era stato completato.

Massime di principio

  • Quando una disciplina regolamentare e l'avviso di procedura impongono espressamente, a pena di inammissibilità, una determinata piattaforma telematica per la presentazione di una domanda concessoria, l'invio tramite PEC non è equipollente, salvo che l'amministrazione abbia previsto o reso necessario un diverso canale per oggettiva indisponibilità della piattaforma.
  • Una prescrizione che impone specifiche modalità telematiche di presentazione delle domande concessorie è legittima se funzionale alla corretta organizzazione degli uffici, all'ordinato svolgimento della procedura e alla parità di trattamento tra i concorrenti.
  • Il soccorso istruttorio non può sanare la violazione del termine o della modalità essenziale di presentazione della domanda quando la disciplina applicabile prevede espressamente l'inammissibilità e non siano stati dedotti impedimenti oggettivi all'utilizzo del canale prescritto.
  • Una previsione transitoria che consente l'invio delle istanze tramite PEC nelle more dell'adeguamento di una piattaforma telematica cessa di operare quando l'amministrazione abbia completato l'adeguamento e l'avviso successivo richiami la disciplina ordinaria basata sull'utilizzo della piattaforma.
  • Non sussiste sviamento o inerzia procedimentale per il solo fatto che l'amministrazione comunichi l'inammissibilità dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, quando l'istanza sia stata trasmessa con modalità non ammesse e l'amministrazione abbia comunque rispettato il termine regolamentare per il riscontro.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeInvalidità del provvedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioPrincipio di legalità e tipicitàConcorrenza ed evidenza pubblicaDifetto di istruttoria

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